Opinion of Advocate General Collins delivered on 5 May 2022.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2022:358 |
| Date | 05 May 2022 |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ANTHONY MICHAEL COLLINS
presentate il 5 maggio 2022(1)
Causa C‑700/20
The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited
contro
Regno di Spagna
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) (Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale), Regno Unito)]
«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) - Articolo 34, punti 1 e 3 - Riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro - Decisione in contrasto con una sentenza che incorpora un lodo arbitrale emesso tra le medesime parti nello Stato membro richiesto»
I. Introduzione
1. Poco meno di vent’anni fa, nel novembre 2002, la M/T Prestige (in prosieguo: «la nave»), una petroliera monoscafo battente bandiera delle Bahamas, si spezzò in due tronconi e affondò al largo della Galizia (Spagna). In quel momento, trasportava 70 000 tonnellate di olio combustibile pesante e la conseguente fuoriuscita provocò gravi danni alle spiagge, alle città e ai villaggi situati lungo le coste settentrionali della Spagna e il litorale occidentale della Francia. Come spiegherò ai paragrafi da 13 a 26 delle presenti conclusioni, il naufragio di tale nave ha generato una lunga controversia tra i suoi assicuratori e lo Stato spagnolo, coltivata in due diversi procedimenti avviati in due Stati membri. Detta controversia è sfociata in due sentenze: una pronunciata dall’Audiencia Provincial de La Coruña (Corte Provinciale, A Coruña, Spagna), l’altra dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale) Regno Unito)]. Lo Stato spagnolo ha infine richiesto il riconoscimento della sentenza emessa dall’Audiencia Provincial de La Coruña (Corte Provinciale, A Coruña) agli organi giurisdizionali d’Inghilterra e Galles. Negli ultimi giorni del periodo transitorio successivo al recesso del Regno Unito dall’Unione europea, la High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)], ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale chiedendo alla Corte di giustizia l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d) e dell’articolo 34, punti 1 e 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2).
II. Quadro normativo
A. Diritto internazionale
2. L’articolo I della convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 (3) (in prosieguo: la «convenzione di New York del 1958»), al suo paragrafo 1 così dispone:
«La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione dei lodi arbitrali emessi, sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, in controversie tra persone fisiche e giuridiche. Essa è parimenti applicabile ai lodi arbitrali non considerati nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l’esecuzione sono domandati».
3. L’articolo III della convenzione di New York del 1958 recita:
«Ciascuno Stato contraente riconoscerà l’autorità di un lodo arbitrale e ne accorderà l’esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio dove il lodo è invocato, secondo le condizioni stabilite negli articoli seguenti. Il riconoscimento o l’esecuzione di lodi arbitrali, cui si applica la presente Convenzione, non devono soggiacere a condizioni considerevolmente più rigorose, né a tasse di procedura notevolmente più elevate di quelle applicate per il riconoscimento o l’esecuzione di lodi arbitrali nazionali».
B. Diritto dell’Unione
4. L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 stabilisce che esso si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del medesimo risulta che esso non si applica all’arbitrato.
5. Conformemente all’articolo 32 di detto regolamento: «[...] per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».
6. L’articolo 33 del regolamento n. 44/2001 ha il seguente tenore:
«1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo».
7. Ai sensi dell’articolo 34 del regolamento n. 44/2001:
«Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
[…]
3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto».
8. L’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 stabilisce che esso lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.
9. Poiché i termini in cui è formulato l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 44/2001 non sono cambiati dall’entrata in vigore della convenzione di Bruxelles, il considerando 12 del regolamento n. 1215/2012 sembra essere rilevante per valutare la portata dell’eccezione ivi prevista (4). Tale considerando recita come segue:
«Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all’arbitrato. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di un’azione in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale, di rinviare le parti all’arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e dall’esaminare l’eventuale nullità, inoperatività o inapplicabilità della convenzione arbitrale, conformemente al proprio diritto nazionale.
La decisione dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro relativa alla nullità, inoperatività o inapplicabilità di una convenzione arbitrale non dovrebbe essere soggetta alle disposizioni del presente regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, indipendentemente dal fatto che l’autorità giurisdizionale abbia adottato tale decisione in via principale o in via incidentale.
Dall’altro lato, la decisione adottata da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza giurisdizionale in base al presente regolamento o in base al diritto nazionale, che dichiara nulla, inoperante o inapplicabile una convenzione arbitrale non dovrebbe impedire il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione, conformemente al presente regolamento, della decisione dell’autorità giurisdizionale nel merito della controversia. Ciò non dovrebbe pregiudicare la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri a decidere sul riconoscimento e sull’esecuzione dei lodi arbitrali conformemente alla [convenzione di New York del 1958], che prevale sul presente regolamento.
Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la costituzione di un collegio arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l’annullamento, il riesame, l’impugnazione, il riconoscimento o l’esecuzione di un lodo arbitrale».
C. Diritto inglese
10. L’articolo 66 dell’Arbitration Act 1996 (legge sull’arbitrato del 1996) (5), intitolato «Esecuzione del lodo», prevede che:
«(1) A un lodo emesso dal tribunale arbitrale [arbitral tribunal] in virtù di una clausola compromissoria può, con l’autorizzazione dell’autorità giurisdizionale, essere data esecuzione allo stesso modo di una sentenza o di un’ordinanza del giudice e con lo stesso effetto.
(2) In caso di autorizzazione, la sentenza può essere che riprende i termini del lodo.
(3) L’autorizzazione all’esecuzione di un lodo non è concessa qualora, o nella misura in cui, il soggetto contro cui è richiesta l’esecuzione dimostri che il tribunale arbitrale non era competente ad emettere il lodo. Si può decadere dal diritto di sollevare una siffatta eccezione (...)».
11. L’articolo 73 della legge sull’arbitrato del 1996, intitolato «Decadenza dal diritto di eccezione», prevede:
«1) Qualora una parte di un procedimento arbitrale partecipi o continui a partecipare al procedimento senza sollevare immediatamente o entro il termine stabilito dalla clausola compromissoria o dal tribunale arbitrale o da una qualsiasi disposizione del presente capo, un’eccezione avente ad oggetto:
(a) il difetto di competenza del tribunale arbitrale,
(b) l’errata conduzione del procedimento,
(c) la violazione della clausola compromissoria o di qualsiasi disposizione del presente capo, o
(d) qualsiasi...
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