Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 27 April 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:362
Date27 April 2023
Celex Number62021CC0491
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 27 aprile 2023 (1)

Causa C491/21

WA

contro

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)]

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 4 – Condizione per il rilascio della carta d’identità – Domicilio nello Stato membro di emissione del documento – Diniego da parte delle autorità di tale Stato membro di rilasciare la carta d’identità a un proprio cittadino, domiciliato in un altro Stato membro – Parità di trattamento – Restrizione – Giustificazione»






I. Introduzione

1. Come ha scritto l’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella causa Pusa, «fatti salvi i limiti stabiliti dallo stesso [articolo 21 TFUE], non è possibile opporre ostacoli ingiustificati ai cittadini dell’Unione europea che vogliano esercitare il diritto alla libertà di circolazione o di residenza» (2).

2. Nella presente causa, l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) ha proposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione, da un lato, dell’articolo 26, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, nonché dell’articolo 20, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, dall’altro, degli articoli da 4 a 6 della direttiva 2004/38/CE (3).

3. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra WA, ricorrente nel procedimento principale, un cittadino rumeno che esercita le sue attività professionali sia in Francia che in Romania, e la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne (Direzione dello Stato civile e Amministrazione delle banche dati del Ministero degli Affari interni) (in prosieguo: la «Direzione dello Stato civile»), in merito al diniego di quest’ultima di rilasciare al ricorrente nel procedimento principale una carta d’identità in conseguenza del fatto che egli ha stabilito il proprio domicilio in un altro Stato membro.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

4. Oltre a talune disposizioni di diritto primario, vale a dire l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, e l’articolo 20, paragrafo 2, l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, nell’ambito della presente causa assumono rilievo l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafi 1 e 4, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.

B. Diritto rumeno

5. L’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (decreto legge n. 97/2005, in materia di anagrafe, domicilio, residenza e documenti d’identità dei cittadini rumeni, come successivamente modificato e integrato) (4) (in prosieguo: l’«OUG n. 97/2005»), al suo articolo 12 enuncia quanto segue:

«(1) I cittadini rumeni hanno diritto al rilascio di documenti d’identità a partire dai 14 anni di età.

(…)

(3) Ai fini del presente decreto legge, per documento d’identità si intende: la carta d’identità, la carta d’identità semplice, la carta d’identità elettronica, la carta d’identità provvisoria e il libretto d’identità, in corso di validità».

6. L’articolo 13 dell’OUG n. 97/2005 così dispone:

«(1) Il documento d’identità attesta l’identità, la cittadinanza rumena, l’indirizzo di domicilio e, se del caso, l’indirizzo di residenza.

(2) Ai sensi della [Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (legge n. 248/2005, che disciplina la libera circolazione dei cittadini rumeni all’estero) (5)], come successivamente modificata e integrata [in prosieguo: la “legge sul regime di libera circolazione”], la carta d’identità e la carta d’identità elettronica costituiscono un documento valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione.

(3) La carta d’identità elettronica consente al titolare di certificare la propria identità nei sistemi informatici del Ministero dell’Interno e nei sistemi informatici di altri enti pubblici o privati nonché di utilizzare la firma elettronica, alle condizioni previste dalla legge».

7. L’articolo 15, paragrafo 3, dell’OUG n. 97/2005 enuncia quanto segue:

«La domanda di rilascio di un nuovo documento d’identità è corredata esclusivamente dei documenti che, conformemente alla legge, attestano il domicilio dell’interessato e, se del caso, la sua residenza, salvo che:

a) siano state apportate modifiche ai dati relativi al cognome e al nome, alla data di nascita, allo stato civile e alla cittadinanza rumena, nel qual caso il richiedente è tenuto a presentare i documenti comprovanti tali modifiche;

b) il richiedente sia titolare di una carta d’identità provvisoria o di un libretto d’identità, nel qual caso il richiedente è tenuto a presentare tutti i documenti di cui al paragrafo 2».

8. L’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), dell’OUG n. 97/2005 così dispone:

«La carta d’identità provvisoria è rilasciata nei seguenti casi:

(…) ai cittadini rumeni domiciliati all’estero che risiedano temporaneamente in Romania».

9. L’articolo 28, paragrafo 1, dell’OUG n. 97/2005 stabilisce quanto segue:

«1) La prova dell’indirizzo di domicilio può essere fornita:

a) da atti conclusi conformemente alle condizioni di validità previste dalla legislazione rumena in vigore, per quanto riguarda il documento pubblico che attesta il diritto di occupare un’abitazione;

b) dalla dichiarazione scritta dell’ospitante, persona fisica o giuridica, equivalente a un certificato di ospitalità, corredata di uno dei documenti di cui alla lettera a) o, se del caso, alla lettera d);

c) dalla dichiarazione sull’onore del richiedente, corredata del verbale di ispezione dell’ufficiale di polizia, attestante l’esistenza di un immobile ad uso abitativo e il fatto che il richiedente risiede effettivamente all’indirizzo dichiarato, per una persona fisica che non sia in grado di produrre i documenti di cui alle lettere a) e b);

d) dal documento rilasciato dall’amministrazione pubblica locale attestante che il richiedente o, se del caso, la persona che lo ospita è iscritto/a nel [Registrul agricol (Anagrafe agricola)] come proprietario di un immobile ad uso abitativo;

e) dal documento d’identità di uno dei genitori o del rappresentante legale o dall’atto relativo all’esercizio della potestà genitoriale, corredato, se del caso, di uno dei documenti di cui alle lettere da a) a d), per i minori che chiedono il rilascio di un documento d’identità».

10. Gli articoli 6 e 61 della legge sul regime di libera circolazione così recitano:

«Articolo 6

(1) Le tipologie di documenti validi per l’espatrio che consentono ai cittadini rumeni di viaggiare all’estero sono le seguenti:

a) passaporto diplomatico;

b) passaporto di servizio;

c) passaporto diplomatico elettronico;

d) passaporto di servizio elettronico;

e) passaporto semplice;

f) passaporto semplice elettronico;

g) passaporto semplice temporaneo;

h) titolo di viaggio.

Articolo 61

(1) Ai fini della presente legge, la carta d’identità, la carta d’identità semplice e la carta d’identità elettronica valide costituiscono documenti validi per l’espatrio, sulla base dei quali i cittadini rumeni possono recarsi negli Stati membri dell’Unione e negli Stati terzi che li riconoscono come documenti validi per l’espatrio.

(…)».

11. L’articolo 171, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera b), di tale legge dispone quanto segue:

«(1) Il passaporto semplice temporaneo è rilasciato ai cittadini rumeni che soddisfano le condizioni stabilite dalla presente legge e che non sono soggetti alla sospensione del diritto di viaggiare all’estero, nei seguenti casi:

(…)

d) se il titolare ha presentato un passaporto semplice o un passaporto semplice elettronico per il rilascio di un visto e dichiara di doversi recare urgentemente all’estero;

(…)

2. Il passaporto semplice temporaneo è rilasciato:

(…)

b) nelle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), entro un massimo di tre giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda;

(…)».

12. L’articolo 34, paragrafi 1, 2 e 6, di detta legge stabilisce quanto segue:

«1. Il cittadino rumeno che ha stabilito la propria residenza all’estero può chiedere il rilascio di un passaporto semplice elettronico o di un passaporto semplice temporaneo dal quale risulti il suo paese di domicilio, in una delle seguenti situazioni:

a) se ha acquisito un diritto di soggiorno di almeno un anno o, a seconda dei casi, se il suo diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato è stato ripetutamente rinnovato nel corso di un anno;

b) se ha acquisito un diritto di soggiorno nel territorio di detto Stato ai fini del ricongiungimento familiare con una persona domiciliata nel territorio del medesimo Stato;

c) se ha acquisito un diritto di soggiorno di lungo periodo o, eventualmente, un diritto di soggiorno permanente nel territorio di detto Stato;

d) se ha acquisito la cittadinanza di tale Stato;

e) se ha acquisito il diritto di lavorare o è iscritto presso un istituto privato o pubblico allo scopo principale di proseguire ivi gli studi, compresa la formazione professionale.

2. Il cittadino rumeno titolare di un certificato di iscrizione anagrafica o di un documento attestante la sua residenza in uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera, rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera, può chiedere il rilascio di un passaporto semplice elettronico o di un passaporto semplice...

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