Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 23 de noviembre de 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:909
Date23 November 2023
Celex Number62022CC0420
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 23 novembre 2023 (1)

Causa C420/22

NW

contro

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

e

Causa C-528/22

PQ

contro

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Szegedi Törvényszék (Corte di Seghedino, Ungheria)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Revoca di tale status – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione – Soggiorno di un familiare – Revoca o diniego di un diritto di soggiorno – Minaccia per la sicurezza nazionale – Parere di un’autorità specializzata – Informazioni classificate – Motivazione – Accesso al fascicolo»






I. Introduzione

1. Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione dell’articolo 20 TFUE nonché dell’articolo 9, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (2).

2. Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, da un lato, NW (causa C‑420/22) e, dall’altro, PQ (causa C‑528/22), cittadini di paesi terzi, e l’Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (Direzione generale nazionale della polizia degli stranieri, Ungheria) (in prosieguo: la «Direzione generale»).

3. Tali controversie riguardano, nella causa C‑420/22, la revoca della carta di soggiorno permanente di NW e l’obbligo di lasciare il territorio ungherese e, nella causa C‑528/22, il rigetto della domanda di PQ diretta ad ottenere un permesso di stabilimento nazionale.

4. Con le questioni sollevate dalla Szegedi Törvényszék (Corte di Seghedino, Ungheria) in tali due cause si chiede alla Corte di precisare le condizioni sostanziali e procedurali che gli Stati membri devono soddisfare al fine di poter derogare al diritto di soggiorno derivato risultante dall’articolo 20 TFUE.

5. Nelle presenti conclusioni esporrò, in linea con quanto recentemente dichiarato dalla Corte, in materia di protezione internazionale, nella sua sentenza del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a. (3), le ragioni per cui ritengo che l’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (4), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale caratterizzata dai seguenti elementi, vale a dire l’intervento decisivo di un’autorità specializzata in materia di sicurezza nazionale distinta dall’autorità competente in materia di soggiorno, il carattere vincolante per quest’ultima autorità del parere emesso dalla prima autorità, l’assenza di motivazione tanto di tale parere quanto della decisione di revoca o di diniego di un diritto di soggiorno, la mancata comunicazione all’interessato del contenuto essenziale dei motivi su cui si fonda tale decisione e la mancata considerazione di tutte le circostanze individuali pertinenti.

II. Diritto ungherese

6. L’articolo 94 dell’a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (legge n. I del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno delle persone titolari di un diritto di libera circolazione e di soggiorno) (5), del 5 gennaio 2007 (in prosieguo: la «legge I»), è così formulato:

«1. Le disposizioni dell’[a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (legge n. II del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi) (6), del 5 gennaio 2007 (in prosieguo: la “legge II”),] si applicano ai procedimenti relativi ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini ungheresi, avviati e riavviati dopo l’entrata in vigore del[l’az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXXIII. törvény (legge n. CXXXIII del 2018, che modifica alcune leggi relative alla migrazione e alcune leggi complementari) (7), del 12 dicembre 2018 (in prosieguo: la “seconda legge di modifica”)].

2. Ad ogni cittadino di un paese terzo in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente rilasciatagli, in qualità di familiare di un cittadino ungherese, prima dell’entrata in vigore della seconda legge di modifica e che era in corso di validità al momento dell’entrata in vigore di tale legge, è rilasciato, su sua domanda presentata prima della scadenza della carta di soggiorno o della carta di soggiorno permanente, un permesso di stabilimento nazionale senza verifica del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 35, paragrafi 1 e 1 bis, della legge [II], salvo che:

(...)

c) un motivo di diniego tra quelli previsti all’articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, della legge [II] osti al suo stabilimento.

(...)

3. Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera c), le autorità nazionali specializzate competenti devono essere consultate in conformità con le norme della legge [II] relative al rilascio dei permessi di stabilimento, al fine di ottenere il loro parere.

4. La carta di soggiorno o la carta di soggiorno permanente in corso di validità di un cittadino di un paese terzo familiare di un cittadino ungherese è revocata:

(...)

b) se il soggiorno del cittadino del paese terzo costituisce una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale dell’Ungheria.

5. Per qualsiasi particolare questione quale quella prevista al paragrafo 4, lettera b), le autorità nazionali specializzate competenti devono essere consultate in conformità con le norme della legge [II] relative al rilascio dei permessi di stabilimento, al fine di ottenere il loro parere su tale questione.

(...)».

7. L’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), della legge II così prevede:

«Un permesso di stabilimento temporaneo, un permesso di stabilimento nazionale o un permesso di stabilimento comunitario non può essere rilasciato a un cittadino di un paese terzo:

(...)

b) il cui stabilimento costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale dell’Ungheria».

8. Ai sensi dell’articolo 87/B, paragrafo 4, di tale legge:

«Il parere dell’autorità nazionale specializzata competente è vincolante, in merito alla questione particolare, per l’autorità di polizia degli stranieri adita».

9. L’articolo 97, paragrafo 1, de l’a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007 rendelet (decreto di attuazione della [legge II]) (8), del 5 gennaio 2007, dispone quanto segue:

«Per le procedure di rilascio e di revoca dei permessi di stabilimento temporaneo, dei permessi di stabilimento nazionali e dei permessi di stabilimento comunitari dei cittadini di paesi terzi, e per le procedure di revoca dei permessi di stabilimento e dei permessi di immigrazione dei cittadini di paesi terzi, il governo, nel determinare se lo stabilimento o l’immigrazione di un cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale dell’Ungheria, designa, come autorità specializzate di primo grado, l’Alkotmányvédelmi Hivatal [Ufficio per la tutela della Costituzione, Ungheria] e il Terrorelhárítási Központ [Ufficio centrale per la prevenzione del terrorismo, Ungheria] e, come autorità specializzata di secondo grado, il ministro responsabile della gestione dei servizi civili per la sicurezza nazionale».

10. L’articolo 11 dell’a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (legge n. CLV del 2009, sulla protezione delle informazioni classificate) (9), del 29 dicembre 2009, prevede quanto segue:

«1. L’interessato ha il diritto di prendere conoscenza dei propri dati personali qualificati come informazioni classificate nazionali sulla base di un’autorizzazione alla consultazione rilasciata dall’autorità di classificazione (...).

2. (...) L’autorità di classificazione nega l’autorizzazione alla consultazione se la conoscenza delle informazioni pregiudica l’interesse pubblico alla base della classificazione. L’autorità di classificazione deve motivare il diniego dell’autorizzazione alla consultazione.

3. In caso di rifiuto di concedere l’autorizzazione alla consultazione, l’interessato può impugnare la decisione con un ricorso giurisdizionale amministrativo. Nel caso di accoglimento del ricorso da parte del giudice adito, questo ordina all’autorità di classificazione di concedere l’autorizzazione alla consultazione. (…) Né il ricorrente, né gli intervenienti a suo sostegno, come neanche i loro rappresentanti, possono prendere conoscenza delle informazioni classificate nel corso del procedimento (...)».

11. L’articolo 12 di tale legge è così formulato:

«1. Il servizio responsabile del trattamento delle informazioni classificate può negare all’interessato l’esercizio del suo diritto di accesso ai propri dati personali se l’esercizio di tale esercizio compromette l’interesse pubblico alla base della classificazione.

2. Qualora i diritti dell’interessato siano fatti valere dinanzi a un giudice, le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, si applicano mutatis mutandis al giudice adito e alla presa di conoscenza delle informazioni classificate».

12. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 5, di tale legge:

«1. Le informazioni classificate possono essere utilizzate solo da chi possa dimostrare di svolgere una funzione statale o pubblica e che, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, disponga di:

a) un valido certificato di sicurezza personale, corrispondente al livello di classificazione delle...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT