Opinion of Advocate General Kokott delivered on 30 November 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:935
Date30 November 2023
Celex Number62022CC0181
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 30 novembre 2023 (1)

Causa C181/22 P

Nemea Bank plc,

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Impugnazione – Meccanismo di vigilanza unico – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione sulla revoca dell’autorizzazione per l’accesso all’attività di ente creditizio della Nemea Bank plc – Articolo 24 – Procedura di ricorso amministrativo interno – Sostituzione con una decisione di contenuto identico – Ricorso di annullamento – Venir meno dell’oggetto del ricorso e dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire – Ricorso per risarcimento danni – Irricevibilità manifesta – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione»






I. Introduzione

1. Con la sua impugnazione, la società maltese Nemea Bank plc chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 20 dicembre 2021, Niemelä e a./BCE (T‑321/17, EU:T:2021:942; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»). Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale aveva, da un lato, dichiarato il non luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione (2) della Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE») del 23 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione controversa della BCE» o «prima decisione»). Dall’altro lato, esso aveva respinto la domanda di risarcimento danni della Nemea Bank in quanto manifestamente irricevibile. Con la decisione controversa, la BCE aveva, dal canto suo, deciso di revocare l’autorizzazione all’attività di ente creditizio della Nemea Bank (in prosieguo: la «revoca dell’autorizzazione»).

2. Ho già risposto alle questioni di diritto sollevate dal secondo e dal terzo motivo di impugnazione nelle mie conclusioni nelle cause Pilatus Bank/BCE (C‑750/21 P e C‑256/22 P), ancora pendenti, anch’esse riguardanti il settore bancario maltese. Tali questioni riguardavano l’esercizio effettivo dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della banca interessata attraverso il suo legale nominato (3). Nell’ambito di tali conclusioni ho concluso che detto legale, e non l’amministratore della banca nominato dalle autorità nazionali di vigilanza, è l’unico competente a rappresentare i diritti e gli interessi della banca in questione nel procedimento amministrativo che conduce alla revoca dell’autorizzazione e nel successivo procedimento contenzioso dinanzi ai giudici dell’Unione.

3. La questione di diritto alla base del primo motivo di impugnazione rimane ad oggi senza risposta: a quali condizioni la banca interessata deve proporre un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale qualora eserciti il suo diritto, conferito dall’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (4), di chiedere che la decisione di revoca dell’autorizzazione sia sottoposta a un riesame amministrativo interno da parte della commissione amministrativa del riesame della BCE. Nella presente causa, la Nemea Bank aveva infatti presentato una richiesta in tal senso poco prima di presentare il ricorso di annullamento avverso la decisione controversa della BCE. Successivamente, tuttavia, essa non ha parimenti impugnato dinanzi al Tribunale, nelle forme e nei tempi previsti, la decisione di contenuto identico adottata dalla BCE, a seguito del parere della commissione amministrativa del riesame, il 30 giugno 2017 (5), sostitutiva della prima (in prosieguo: la «seconda decisione»). La seconda decisione è quindi (forse) diventata non più impugnabile e definitiva. Secondo il Tribunale, tale circostanza ha comportato la perdita dell’interesse ad agire della Nemea Bank e la pronuncia del non luogo a statuire sulla sua domanda di annullamento della prima decisione, in quanto la seconda decisione avrebbe sostituito la prima con effetto retroattivo. Se la posizione giuridica del Tribunale fosse corretta, nella presente causa non sarebbe più possibile sottoporre a riesame la legittimità della revoca dell’autorizzazione, almeno nell’ambito di un procedimento di annullamento.

4. Il presente procedimento solleva quindi questioni fondamentali relative alla tutela giurisdizionale effettiva nei confronti di misure delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione per le quali il diritto derivato prevede procedure di riesame o di ricorso di carattere amministrativo prima o in parallelo allo svolgimento del procedimento giurisdizionale. La giurisprudenza dei giudici dell’Unione si è già espressa a più riprese su tali disposizioni di diritto derivato e sul loro rapporto con l’articolo 263 TFUE (6). Tuttavia, ad oggi, tale rapporto non è stato precisato in modo coerente e sistemico per tutte le procedure di riesame o di ricorso di carattere amministrativo interno. In particolare, occorre evitare che tali procedimenti creino lacune nella tutela giuridica anziché migliorarla. Ciò sarebbe incompatibile con il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 263 TFUE.

5. Le presenti conclusioni si concentrano principalmente sulla questione della contestata dichiarazione di non luogo a statuire sulla domanda di annullamento a causa dell’asserita perdita dell’interesse ad agire da parte della Nemea Bank, oggetto del primo motivo di impugnazione. Qualora la Corte dovesse accogliere la mia proposta di risposta a tale motivo di impugnazione e annullare l’ordinanza impugnata a causa del perdurare dell’interesse ad agire della Nemea Bank, non sarebbe più necessario esaminare il secondo e il terzo motivo di impugnazione relativi all’esercizio effettivo dei diritti della difesa (7), in quanto anch’essi contestano la dichiarazione di non luogo a statuire del Tribunale.

II. Contesto normativo

6. Il considerando 64 del regolamento n. 1024/2013 così recita, tra l’altro:

«La BCE dovrebbe riconoscere alle persone fisiche e alle persone giuridiche la possibilità di chiedere un riesame delle decisioni adottate in virtù dei poteri conferitile dal presente regolamento e di cui dette persone sono destinatarie o che le riguardano direttamente e individualmente. La portata del riesame dovrebbe riguardare la conformità procedurale e sostanziale di tali decisioni con il presente regolamento, nel rispetto, nel contempo, del margine di discrezionalità lasciato alla BCE nel decidere sull’opportunità di adottare le decisioni stesse. A tal fine e per ragioni di semplificazione delle procedure, la BCE dovrebbe istituire una commissione amministrativa del riesame incaricata di effettuare tale riesame interno. (…) La procedura stabilita per il riesame dovrebbe consentire al consiglio di vigilanza di riconsiderare il precedente progetto di decisione in funzione delle esigenze».

7. Sotto la rubrica «Compiti attribuiti alla BCE», l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento così dispone:

«Nel quadro dell’articolo 6, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

a) rilasciare e revocare l’autorizzazione agli enti creditizi fatto salvo l’articolo 14 (…)».

8. L’articolo 14, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento in esame dispone quanto segue:

«L’autorità nazionale competente che considera che l’autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù de[l] pertinente diritto nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE prende una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca avanzata dall’autorità nazionale competente».

9. L’articolo 24 del regolamento n. 1024/2013, rubricato «Commissione amministrativa del riesame», prevede in particolare quanto segue:

«1. La BCE istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell’esercizio dei poteri attribuitile dal presente regolamento dopo che è stata presentata una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5. La portata del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento.

(…)

5. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, nei casi di cui al paragrafo 1, chiedere il riesame di una decisione della BCE ai sensi del presente regolamento, presa nei suoi confronti o che la riguardi direttamente ed individualmente. La richiesta di riesame contro una decisione del consiglio direttivo di cui al paragrafo 7 non è ammissibile.

6. La richiesta di riesame è presentata per iscritto, insieme a una memoria contenente i relativi motivi, alla BCE entro un mese a decorrere dal giorno della notificazione della decisione alla persona che ne chiede il riesame o, in assenza di notificazione, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.

7. Dopo essersi pronunciata sull’ammissibilità del riesame, la commissione amministrativa del riesame esprime un parere entro un termine adeguato all’urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al consiglio di vigilanza affinché prepari un nuovo progetto di decisione. Il consiglio di vigilanza tiene conto del parere della commissione amministrativa del riesame e presenta senza indugio al consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione. Il nuovo progetto di decisione abroga la decisione iniziale, la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure la sostituisce con una decisione modificata. Il nuovo progetto di decisione si ritiene adottato a meno che il consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.

8. Una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5 non...

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