Opinion of Advocate General Collins delivered on 16 November 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:889
Date16 November 2023
Celex Number62022CC0345
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 16 novembre 2023 (1)

Cause riunite da C-345/22 a C-347/22

Maersk A/S

contro

Allianz Seguros y Reaseguros SA (C-345/22 and C-347/22)

e

Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA

contro

MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. (C-346/22)

[Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Audiencia Provincial de Pontevedra (Corte provinciale di Pontevedra, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 25, paragrafo 1 – Contratto di trasporto marittimo comprovato da una polizza di carico – Clausola attributiva di competenza contenuta nella polizza di carico – Opponibilità al terzo portatore della polizza di carico – Legge applicabile – Normativa nazionale che impone una trattativa individuale e separata della clausola attributiva di competenza da parte del terzo portatore della polizza di carico»






Introduzione

1. Con le presenti domande di pronuncia pregiudiziale l’Audiencia Provincial de Pontevedra (Corte provinciale di Pontevedra, Spagna) chiede alla Corte orientamenti sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis») (2). Le suddette domande sono presentate nell’ambito dei procedimenti in corso tra, nelle cause C‑345/22 e C‑347/22, Maersk A/S (in prosieguo: la «Maersk»), un trasportatore marittimo danese, e Allianz Seguros y Reaseguros SA (in prosieguo: l’«Allianz»), una compagnia di assicurazioni spagnola, e, nella causa C‑346/22, Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA (in prosieguo: la «Mapfre»), una compagnia di assicurazioni spagnola, e MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. (in prosieguo: la «MACS»), una società di trasporti tedesca. Ciascuna di queste azioni consiste in una richiesta di risarcimento danni a causa della perdita parziale di merci trasportate via mare. Esse sollevano la questione delle condizioni in base alle quali una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto di trasporto marittimo di merci, comprovato da una polizza di carico, può essere fatta valere nei confronti di un terzo che abbia successivamente acquistato tali merci, diventando così un terzo portatore di tale polizza di carico.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Convenzione di Bruxelles

2. L’articolo 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles stabilisce quanto segue:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest’ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta; o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

Regolamento Bruxelles I

3. L’articolo 23, paragrafo 1 del regolamento Bruxelles I così recita:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta; o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

Regolamento Bruxelles I bis

4. Ai sensi dei considerando 15, 19 e 20 del regolamento Bruxelles I bis:

«(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)

(...)

(19) Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.

(20) Quando emerge una questione circa la validità di un accordo relativo alla scelta del foro a favore dell’autorità giurisdizionale o delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, essa dovrebbe essere decisa secondo la legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti nell’accordo, comprese le norme di tale Stato membro sul conflitto di leggi».

5. L’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, intitolato «Proroga di competenza», contenuto nella sezione 7 del capo II di tale regolamento, a sua volta intitolato «Competenza», così recita:

«1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:

a) concluso per iscritto o provato per iscritto;

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

(...)

5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali.

La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido».

Normativa nazionale

6. Il preambolo, al punto XI, della Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima (legge n. 14/2014 sulla navigazione marittima, in prosieguo: la «LNM») del 24 luglio 2014 (3), recita come segue:

«(...)

Il capo I contiene le norme speciali in materia di giurisdizione e competenza e, partendo dall’applicazione preferenziale in questa materia delle norme degli accordi internazionali e del diritto dell’Unione europea, mira ad evitare gli abusi rilevati, dichiarando la nullità delle clausole di assoggettamento ad un organo giurisdizionale straniero o ad arbitrato estero contenute nei contratti di utilizzazione della nave o nei contratti accessori alla navigazione, qualora non siano state oggetto di trattativa individuale e separata

(...)».

7. L’articolo 251 della LNM, rubricato «Efficacia traslativa», così stabilisce:

«La circolazione di una polizza di carico produce gli stessi effetti della consegna delle merci rappresentate dalla polizza, fatte salve le azioni penali e civili di cui può avvalersi una persona che sia stata illegittimamente espropriata di tali merci. L’acquirente della polizza di carico acquista tutti i diritti e le azioni del cedente sulle merci, ad eccezione delle clausole in materia di scelta del foro e di arbitrato, che richiedono il consenso dell’acquirente, conformemente alle disposizioni del capo I del titolo IX».

8. L’articolo 468 della LNM, intitolato «Clausole sulla scelta del foro e sull’arbitrato», recita:

«Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali applicabili in Spagna e le norme del diritto dell’Unione europea, le clausole di assoggettamento ad un organo giurisdizionale straniero o ad arbitrato all’estero contenute nei contratti di utilizzazione della nave o nei contratti accessori alla navigazione sono nulle e si considerano non apposte se non sono state oggetto di trattativa individuale e separata.

In particolare, l’inserimento di una clausola attributiva di competenza o una clausola compromissoria nell’articolato contrattuale stampato di cui al paragrafo precedente non costituisce di per sé una prova del rispetto dei requisiti ivi previsti».

Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

Causa C345/22

9. La Maersk Line Perú S.A.C. (4), in qualità di vettore, e la Aguafrost Perú, in qualità di caricatore, concludevano un contratto per il trasporto di merci via mare a condizioni di «costo e nolo», come risulta da una polizza di carico emessa il 9 aprile 2018. Tale polizza di carico conteneva, a tergo, una clausola attributiva di competenza nei seguenti termini: «In tutti gli altri casi, la presente polizza di carico sarà regolata e interpretata in conformità alla legge inglese e qualsiasi controversia da essa derivante sarà sottoposta alla High Court of Justice [(Inghilterra e...

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