Opinion of Advocate General Collins delivered on 5 May 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:357
Date05 May 2022
Celex Number62020CC0646
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 5 maggio 2022 (1)

Causa C646/20

Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

contro

TB,

con l’intervento di:

Standesamt Mitte von Berlin,

RD

[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto di famiglia – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale – Atti pubblici e accordi – Scioglimento del legame matrimoniale a seguito di una dichiarazione resa dinanzi a un ufficiale dello stato civile italiano»






I. Introduzione

1. Le misure destinate ad agevolare il riconoscimento automatico nell’Unione europea dei cambiamenti di stato civile costituiscono un indubbio vantaggio per i cittadini dell’Unione che esercitano i diritti di libera circolazione loro attribuiti dai trattati. Nella misura in cui il legislatore dell’Unione amplia i settori coperti da tali misure, la loro interpretazione e applicazione s’imbatte in aspetti delle norme che disciplinano lo stato civile delle persone nei diversi Stati membri. Non dovrebbe sorprendere, dunque, il fatto che vi siano genuine divergenze di opinioni quanto a ciò che rientra o esula dall’ambito di applicazione di una determinata misura. Nella presente causa, il contesto è offerto dal riconoscimento automatico, in Germania, di un divorzio consensuale ottenuto mediante un procedimento extragiudiziale ai sensi del diritto italiano. Più precisamente, con il rinvio pregiudiziale in esame, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) chiede alla Corte se il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (2), obblighi gli Stati membri a riconoscere, senza ulteriori condizioni, un accordo di divorzio concluso dinanzi alle autorità civili di un altro Stato membro secondo un procedimento extragiudiziale fondato sul consenso dei coniugi.

II. Disposizioni normative applicabili

A. Diritto dell’Unione europea

2. L’articolo 1 del regolamento n. 2201/2003 è rubricato «Ambito di applicazione». Detto articolo stabilisce, alla lettera a), che il regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio.

3. Ai fini del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 2, punti 1, 2 e 4, contiene le seguenti definizioni:

«1) “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1 (3)

2) “giudice”: designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento; (4)

(...)

4) “decisione”: una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza; (5

4. Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. L’articolo 21, paragrafo 2, stabilisce inoltre che non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

5. L’articolo 22, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 prevede che una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

6. Infine, ai sensi dell’articolo 46 del regolamento n. 2201/2003, contenuto nella sezione «Atti pubblici e accordi», gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni.

B. Diritto tedesco

7. L’articolo 97, paragrafo 1, seconda frase, del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit del 17 dicembre 2008 (legge tedesca sul procedimento in materia familiare e di volontaria giurisdizione; in prosieguo: il «FamFG»), dispone quanto segue:

«Sono fatte salve le disposizioni contenute in atti dell’Unione europea».

8. L’articolo 107, paragrafo 1, del FamFG così dispone:

«Le decisioni di divorzio, di separazione personale o di scioglimento del matrimonio emanate all’estero sono riconosciute soltanto se l’amministrazione giudiziaria del Land ha constatato che ricorrono i presupposti per il riconoscimento. Se ha statuito un giudice o un’autorità di uno Stato del quale i coniugi possedevano la cittadinanza alla data della decisione, il riconoscimento non dipende da una dichiarazione dell’amministrazione giudiziaria del Land».

9. L’articolo 3, paragrafo 1, del Personenstandsgesetz del 17 febbraio 2007 (legge sullo stato civile; in prosieguo: il «PStG»), stabilisce che, nell’ambito delle sue competenze, l’ufficio dello stato civile tiene un registro dei matrimoni. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del PStG, le iscrizioni nel registro sono effettuate e rettificate conformemente alle sue disposizioni. Ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 3, del PStG, l’iscrizione del matrimonio menziona gli atti successivi concernenti l’annullamento del matrimonio o il divorzio.

C. Diritto italiano

10. L’articolo 12 del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 132 – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (Gazzetta Ufficiale n. 212; in prosieguo: il «decreto-legge n. 132/2014») (6), convertito con modificazioni dalla legge del 10 novembre 2014, n. 162 (in prosieguo: la «legge n. 162), prevede quanto segue:

«1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

(…)».

11. Dagli articoli 43, comma 1 e 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, risulta che l’ufficiale dello stato civile è tenuto a verificare che siano soddisfatti i requisiti di legge applicabili.

12. Dagli articoli 7 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, risulta che l’ufficiale dello stato civile è tenuto a rifiutare di ricevere l’accordo qualora non siano soddisfatti i requisiti di legge applicabili. I coniugi possono contestare tale rifiuto dinanzi a un giudice.

13. Conformemente alla circolare n. 6/15 – Articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 – Chiarimenti applicativi, l’articolo 12, terzo comma, terzo periodo, del decreto-legge n. 132/2004 dovrebbe essere interpretato nel senso che vieta ai coniugi di stipulare, nell’ambito di questo tipo di procedimento di divorzio, qualsiasi...

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