Opinion of Advocate General Medina delivered on 9 November 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:849
Date09 November 2023
Celex Number62021CC0790
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 9 novembre 2023 (1)

Cause riunite C790/21 P e C791/21 P

Covestro Deutschland AG

contro

Commissione europea (C790/21 P)

e

Repubblica federale di Germania

contro

Covestro Deutschland AG,

Commissione europea (C791/21 P)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Germania – Regime di aiuti a favore di alcuni grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il 2012 e il 2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegittimo e che ordina il recupero degli aiuti versati – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Nozione di aiuto – Risorse statali – Prelievo parafiscale o altri oneri obbligatori – Controllo statale sui fondi»






1. Le presenti conclusioni sono presentate nelle cause riunite C‑790/21 P e C‑791/21 P. Occorre leggerle congiuntamente ad altre tre conclusioni da me presentate in impugnazioni parallele (2), parimenti presentate in data odierna e tutte riguardanti lo stesso regime di aiuti di Stato. Con la sua impugnazione nella causa C‑790/21 P, la Covestro Deutschland AG (in prosieguo: la «Covestro»), una società produttrice di materiali, chiede l’annullamento della sentenza del 6 ottobre 2021, Covestro Deutschland / Commissione (T‑745/18, EU:T:2021:644) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Detta sentenza ha respinto il ricorso volto all’annullamento della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2018 relativa al regime di aiuti attuato dalla Germania a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell’articolo 19 dello StromNEV (3), per gli anni 2012 e 2013 (in prosieguo: la «decisione controversa»). Con la sua impugnazione nella causa C‑791/21 P, la Repubblica federale di Germania (per semplicità, la Repubblica federale di Germania sarà indicata come «Germania») chiede l’annullamento della sentenza impugnata. La Commissione ha proposto un’impugnazione incidentale in entrambe le cause summenzionate, chiedendo parimenti l’annullamento della sentenza impugnata.

I. Fatti

2. I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 22 della sentenza impugnata. Ai fini delle presenti conclusioni, essi possono essere riassunti come segue.

A. Sul sistema di oneri di rete precedente all’introduzione delle misure controverse

3. L’articolo 21 dell’Energiewirtschaftsgesetz (legge sull’approvvigionamento energetico), come modificato dal Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften (legge sulla nuova disciplina delle disposizioni nel settore dell’energia) del 26 luglio 2011 (4), ma precedente alle modifiche apportate dal Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (legge sullo sviluppo del mercato dell’energia elettrica) del 26 luglio 2016 (5), prevede, tra l’altro, che gli oneri di rete debbano essere ragionevoli, non discriminatori, trasparenti e basati sui costi di un funzionamento efficiente del sistema di approvvigionamento energetico.

4. L’articolo 17 della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento federale sugli oneri di rete per l’energia elettrica) del 25 luglio 2005 (6) definisce il metodo di calcolo che i gestori dei sistemi devono utilizzare per determinare gli oneri generali, che si basa, tra l’altro, sui costi totali annuali della rete.

5. L’articolo 19 del regolamento StromNEV 2005 prevede altresì oneri individuali per categorie di utilizzatori i cui profili di consumo e di carico sono molto diversi da quelli degli altri utilizzatori (i cosiddetti «utilizzatori atipici»), che tengono conto, conformemente al principio della tariffazione in funzione dei costi, del contributo di tali utilizzatori alla riduzione o alla prevenzione di un aumento dei costi di rete.

6. Al riguardo, l’articolo 19, paragrafo 2 del regolamento StromNEV 2005 introduce tariffe individuali per le seguenti due categorie di utilizzatori atipici: i) utilizzatori il cui contributo ai costi di picco può differire significativamente dal carico di picco annuale simultaneo di tutti gli altri utilizzatori collegati allo stesso livello di rete, vale a dire gli utilizzatori che consumano sistematicamente elettricità al di fuori delle ore di picco (in prosieguo: i «consumatori anticiclici»); e ii) utilizzatori il cui consumo annuo di energia elettrica rappresenta almeno 7 000 ore di utilizzo e più di 10 gigawattora (GWh) (in prosieguo: i «consumatori di carico di base»).

7. Fino all’entrata in vigore del regolamento StromNEV, come modificato dall’EnWG 2011 (in prosieguo: il «regolamento StromNEV 2011»), i consumatori anticiclici e di carico di base erano soggetti a tariffe individuali calcolate secondo la «metodologia del percorso fisico» elaborata dalla Bundesnetzagentur (Agenzia federale di regolamentazione della rete, Germania; in prosieguo: la «BNetzA»). Tale metodologia teneva conto dei costi di rete generati da tali consumatori, con un contributo minimo equivalente al 20% dell’onere di rete pubblicato (in prosieguo: il «contributo minimo»). Quest’ultimo garantiva un corrispettivo per il funzionamento della rete a cui tali consumatori erano collegati nell’ipotesi in cui i canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico fossero inferiori o vicini allo zero.

B. Sulle misure controverse (esenzione e supplemento)

8. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, seconda e terza frase, del regolamento StromNEV 2011, entrato in vigore il 4 agosto 2011, con effetto a partire dal 1º gennaio 2011 (data di applicazione retroattiva di tale disposizione), il sistema degli oneri di rete individuali per i consumatori di carico di base è stato abolito e sostituito da un’esenzione totale dall’obbligo di corrispondere gli oneri di rete (in prosieguo: l’«esenzione controversa»). L’esenzione doveva essere concessa solo dopo che l’autorità di regolamentazione competente (la BNetzA o l’autorità di regolamentazione del Land interessato) avesse verificato che le condizioni legali fossero soddisfatte. Detta esenzione era sopportata dai gestori del sistema di trasmissione o di distribuzione secondo il livello di rete al quale i beneficiari erano collegati. Sono rimasti invece in vigore gli oneri di rete individuali per i consumatori non di punta e l’obbligo di questi ultimi di pagare almeno il 20% dell’onere di rete pubblicato.

9. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, sesta e settima frase dello StromNEV 2011, i gestori del sistema di trasmissione erano obbligati a rimborsare ai gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica a valle (i gestori dei sistemi di distribuzione) le mancante entrate risultanti dall’esenzione controversa e dovevano compensarsi reciprocamente per i costi relativi all’esenzione, mediante una compensazione finanziaria ai sensi dell’articolo 9 del Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (legge sulla promozione della cogenerazione di calore e di energia elettrica) del 19 marzo 2002 (7), con la conseguenza che ciascuno di essi sopportava il medesimo onere finanziario calcolato in funzione della quantità di energia elettrica che ciascuno forniva ai consumatori finali collegati alla propria rete.

10. A partire dal 2012, la decisione della BNetzA del 14 dicembre 2011 (BK8‑11‑024; in prosieguo: la «decisione della BNetzA del 2011») ha istituito un meccanismo di finanziamento. Nell’ambito di tale meccanismo, i gestori del sistema di distribuzione hanno riscosso dai consumatori finali un supplemento (in prosieguo: il «supplemento controverso»), il cui importo veniva riversato ai gestori del sistema di trasmissione per compensare la perdita di introiti determinata dall’esenzione controversa.

11. L’importo del supplemento era determinato ogni anno, in anticipo, dai gestori del sistema di trasmissione, sulla base di un metodo stabilito dalla BNetzA. L’importo relativo al 2012, primo anno di attuazione del sistema, è stato fissato direttamente dalla BNetzA.

12. Tali disposizioni non si applicavano ai costi dell’esenzione per il 2011 e, pertanto, ciascun gestore del sistema di trasmissione e di distribuzione ha dovuto sopportare le perdite relative all’esenzione per tale anno.

C. Sul sistema di oneri di rete successivo all’introduzione delle misure controverse

13. Nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, che ha portato alla decisione controversa, l’esenzione controversa è stata dapprima dichiarata nulla con decisioni giudiziarie dell’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) dell’8 maggio 2013 e del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) del 6 ottobre 2015. Tale esenzione è stata successivamente abrogata, con effetto dal 1° gennaio 2014, dal regolamento StromNEV, come modificato dalla Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts (regolamento che modifica vari regolamenti nel settore dell’energia) del 14 agosto 2013 (8). Quest’ultimo regolamento ha reintrodotto, per il futuro, i canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico, con l’applicazione, invece del contributo minimo, di oneri forfettari del 10, del 15 e del 20% dei canoni generali, in funzione del consumo di energia elettrica (rispettivamente 7000, 7500 e 8000 ore di utilizzo annuale della rete) (in prosieguo: gli «oneri forfettari»).

14. Il regolamento StromNEV 2013 ha introdotto un regime transitorio, in vigore dal 22 agosto 2013 e applicabile, retroattivamente, ai consumatori di carico di base che non avevano ancora ricevuto l’esenzione controversa per gli anni 2012 e 2013 (in prosieguo: il «regime transitorio»). Invece dei canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico e del contributo minimo, tale regime prevedeva esclusivamente l’applicazione degli oneri forfettari.

II. Analisi giuridica

15. Nelle due impugnazioni incidentali identiche nelle cause C‑790/21 P e C‑791/21 P, la Commissione deduce tre motivi. I primi due sono, in sostanza, identici...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT