Opinion of Advocate General Medina delivered on 17 November 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:902
Date17 November 2022
Celex Number62021CC0511
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 17 novembre 2022 (1)

Causa C-511/21 P

Commissione europea

contro

Ana Calhau Correia de Paiva

«Impugnazione – Concorso EPSO – Eccezione di illegittimità – Articolo 277 TFUE – Ricevibilità – Bando di concorso – Regime linguistico – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso all’inglese, francese o tedesco – Contestazione del bando di concorso in una fase successiva del concorso – Base della decisione individuale o nesso giuridico diretto»






1. Secondo Ludwig Wittgenstein, «I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo» (2). Nel contesto delle istituzioni europee, si potrebbe affermare che i limiti dei linguaggi sono i limiti dell’Unione europea. La Corte ha già sottolineato l’importanza della «diversità linguistica dell’Unione» (3). Tale importanza si manifesta nella scelta del legislatore dell’UE di considerare le 24 lingue come lingue di lavoro delle sue istituzioni (4). È in questo contesto che i candidati ai concorsi banditi ai fini dell’assunzione nelle istituzioni dell’Unione possono contestare il regime linguistico stabilito dalla Commissione.

2. Nel caso di specie, la sig.ra Calhau Correia de Paiva, candidata al concorso Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e ricorrente in primo grado (in prosieguo: la «candidata»), ha chiesto l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/293/14 nel settore del diritto della concorrenza (in prosieguo: il «concorso di cui trattasi»), del 23 giugno 2016, di rigetto della domanda di riesame presentata dalla candidata a seguito della sua esclusione dall’elenco di riserva di tale concorso. Con un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 del TFUE, la candidata ha altresì contestato il regime linguistico di tale concorso, come stabilito nel bando di concorso generale (5) (in prosieguo: il «bando di concorso contestato»). Con sentenza del 9 giugno 2021, Calhau Correia de Paiva/Commissione (6) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale dell’Unione europea ha annullato tale decisione.

3. Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza impugnata. Essa censura, in sostanza, la constatazione fatta dal Tribunale circa l’esistenza di uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso contestato relative al regime linguistico, che prevedevano che i candidati potessero scegliere la loro seconda lingua solo tra inglese, francese e tedesco.

4. Pertanto, il caso in esame solleva la delicata questione delle condizioni di ricevibilità di un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 del TFUE, con la quale un candidato contesta un bando di concorso a causa del regime linguistico da esso stabilito. Ai sensi di tale disposizione, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.

5. In particolare, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulle condizioni alle quali un candidato, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE contro decisioni individuali, può far valere l’illegittimità di precedenti atti di portata generale, come un bando di concorso. Inoltre, la Corte deve decidere se ai bandi di concorso debba applicarsi un criterio di ricevibilità specifico, diverso dal criterio di ricevibilità generale stabilito dalla giurisprudenza in relazione all’articolo 277 TFUE. La presente causa solleva altresì questioni relative alla modalità di valutazione dell’esistenza di uno stretto collegamento, quale descritto al precedente punto 3, nell’ambito della contestazione di un regime linguistico.

I. Fatti

6. Il 23 ottobre 2014 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso contestato. Il concorso è stato organizzato sotto forma di concorso per titoli ed esami.

7. Il bando di concorso contestato prevedeva, nella sezione IV, tre test di accesso su computer con domande a scelta multipla e, nella sezione VI, prove da svolgersi presso un centro di valutazione e consistenti in uno studio di caso, un esercizio di gruppo e un’intervista strutturata. Inoltre, il bando di concorso contestato stabiliva che la valutazione del rispetto delle condizioni generali e specifiche di ammissione di cui alla sezione III e la selezione per titoli di cui alla sezione V sarebbero state effettuate in un primo tempo sulla base delle dichiarazioni rese nell’atto di candidatura e che la commissione giudicatrice avrebbe assegnato a ciascun criterio di selezione una ponderazione (da 1 a 3) e avrebbe attribuito a ciascuna risposta del candidato un punteggio da 0 a 4, sommando i punti ponderati per ottenere il punteggio complessivo.

8. Per quanto riguarda i requisiti specifici di ammissione, il bando di concorso contestato richiedeva al punto III.2.3, intitolato «Conoscenze linguistiche» innanzitutto, per quanto riguarda la lingua principale (lingua 1), una conoscenza approfondita, corrispondente almeno al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, di una lingua ufficiale dell’Unione europea. In secondo luogo, per quanto riguarda la seconda lingua (lingua 2), tale disposizione imponeva il requisito di una conoscenza soddisfacente dell’inglese, del francese o del tedesco, corrispondente almeno al livello B2 di tale Quadro. Inoltre, la seconda lingua doveva obbligatoriamente essere diversa dalla lingua principale. In tale sezione si affermava, tra l’altro, che l’opzione relativa alla seconda lingua del bando di concorso contestato era stata definita in base all’interesse del servizio, che richiedeva neoassunti immediatamente operativi e capaci di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano. Inoltre, le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali (7) (in prosieguo: le «disposizioni generali»), cui faceva riferimento il bando di concorso contestato e che, come indicato in tale bando, ne costituivano parte integrante, stabilivano, all’allegato II, che la limitazione della scelta della seconda lingua era giustificata anche dalla natura dei test.

9. Ai sensi della sezione IV.3 del bando di concorso contestato i test di ammissione si sarebbero svolti nella lingua principale del concorso e ai sensi della sezione VI.3 i test presso i centri di valutazione per valutare le competenze generali e specifiche dei candidati si sarebbero svolti nella seconda lingua del concorso.

10. Il 25 novembre 2014 la candidata, cittadina portoghese, presentava una domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi. Dall’atto di candidatura risulta che la candidata aveva scelto il portoghese, sua lingua madre, come lingua principale e il francese come seconda lingua.

11. Con lettera del 19 marzo 2015, inviata alla candidata lo stesso giorno tramite il suo account EPSO, le è stato comunicato il superamento dei test di selezione su computer.

12. Con lettera del 16 aprile 2015, la candidata è stata invitata a partecipare a uno studio di caso, prova che si sarebbe svolto il 13 maggio 2015. In detta lettera, l’EPSO offriva alla candidata la possibilità di utilizzare per tale prova una tastiera AZERTY FR, dandole al contempo la possibilità di scegliere, in alternativa, una tastiera QWERTY UK, AZERTY FR/BE o QWERTZ DE (8). La candidata ha chiesto il cambio di tastiera per poter sostenere il test con una tastiera QWERTY UK.

13. La candidata ha partecipato ai test che si sono svolti presso il centro di valutazione di Bruxelles (Belgio) il 13 maggio 2015 e l’11 giugno 2015.

14. Con lettera del 9 novembre 2015, inviata alla candidata lo stesso giorno tramite il suo account EPSO, l’EPSO informava la candidata che la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi aveva deciso di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva del tale concorso, in quanto «non rientra[va] tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi complessivi più alti presso il centro di valutazione (almeno 68,59)». Come risultava da un documento intitolato «passaporto di competenze» allegato a tale lettera, la candidata aveva ottenuto un punteggio complessivo di 61,13 punti su 100.

15. Dopo aver chiesto, con lettera del 19 novembre 2015, un riesame della decisione di non iscriverla nell’elenco di riserva, la candidata è stata informata, con lettera del 23 giugno 2016, che la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi aveva deciso di confermare tale decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

16. Il 24 agosto 2016 la candidata ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), contro la decisione di non iscriverla nell’elenco di riserva. In tale reclamo, la candidata sosteneva che la limitazione nella scelta del tipo di tastiera da utilizzare per la realizzazione dello studio di caso costituiva una disparità di trattamento e lamentava un difetto di motivazione per quanto riguarda le limitazioni relative ai tipi di tastiera messi a disposizione dei candidati e alla scelta della seconda lingua del concorso di cui trattasi. Inoltre, la candidata ha lamentato la lunghezza della procedura di revisione.

17. Con decisione del 22 dicembre 2016, l’EPSO, in qualità di autorità che ha il potere di nomina, ha respinto il reclamo in quanto infondato e irricevibile per tardività.

II. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

18. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2017, la candidata ha proposto un ricorso volto all’annullamento della lettera del 9 novembre 2015 e, se del caso, alla dichiarazione di illegittimità e di non...

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