Opinion of Advocate General Medina delivered on 30 March 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:274
Date30 March 2023
Celex Number62021CC0758
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 30 marzo 2023(1)

Causa C758/21 P

Ryanair DAC,

Airpost Marketing Services Ltd.

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dall’Austria a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale – Articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 – Dati pertinenti al calcolo dell’aiuto da recuperare»






1. Con la loro impugnazione, Ryanair DAC e Airport Marketing Services Ltd (in prosieguo: «AMS» e, congiuntamente, le «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021, Ryanair e a./Commissione (T‑448/18, non pubblicata, EU:T:2021:626) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Tale sentenza ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento parziale della decisione (UE) 2018/628 della Commissione (2), nella parte in cui riguardava dette ricorrenti.

I. Fatti

2. I fatti all’origine della controversia sono descritti ai punti da 1 a 39 della sentenza impugnata. Ai fini della presente impugnazione, essi possono essere sintetizzati come segue.

3. Ryanair è una compagnia aerea e AMS è una sua controllata che fornisce soluzioni in materia di strategia di marketing, la cui attività consiste principalmente nella vendita di spazi pubblicitari sul sito Internet di Ryanair. L’aeroporto di Klagenfurt (Austria; in prosieguo: l’«aeroporto») è situato alla periferia della città, capoluogo del Land della Carinzia. L’ente proprietario e gestore dell’aeroporto è la Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft mbH (in prosieguo: «KFBG»). I proprietari finali delle azioni di KFBG sono sempre stati autorità o enti pubblici. KFBG detiene una controllata al 100%, la Destinations Management GmbH (in prosieguo: «DMG»), che fornisce diversi servizi all’aeroporto. In particolare, DMG agiva in qualità di consulente per attirare le compagnie aeree verso l’aeroporto e ha concluso diversi contratti in base ai quali le compagnie aeree ricevevano ingenti somme di denaro in cambio di servizi di marketing.

4. Il 22 gennaio 2002 sono stati conclusi quattro accordi. In primo luogo, KFBG e Ryanair hanno concluso un accordo di servizi aeroportuali (in prosieguo: l’«ASA del 2002»). Tale accordo è entrato in vigore il 27 giugno 2002 per un periodo di cinque anni e prevedeva un rinnovo automatico per altri cinque anni se Ryanair avesse rispettato pienamente gli impegni contrattuali assunti. In base a tale accordo, Ryanair si è impegnata a offrire un servizio su base almeno giornaliera tra l’aeroporto di cui trattasi e quello di Londra Stansted dal 27 giugno 2002 al 26 giugno 2007, dietro pagamento di un diritto fisso per rotazione. Inoltre, Ryanair doveva riscuotere un importo fisso per passeggero in partenza a titolo di tassa sui servizi ai passeggeri per l’aeroporto e un importo fisso per passeggero in partenza a titolo di tassa sulla sicurezza, e versare tali tasse all’aeroporto. Il CSA del 2002 specificava i vari servizi che l’aeroporto doveva fornire a Ryanair e prevedeva alcuni ulteriori versamenti a favore dell’aeroporto.

5. In secondo luogo, DMG e Leading Verge.com Limited (in prosieguo: «LV»), divenuta FR Financing (Malta) Ltd (in prosieguo: «FR Financing»), una controllata di Ryanair che nel frattempo è stata liquidata, hanno concluso un accordo di servizi di marketing (in prosieguo: l’ «ASM del 2002 tra DMG e LV»). Tale accordo è entrato in vigore lo stesso giorno e doveva terminare il 26 giugno 2007, con un rinnovo automatico per altri cinque anni a condizione che LV rispettasse pienamente gli impegni assunti nell’ambito dello stesso. In base a detto accordo, DMG ha incaricato LV di elaborare un piano promozionale, di organizzare la creazione di un collegamento ipertestuale alla homepage di DMG e svolgere altre attività promozionali a fronte di un versamento annuale fisso.

6. In terzo luogo, DMG e AMS hanno concluso un altro accordo di marketing (in prosieguo: l’«ASM del 2002 tra DMG e AMS»). Tale accordo, entrato in vigore lo stesso giorno per una durata di cinque anni, prevedeva la possibilità di una proroga di altri cinque anni. In base a tale accordo, DMG ha incaricato AMS di creare e gestire, entro il 1º maggio 2002 e a fronte del pagamento di un canone annuo, due collegamenti ipertestuali sul sito www.ryanair.com a siti web scelti da DMG per evidenziare le attrattive del Land della Carinzia. L’accordo prevedeva altresì l’eventualità che AMS fornisse servizi aggiuntivi.

7. In quarto luogo, è stato stilato ed è entrato in vigore lo stesso giorno un atto aggiuntivo all’ASM del 2002 tra DMG e LV (in prosieguo: l’«atto aggiuntivo del 2002»). È stato concordato che, in relazione all’ASM del 2002 tra DMG e LV, era dovuto da DMG a LV un ulteriore versamento per attività di marketing aggiuntive e intensificate per la durata dell’accordo tra DMG e LV.

8. L’ASA del 2002, il l’ASM del 2002 tra DMG e LV, come modificato, e l’ASM del 2002 tra DMG e AMS (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi del 2002») sono cessati il 29 ottobre 2005, quando Ryanair ha interrotto i suoi servizi di trasporto aereo passeggeri tra l’aeroporto di Klagenfurt e l’aeroporto di Londra Stansted.

9. Il 23 agosto 2006, KFBG e Ryanair hanno concluso un nuovo accordo di servizi aeroportuali (in prosieguo: l’«ASA del 2006»). Tale accordo riguardava un servizio trisettimanale per l’aeroporto di Londra Stansted, da effettuarsi dal 19 dicembre 2006 al 21 aprile 2007. Ryanair era tenuta a pagare le tasse ufficiali dell’aeroporto di Klagenfurt. Ai sensi di un regime di incentivi, Ryanair ha beneficiato di un incentivo di EUR 7,62 per ciascun passeggero in partenza sul nuovo servizio di linea offerto.

10. Il 21 dicembre 2006, DMG e AMS hanno stipulato un nuovo accordo di servizi di marketing (in prosieguo: l’«ASM del 2006»), entrato in vigore il 28 febbraio 2007. L’ASM del 2006 era legato all’impegno di Ryanair di operare i voli previsti dall’accordo citato al punto precedente. AMS era tenuta a fornire ogni anno un pacchetto di servizi di marketing volti, in particolare, a promuovere la destinazione Klagenfurt/Carinzia.

11. L’ASA del 2006 e l’ASM del 2006 (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi del 2006») erano applicabili fino al 21 aprile 2007.

12. L’11 ottobre 2007, a seguito di una denuncia, presentata da una compagnia concorrente di Ryanair nel settore del trasporto aereo europeo di passeggeri, relativa a presunti aiuti di Stato concessi illegalmente a Ryanair da parte, tra gli altri, del Land della Carinzia, della città di Klagenfurt, di Kärnten Werbung Marketing & Innovations management GmbH e dell’aeroporto di Klagenfurt, tramite KFBG, la Commissione ha trasmesso la denuncia alla Repubblica d’Austria e ha richiesto ulteriori informazioni. Con lettere del 15 novembre 2010 e del 24 marzo 2011, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari all’Austria. L’8 aprile 2011 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni a Ryanair, che sono state poi trasmesse all’Austria, la quale ha successivamente presentato le proprie osservazioni.

13. Il 22 febbraio 2012, la Commissione ha informato l’Austria della sua decisione di avviare il procedimento di indagine di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in particolare in relazione agli accordi del 2002 e del 2006 con Ryanair (3).

14. Con lettere del 29 maggio e del 20 luglio 2012, i legali di Ryanair hanno, tra l’altro, presentato una richiesta di accesso al fascicolo amministrativo, che la Commissione ha respinto.

15. Con lettera del 24 febbraio 2014, cui l’Austria ha risposto l’11 giugno 2014, la Commissione ha chiesto all’Austria ulteriori informazioni in merito a un accordo di marketing concluso tra l’aeroporto e Ryanair il 22 gennaio 2002.

16. Il 23 luglio 2014, la Commissione ha deciso di estendere il procedimento di indagine.

17. Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto in particolare che, con gli accordi del 2002 e del 2006, la Repubblica d’Austria abbia concesso a Ryanair aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno. La Commissione ha determinato gli importi degli aiuti recuperabili sulla base della parte negativa del flusso incrementale annuale previsto al momento della conclusione dei contratti in questione, per ogni anno di applicazione degli accordi stessi. La Commissione ha ritenuto che le ricorrenti fossero responsabili in solido della restituzione integrale degli aiuti ricevuti tramite gli accordi in questione, per un valore nominale indicativo rispettivamente di EUR 1 827 267 e EUR 141 326, e ha ordinato il recupero di tali aiuti.

II. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

18. In primo grado, Ryanair, AMS e la FR Financing hanno sollevato sei motivi a sostegno del loro ricorso e, il 24 agosto 2018, hanno presentato una domanda di misure istruttorie, con la quale hanno chiesto alla Commissione di produrre determinati documenti. Il 25 settembre 2020, dette parti hanno depositato due documenti come elementi di prova supplementari (ossia dopo la chiusura della fase scritta del procedimento). I due documenti di cui trattasi erano la tabella delle stime dei ricavi non aeronautici per passeggero in partenza dell’aeroporto per gli accordi di servizi aeroportuali e di marketing (allegato E.1) e una versione non rettificata dei dati sui costi, riportati in una relazione del consulente economico di Ryanair, Oxera, del 3 novembre 2014 (allegato E.2).

19. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che tali elementi di prova fossero irricevibili, atteso che le ricorrenti in primo grado non hanno giustificato la produzione tardiva degli elementi di prova supplementari, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il «regolamento di procedura»). Il Tribunale ha inoltre respinto tutti i motivi sollevati in quanto infondati e ha...

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