Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:422
Date02 June 2022
Celex Number62021CC0148
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 2 giugno 2022 (1)

Cause riunite C148/21 e C184/21

Christian Louboutin

contro

Amazon Europe Core Sàrl,

Amazon EU Sàrl,

Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale, Lussemburgo)]

e

Christian Louboutin

contro

Amazon.com, Inc.,

Amazon Services LLC (C-184/21)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale del commercio di Bruxelles di lingua francese, Belgio)]

«Rinvii pregiudiziali – Proprietà intellettuale – Diritto dei marchi – Effetti del marchio dell’Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare l’uso del marchio da parte di un terzo, di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili – Nozione di “uso”»






I. Introduzione

1. Benché la questione della responsabilità degli intermediari non sia di per sé inedita, essa si ripropone tuttavia costantemente in termini sempre diversi a mano a mano che nuove forme di intermediazione compaiono nel settore di Internet. Ne è testimone la varietà delle cause vertenti sull’attività delle piattaforme online che sono state promosse dinanzi alla Corte nel corso di questi ultimi anni (2) e nella cui scia si inseriscono le presenti domande di pronuncia pregiudiziale proposte nell’ambito delle controversie che contrappongono il sig. Christian Louboutin, nella causa C‑148/21, ad Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl e Amazon Services Europe Sàrl, (causa C-148/21) e ad Amazon.com, Inc., e Amazon Services LLC (in prosieguo, individualmente o congiuntamente: «Amazon») (causa C-184/21).

2. Questo fenomeno non stupisce. Internet occupa un posto sempre più importante nelle nostre società, da un punto di vista sociale ma anche economico, e gli intermediari che vi operano svolgono un ruolo essenziale a tale riguardo. Questi ultimi consentono agli utenti di trovare, scambiare, condividere e produrre contenuti, acquistare e vendere prodotti e servizi, nonché creare ed esprimersi online (3). Essi agevolano, in altre parole, l’accesso degli utenti a un determinato contenuto. Benché, in una certa misura, essi possano rappresentare il corrispondente a livello virtuale degli intermediari tradizionali, il settore di Internet, caratterizzato da costanti innovazioni tecnologiche, favorisce soprattutto la creazione di nuovi modelli di intermediazione che non hanno un equivalente nel mondo reale (4) e la cui importanza pratica non può essere ignorata, circostanza questa che giustifica l’attenzione che il diritto dedica loro.

3. Il ruolo crescente degli intermediari online implica, infatti, necessariamente che la loro attività vada a toccare quella di altri operatori e possa, in una certa misura, rappresentare una minaccia per i diritti da questi ultimi vantati. È il caso degli operatori titolari di diritti di proprietà intellettuale, segnatamente di un marchio, dal momento che tali diritti possono essere oggetto di violazioni commesse, ad esempio, sulle piattaforme di vendita online. Si pone quindi la questione dell’insorgenza della responsabilità degli intermediari online che gestiscono dette piattaforme. Lo sviluppo dell’attività delle piattaforme di vendita online e le innovazioni tecnologiche che lo accompagnano migliorano per i consumatori l’accessibilità ai prodotti e favoriscono la loro commercializzazione. Il volume dei prodotti in circolazione aumenta quindi in maniera automatica e lo stesso vale anche per i prodotti contraffatti (5).

4. Il tentativo di ravvisare una responsabilità in capo all’intermediario che gestisce una piattaforma di vendita online a fronte della vendita, attraverso di essa, di prodotti contraffatti è agevolmente comprensibile dal punto di vista del titolare di un marchio che sia stato leso su detta piattaforma. È sì vero che la violazione consiste, anzitutto, nella condotta del venditore che si serve della piattaforma di vendita online per offrire in vendita prodotti contraffatti. Tuttavia, l’identificazione di tali venditori risulta di norma difficile e la loro localizzazione può rappresentare inoltre un ostacolo all’insorgenza di una responsabilità a loro carico (6).

5. L’intermediario, dal canto suo, rende tecnicamente possibile una siffatta violazione da parte di un terzo e ha il controllo della propria piattaforma. Esso può pertanto, quantomeno in linea di principio, mettere fine a tale violazione. Per il titolare di un marchio risulta quindi più efficace cercare di far valere la responsabilità dell’intermediario piuttosto che quella del venditore terzo (7), che si tratti della sua responsabilità diretta – quale autore della violazione –, o della sua responsabilità indiretta – per le azioni di terzi realizzate attraverso i suoi servizi (8).

6. Tuttavia, l’interesse dei titolari di un marchio a far valere la responsabilità degli intermediari non può essere letto isolatamente e non può da solo giustificare sempre l’insorgenza di una responsabilità in capo a questi ultimi per le violazioni dei diritti di tali titolari di marchi commesse sulle loro piattaforme. Occorre, infatti, bilanciare detto interesse con altri opposti interessi (9).

7. In primo luogo, la portata della responsabilità degli intermediari online potrebbe potenzialmente obbligarli a esercitare un controllo generale su tutte le possibili violazioni del diritto dei marchi che possono verificarsi sulle loro piattaforme. In secondo luogo, e nello stesso modo, ammettere che gli intermediari online possano essere ritenuti direttamente responsabili delle violazioni dei diritti dei titolari dei marchi commesse sulla loro piattaforma potrebbe ostacolare lo sviluppo di nuove attività online e, più in generale, quello di ogni forma di innovazione nel settore.

8. La necessità di conciliare questi interessi divergenti ha portato il legislatore dell’Unione a adottare misure per tutelare, in una certa misura, gli intermediari online sotto il profilo dell’insorgenza della loro responsabilità per le azioni commesse da terzi sulle loro piattaforme – vale a dire, della loro responsabilità indiretta. Infatti, benché la responsabilità indiretta non sia oggetto di un regime armonizzato nel diritto dell’Unione, la direttiva 2000(10) prevede tuttavia casi di esonero dalla responsabilità cui gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione. Segnatamente, gli intermediari online non possono pertanto essere ritenuti responsabili delle condotte illegali degli utenti della loro piattaforma nel quadro della loro attività di trasmissione di informazioni su una rete di comunicazione e della fornitura di accesso a detta rete, della loro attività di memorizzazione temporanea detta «caching» o, ancora, della loro attività di hosting (11). Peraltro, nel quadro di tali attività, non può essere imposto agli intermediari online un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite (12).

9. Inoltre, benché la direttiva 2004/48/CE (13) preveda che gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale (14), tali ingiunzioni finalizzate ad ottenere la cessazione di una siffatta violazione sono però indipendenti dall’eventuale responsabilità dell’intermediario nei fatti di causa (15), cosicché la questione del trattamento degli intermediari per i fatti commessi da terzi attraverso i loro servizi è in ampia misura taciuta in detta direttiva.

10. Al di là della questione della responsabilità indiretta degli intermediari online, resta ancora da stabilire se questi ultimi possano essere considerati direttamente responsabili delle violazioni ai diritti dei titolari di marchi, segnatamente, per quanto attiene allo sfruttamento dei mercati online, in ragione della messa in vendita sulla loro piattaforma di prodotti contraffatti. Diversamente dalla responsabilità indiretta degli intermediari online, il cui regime è disciplinato dal diritto nazionale con riserva dei casi di esonero da responsabilità previsti dalla direttiva sul commercio elettronico, l’insorgenza della responsabilità diretta dei gestori dei mercati online a fronte di una lesione dei diritti del titolare di marchi su di essi compiuta rientra nel diritto dell’Unione e, più precisamente, nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1001(16).

11. Spettava quindi alla Corte compiere essa stessa un bilanciamento degli interessi presenti, tracciando il confine tra le situazioni in cui può insorgere la responsabilità diretta del gestore di un mercato online e quelle in cui detto gestore non può essere ritenuto direttamente responsabile di una violazione dei diritti di un titolare di un marchio commessa sulla piattaforma da esso gestita. Precisando la nozione di «uso» del marchio nel commercio, la giurisprudenza della Corte vertente sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 (17) ha consentito in una certa misura di tracciare un siffatto confine (18), in quanto detta nozione mira a stabilire i comportamenti che il titolare di un marchio è legittimato a vietare a un terzo.

12. Tuttavia, le costanti innovazioni nel settore di Internet, le cui esigenze di tutela hanno giustificato un’ampia protezione degli intermediari in tale ambito, hanno parimenti comportato una considerevole evoluzione del modello dei mercati online. Amazon, in particolare, non può essere considerata un mercato online tradizionale.

13. Infatti, come osservano i giudici del rinvio, Amazon è sia un noto distributore sia il gestore di un mercato online. Sul suo sito di vendite online Amazon pubblica quindi sia annunci relativi ai propri prodotti, da essa...

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