Opinion of Advocate General Collins delivered on 2 March 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:155
Date02 March 2023
Celex Number62021CC0711
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 2 marzo 2023 (1)

Cause riunite C711/21 e C712/21

XXX (C711/21)

XXX (C712/21)

contro

État belge, rappresentato dal Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica dell’immigrazione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli, 4, 7 e 47 – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio – Mutamento delle circostanze relative alla vita familiare e alle condizioni di salute di un cittadino di un paese terzo dopo l’adozione di una decisione di rimpatrio – Deduzione di un mutamento delle circostanze dopo la chiusura della procedura di protezione internazionale – Termine ultimo per dedurre un mutamento delle circostanze – Articolo 267 TFUE – Pendenza della controversia principale – Obbligo di verifica del giudice del rinvio – Principio di leale cooperazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Ricevibilità del rinvio pregiudiziale)






I. Introduzione

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale in esame vertono su due decisioni di rimpatrio adottate dalle autorità belghe nei confronti dei ricorrenti nei procedimenti principali (in prosieguo: i «ricorrenti»), a seguito del rigetto delle loro domande di protezione internazionale. Il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) (2) chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità delle decisioni di rimpatrio con gli articoli 4, 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché con l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 6, e l’articolo 14 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (3) (in prosieguo: la «direttiva rimpatri»). In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) chiede se l’organo giurisdizionale incaricato di esaminare la legittimità di tali decisioni di rimpatrio possa tenere conto di mutamenti delle circostanze relative alla vita familiare e/o alle condizioni di salute dei richiedenti intervenuti dopo la conferma della validità delle decisioni di rigetto delle loro domande di protezione internazionale.

II. Controversie nei procedimenti principali

A. Causa C711/21

2. XXX, cittadino di un paese terzo, risulta essere arrivato in Belgio il 16 marzo 2017. Il 24 marzo 2017 egli ha chiesto all’autorità belga competente il riconoscimento dello status di rifugiato. Il 20 luglio 2017 il Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio; in prosieguo: il «CGRA») ha respinto la domanda di XXX e gli ha altresì negato la concessione della protezione sussidiaria. Sulla base di tale diniego, il 26 luglio 2017 l’autorità competente ha ingiunto a XXX di lasciare il territorio belga.

3. Il 21 agosto 2017 XXX ha presentato ricorso dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio; in prosieguo: il «CCE») avverso la decisione del CGRA del 20 luglio 2017 che respingeva la sua domanda di protezione internazionale. Il CCE ha respinto tale ricorso l’11 gennaio 2018.

4. Il 24 agosto 2017 XXX ha proposto ricorso dinanzi al CCE avverso la decisione del 26 luglio 2017 che gli ingiungeva di lasciare il territorio belga. In udienza, XXX ha presentato documenti che attestavano mutamenti della sua vita familiare e delle sue condizioni di salute. Con sentenza del 22 ottobre 2019, il CCE ha respinto il ricorso. Il CCE ha dichiarato che XXX non poteva più contestare la decisione del 26 luglio 2017 che gli ingiungeva di lasciare il Belgio, poiché la sentenza dell’11 gennaio 2018 con cui era stato respinto il suo ricorso avverso il diniego del CGRA di concedergli protezione internazionale aveva risolto la questione in via definitiva. Il CCE ha ritenuto che, nel valutare la legittimità di un ordine di lasciare il territorio belga, esso non potesse tener conto degli sviluppi intervenuti a seguito dell’adozione di tale ordine (4). Il CCE ha altresì dichiarato che l’argomento di XXX, secondo cui le autorità non potevano adottare un ordine di lasciare il territorio fintantoché il suo ricorso avverso la decisione del CGRA di non concedergli protezione internazionale era pendente, non poteva essere accolto, poiché il suo ricorso avverso tale decisione era stato deciso l’11 gennaio 2018.

5. Il 6 novembre 2019 il ricorrente ha impugnato la sentenza del CCE del 22 ottobre 2019 dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato). Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ritiene, in primo luogo, che, nell’ambito di una domanda di annullamento di un ordine di lasciare il territorio belga, il CCE debba, in linea di principio, esaminare tale ordine ex tunc. In secondo luogo, esso ritiene che la sentenza Gnandi non individui chiaramente il momento in cui un cittadino di un paese terzo può avvalersi, a tal fine, di un mutamento delle circostanze e che non si pronunci, quindi, sulla questione se un organo giurisdizionale possa tener conto di circostanze intervenute dopo l’adozione di una decisione di rimpatrio (5). Tale approccio può avere implicazioni importanti sull’applicazione della direttiva rimpatri, in particolare del suo articolo 5, il quale stabilisce che, nell’applicazione di tale direttiva, gli Stati membri devono tenere in debita considerazione, in particolare, la vita familiare e le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato.

B. Causa C712/21

6. Il 29 febbraio 2016 XXX ha presentato all’autorità belga competente una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Il CGRA ha respinto tale domanda in data 30 settembre 2016 e le ha altresì negato la concessione della protezione sussidiaria. Sulla base della decisione del CGRA, il 6 ottobre 2016 l’autorità competente ha ingiunto a XXX di lasciare il territorio belga.

7. Il 28 ottobre 2016 XXX ha proposto ricorso dinanzi al CCE avverso la decisione del CGRA del 30 settembre 2016. Tale ricorso è stato respinto il 19 gennaio 2017. Il 7 novembre 2016 XXX ha impugnato dinanzi al CCE l’ordine di lasciare il territorio, del 6 ottobre 2016. A seguito di un’udienza nel corso della quale XXX ha prodotto documenti relativi alla sua vita privata, il CCE, con sentenza del 22 ottobre 2019, ha respinto il suo ricorso avverso l’ordine di lasciare il territorio. Tale organo giurisdizionale ha seguito lo stesso ragionamento esposto al paragrafo 4 delle presenti conclusioni.

8. XXX ha proposto ricorso avverso la sentenza del CCE del 22 ottobre 2019 dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato). Per le stesse ragioni esposte al paragrafo 5 delle presenti conclusioni, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha ritenuto che la sentenza Gnandi non individui fino a quale momento un organo incaricato di esaminare la legittimità di una decisione di rimpatrio può tener conto di un mutamento delle circostanze relative alla vita familiare di un cittadino di un paese terzo.

9. Nei procedimenti principali nelle cause C‑711/21 e C‑712/21, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha considerato che gli articoli 4 (6), 7 e 47 della Carta, nonché l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 6, e l’articolo 14 della direttiva rimpatri possono imporre all’organo giurisdizionale incaricato del controllo di legittimità di un ordine di lasciare il territorio, adottato a seguito del rigetto di una domanda di protezione internazionale, di tener conto dei mutamenti relativi alla vita familiare o alle condizioni di salute del richiedente intervenuti prima della data in cui tale controllo è effettuato. Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha pertanto sospeso il procedimento in entrambe le cause e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli articoli 4[(7)], 7 e 47 della [Carta] e gli articoli 5, [6, paragrafo 6,] e 13 della [direttiva rimpatri], letti alla luce della [sentenza Gnandi], debbano essere interpretati nel senso che il giudice adito mediante un ricorso proposto avverso una decisione di rimpatrio adottata a seguito di una decisione di diniego della concessione di protezione internazionale può, nel valutare la legittimità della decisione di rimpatrio, tener conto unicamente dei mutamenti delle circostanze che presentino rilevanza significativa per la valutazione della situazione con riguardo al succitato articolo 5 [della direttiva rimpatri] verificatisi prima della chiusura della procedura di protezione internazionale da parte del [CCE].

2) Se le circostanze considerate nell’articolo 5 della [direttiva rimpatri] debbano essersi verificate in un momento in cui il soggiorno dello straniero era regolare o in cui questi era autorizzato a restare».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

10. Con decisione del 4 gennaio 2022, il Presidente della Corte ha riunito le cause C‑711/21 e C‑712/21 ai fini della trattazione orale e scritta e della sentenza.

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