Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 8 February 2024.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:131
Date08 February 2024
Celex Number62022CC0425
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate l’8 febbraio 2024 (1)

Causa C425/22

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

contro

Mercedes-Benz Group AG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Azione di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza – Danno subito da società figlie – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Sede sociale della società madre – Unità economica»






I. Introduzione

1. Nel 2016, la Commissione europea ha adottato una decisione in cui concludeva che, concordando i prezzi di listino lordi per autocarri medi e autocarri pesanti, varie imprese, tra cui Mercedes-Benz Group AG (in prosieguo: la «resistente»), avevano violato il divieto previsto, tra l’altro, dall’articolo 101 TFUE (2). Tale decisione ha portato a una serie di azioni di risarcimento danni, alcune delle quali hanno dato luogo a domande di pronuncia pregiudiziale in cui è stato chiesto alla Corte di precisare la corretta interpretazione delle norme sulla competenza giurisdizionale del regolamento (UE) n. 1215/2012 (3) per accertare quali autorità giurisdizionali potrebbero essere adite con azioni di tal genere (4).

2. La domanda di cui trattasi è sorta in un contesto simile e mira a ottenere l’interpretazione di tale regolamento per quanto riguarda, in sostanza, la questione se una società madre possa invocare la nozione di unità economica prevista dal diritto della concorrenza per stabilire la competenza giurisdizionale dei giudici in cui essa ha la propria sede a conoscere della sua domanda di risarcimento per i danni subiti dalle società figlie della stessa.

3. Più specificamente, la MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (in prosieguo: la «ricorrente»), stabilita in Ungheria, ha una partecipazione di controllo sulle società appartenenti al gruppo MOL, stabilite in vari Stati membri. Tali società figlie hanno acquistato autocarri indirettamente dalla resistente, a prezzi che sarebbero asseritamente falsati in conseguenza della violazione del diritto della concorrenza constatata nella decisione della Commissione summenzionata. Nel procedimento principale, la ricorrente chiede ai giudici ungheresi di condannare la resistente, domiciliata in Germania, al risarcimento in relazione alla differenza pagata in eccesso a causa dell’infrazione alle regole della concorrenza.

4. Ai sensi del regolamento n. 1215/2012, la determinazione della competenza giurisdizionale è disciplinata dalla regola generale del domicilio del convenuto (5). Tale regola prevede varie eccezioni, tra cui quella applicabile alle azioni per fatto illecito (come quella di cui trattasi nel procedimento principale), in base a cui la competenza può essere anche attribuita ai giudici, tra l’altro, del luogo in cui l’asserito danno si è verificato (6).

5. Sia i giudici di primo grado sia quelli di secondo grado hanno ritenuto che tale norma speciale sulla competenza non potesse tuttavia essere applicata nel procedimento principale e che i giudici ungheresi non avessero pertanto la competenza internazionale a conoscere e a pronunciarsi sulla domanda della ricorrente. In sintesi, ciò era dovuto al fatto che gli autocarri in discussione non erano stati acquistati dalla ricorrente, ma dalle società figlie della stessa (che erano, di fatto, i soggetti che avevano subito il danno sotto forma di prezzo artificiosamente aumentato). In siffatte circostanze, la Kúria (Corte Suprema, Ungheria) chiede ora di precisare se detta competenza possa essere determinata sulla base del fatto che la sede della ricorrente si trova in Ungheria. La stessa chiede inoltre se il fatto che alcune delle società figlie interessate non facessero ancora parte del gruppo della ricorrente all’epoca dell’acquisto degli autocarri di cui trattasi sia rilevante ai fini di tale valutazione.

6. La domanda del giudice del rinvio sembra basarsi sull’affermazione della ricorrente secondo cui la sede sociale di quest’ultima è il luogo in cui il danno è stato in ultima analisi patito, poiché la ricorrente e le società figlie interessate appartengono alla stessa unità economica.

7. Come spiegherò più dettagliatamente nelle presenti conclusioni, la nozione in parola è stata sviluppata nel diritto della concorrenza e applicata, tra l’altro, per migliorarne l’applicazione. Essa è stata invocata, in particolare, al fine di attribuire a un convenuto la responsabilità di un’infrazione che, di fatto, è stata commessa da un’altra persona, purché entrambe le società facciano parte della stessa unità economica. In una simile prospettiva, la questione fondamentale che si pone nella presente causa è se detta nozione possa essere invocata anche per determinare la competenza giurisdizionale in relazione a una domanda di risarcimento danni, indipendentemente dal fatto che l’attore sia la persona (giuridica) che ha inizialmente subito il danno sottostante.

II. Contesto normativo

8. Il considerando 15 del regolamento n. 1215/2012 stabilisce che «[è] opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto (…)».

9. Ai sensi del considerando 16 del regolamento n. 1215/2012, «[i]l criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile (…)».

10. Il capo II del regolamento n. 1215/2012 contiene norme sulla competenza. La sezione 1 di tale capo stabilisce disposizioni generali, compreso l’articolo 4, paragrafo 1, secondo cui «[a] norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

11. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, che fa parte della medesima sezione: «[l]e persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del [capo II]».

12. La sezione 2 del capo II del regolamento n. 1215/2012 riguarda le «competenze speciali». Essa contiene, tra l’altro, l’articolo 7, punto 2, ai sensi del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

13. Nella decisione adottata il 19 luglio 2016, la Commissione ha stabilito che la resistente, stabilita in Germania, unitamente ad altre società, aveva partecipato, tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011, a un’intesa consistente nel concordare i prezzi di listino lordi per autocarri medi e autocarri pesanti nello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»), il che costituiva un’infrazione continua del divieto di cui all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (7). La Commissione ha concluso che l’infrazione aveva interessato il SEE nel suo complesso.

14. La ricorrente è una società stabilita in Ungheria. Essa ha una partecipazione di controllo sulle società appartenenti al gruppo MOL ed è un’azionista di maggioranza o comunque detiene in altro modo il potere direttivo esclusivo su diverse società, come MOLTRANS, stabilita in Ungheria; INA, stabilita in Croazia; Panta e Nelsa, stabilita in Italia; ROTH, stabilita in Austria, e SLOVNAFT, stabilita in Slovacchia. Nel corso del periodo di infrazione individuato dalla decisione della Commissione, tali società figlie hanno acquistato indirettamente dalla resistente, vuoi in proprietà, vuoi in leasing, 71 autocarri in svariati Stati membri.

15. La ricorrente ha chiesto, dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria; in prosieguo: il «giudice di primo grado»), la condanna della resistente al pagamento di EUR 530 851, oltre interessi e spese, sostenendo che questo era l’importo che le sue società figlie avevano pagato in eccesso in conseguenza del comportamento anticoncorrenziale constatato nella decisione della Commissione. Invocando la nozione di unità economica, essa ha fatto valere le pretese risarcitorie delle società figlie nei confronti della resistente. A tal fine, essa chiedeva che fosse constatata la competenza dei giudici ungheresi sulla base dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, sostenendo che la propria sede, in quanto centro degli interessi economici e patrimoniali del gruppo, era il luogo in cui si era in definitiva concretizzato l’evento dannoso, ai sensi della disposizione in parola, disposizione.

16. La resistente ha sollevato un’eccezione di incompetenza dei giudici ungheresi.

17. Il giudice di primo grado ha accolto tale eccezione, osservando che la norma speciale sulla competenza di cui all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretata restrittivamente e può essere applicata solo in presenza di un collegamento particolarmente stretto tra il giudice adito e l’oggetto della controversia. Esso ha rilevato che non era stata la ricorrente, bensì le sue società figlie (che sono state pertanto danneggiate dalla distorsione della concorrenza di cui trattasi) ad aver pagato i prezzi artificiosamente...

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