Opinion of Advocate General Collins delivered on 13 July 2023.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022CC0260
ECLIECLI:EU:C:2023:583
Date13 July 2023
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 13 luglio 2023(1)

Causa C260/22

Seven.One Entertainment Group GmbH

contro

Corint Media GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera e) – Diritto di riproduzione delle fissazioni delle proprie emissioni conferito agli organismi di diffusione radiotelevisiva – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Condizioni per l’equo compenso – Prelievo sui supporti vergini – Pregiudizio arrecato agli organismi di diffusione radiotelevisiva – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Parità di trattamento – Princìpi del primato del diritto dell’Unione e dell’efficacia diretta – Emanazioni dello Stato»






I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale del Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt, Germania) trae origine da un procedimento relativo a un contratto di gestione esclusiva dei diritti d’autore (in prosieguo: il «contratto») stipulato tra la Seven.One Entertainment Group GmbH, un organismo di diffusione radiotelevisiva che produce e trasmette «SAT.1 Gold» (2) in Germania (in prosieguo: la «ricorrente»), e la Corint Media GmbH, una società di gestione collettiva che tutela e fa valere gli interessi relativi ai diritti d’autore delle emittenti televisive e radiofoniche private (in prosieguo: la «convenuta»). In base al contratto, la convenuta ha assunto l’obbligo di far valere il diritto della ricorrente di ricevere un equo compenso per le riproduzioni di fissazioni delle sue trasmissioni effettuate da persone fisiche per uso privato. La convenuta sostiene di non essere tenuta a far valere tale diritto in quanto, sebbene la legge nazionale sul diritto d’autore consenta la copia privata di fissazioni di trasmissioni, essa esclude un corrispondente diritto a compenso.

2. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera e), e dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE (3). L’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 conferisce agli organismi di diffusione radiotelevisiva un diritto esclusivo di riproduzione sulle fissazioni delle loro trasmissioni. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, gli Stati membri possono scegliere di limitare i diritti esclusivi di riproduzione di cui all’articolo 2 di tale direttiva prevedendo un’eccezione per copia privata. Tale eccezione si applica alle riproduzioni su qualsiasi supporto che una persona fisica effettua per uso privato (4), a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso. Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt) intende accertare se la normativa nazionale possa introdurre un’eccezione per copia privata in relazione alla riproduzione di fissazioni di trasmissioni radiotelevisive, escludendo al contempo gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto di ricevere un equo compenso. Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se l’esclusione dell’equo compenso possa essere giustificata dal fatto che, in qualità di produttori di programmi televisivi, alcuni organismi di diffusione radiotelevisiva hanno diritto a un compenso per la copia privata dei loro programmi televisivi «originali» (5).

II. Quadro normativo

A. Diritto dell’Unione europea

3. L’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

4. L’articolo 5, intitolato «Eccezioni e limitazioni», così dispone:

«(...)

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(...)

b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso (...)».

B. Diritto tedesco

5. L’articolo 53, paragrafo 1, del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (6), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale (in prosieguo: l’«UrhG»), figura nella sezione 6 della parte 1 dell’UrhG e dispone che:

«La realizzazione di singole copie di un’opera effettuata da una persona fisica su qualsiasi supporto e per uso privato è lecita a condizione che le copie non perseguano, direttamente o indirettamente, uno scopo commerciale e non siano realizzate sulla base di un esemplare ottenuto o reso accessibile al pubblico in modo manifestamente illegale. La persona abilitata a realizzare copie può anche farle realizzare da un terzo nei limiti in cui tale realizzazione sia fatta a titolo gratuito o si tratti di copie realizzate su carta o su un supporto simile mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi».

6. Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, dell’UrhG:

«Se, a motivo della natura di un’opera, ci si può aspettare che essa sia lecitamente riprodotta, conformemente alle disposizioni dell’articolo 53, paragrafi 1 o 2, o degli articoli da 60a a 60f, l’autore dell’opera ha diritto al pagamento di un equo compenso da parte del produttore di dispositivi e di supporti di memorizzazione il cui tipo viene utilizzato, da solo o in combinazione con altri dispositivi, supporti o accessori, per effettuare tali riproduzioni».

7. Ai sensi dell’articolo 87 dell’UrhG:

«1) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva hanno il diritto esclusivo di

1. ritrasmettere la loro trasmissione e metterla a disposizione del pubblico,

2. effettuare registrazioni video o audio della loro trasmissione, di scattare fotografie della loro trasmissione, nonché di riprodurre e distribuire le registrazioni video e audio o le fotografie, ad eccezione del diritto di noleggio,

(...)

4) L’articolo 10, paragrafo 1, e le disposizioni della parte I, sesta sezione, ad eccezione dell’articolo 47, paragrafo 2, seconda frase, e dell’articolo 54, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis.

(...)».

III. Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

8. La ricorrente sostiene che la convenuta deve far valere il diritto della ricorrente, previsto dal contratto, a un «prelievo sui supporti vergini» come compenso del pregiudizio causato dalla copia privata, in virtù dell’eccezione di cui all’articolo 53, paragrafo 1, dell’UrhG. La ricorrente sostiene di essere «colpita in misura significativa» dalla copia privata, in particolare dalla registrazione del suo programma per mezzo di videoregistratori (online). La convenuta replica che non può soddisfare la pretesa della ricorrente in quanto l’articolo 87, paragrafo 4, dell’UrhG esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal prelievo sui supporti vergini previsto dall’articolo 54, paragrafo 1, dell’UrhG.

9. Il giudice del rinvio afferma che, in forza dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 e dell’articolo 87, paragrafo 1, punto 2, dell’UrhG, gli organismi di diffusione radiotelevisiva dispongono del diritto esclusivo di riproduzione delle fissazioni delle loro trasmissioni. L’articolo 87, paragrafo 4, e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’UrhG limitano il suddetto diritto di riproduzione applicando un’eccezione per copia privata senza prevedere alcun diritto a compenso. L’articolo 87, paragrafo 4, dell’UrhG (7) potrebbe, per questo motivo, essere incompatibile con gli articoli 2, lettera e), e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Il giudice del rinvio cita la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale un’eccezione per copia privata adottata in base alla legislazione nazionale può limitare il diritto esclusivo di riproduzione solo se al titolare del diritto viene corrisposto un equo compenso (8). Se l’esclusione del diritto all’equo compenso ai sensi del diritto nazionale fosse compatibile con la direttiva 2001/29, il «prelievo sui supporti vergini» non sarebbe dovuto ai sensi del contratto e il giudice del rinvio dovrebbe respingere il ricorso presentato. Tuttavia, se tale esclusione fosse incompatibile con la direttiva 2001/29, la ricorrente avrebbe diritto all’accoglimento del suo ricorso, poiché il contratto impone alla convenuta di riscuotere il prelievo sui supporti vergini per conto della ricorrente.

10. Il giudice del rinvio ritiene quindi che l’esclusione degli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto all’equo compenso sia ingiustificata. Il fatto che detti organismi possono avere diritto a un equo compenso in qualità di produttori cinematografici ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2001/29 non giustifica tale esclusione. Il giudice del rinvio osserva che molti programmi televisivi di emittenti private sono costituiti principalmente da produzioni su commissione e che il diritto del produttore cinematografico spetta di solito alle società di produzione piuttosto che agli organismi di diffusione radiotelevisiva. In ogni...

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