Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 24 November 2022.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62021CC0666 |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:932 |
Date | 24 November 2022 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NICHOLAS EMILIOU
presentate il 24 novembre 2022 (1)
Causa C-666/21
AI,
Åklagarmyndigheten
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hovrätten för Nedre Norrland (Corte d’appello di Sundsvall, Svezia)]
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Trasporti – Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Campo di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “trasporto su strada di merci” – Veicolo ad uso misto – Veicolo contenente sia un’area abitabile temporanea sia un vano di carico per il trasporto di motoslitte – Trasporto non commerciale di merci – Tachigrafi – Obbligo di fare ispezionare tali tachigrafi»
I. Introduzione
1. AI - il ricorrente nel procedimento principale - è un aficionado di motoslitte che è stato fermato dalla polizia in Svezia mentre si recava ad una gara di motoslitte. L’uomo era alla guida di un veicolo del peso di oltre 17 tonnellate, che era stato adattato per fornire un’area abitabile temporanea per lui e la sua famiglia durante i loro viaggi e che comprendeva un vano di carico abbastanza grande da contenere almeno due motoslitte.
2. La controversia dinanzi allo Hovrätten för Nedre Norrland (Corte d’appello di Sundsvall, Svezia) tra AI e il Åklagarmyndigheten (pubblico ministero, Svezia) verte sulla questione se AI avesse l’obbligo di far ispezionare il tachigrafo (2) montato sul suo veicolo in conformità ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 165/2014 (3). Tale questione richiede innanzitutto di chiarire se il veicolo di AI rientri nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 (4), dato che i vari obblighi relativi ai tachigrafi previsti dal regolamento n. 165/2014, tra cui la necessità di far ispezionare correttamente tali dispositivi, si applicano solo ai veicoli oggetto del regolamento n. 561/2006 (5).
3. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se il veicolo di AI rientri nel campo di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 561/2006, il quale prevede che tale regolamento si applichi, tra l’altro, «al trasporto su strada (...) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile (...) superiore a 3,5 tonnellate». In particolare, la Corte è chiamata a chiarire, in sostanza, se tale disposizione riguardi i veicoli che, come quello di AI, sono immatricolati come «veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci con una massa massima che supera le 12 tonnellate», ma che sono utilizzati sia come area abitabile per il proprietario del veicolo e la sua famiglia, sia per trasportare beni mobili (nel caso di specie, motoslitte) a fini non commerciali.
4. In breve, per le ragioni che esporrò di seguito, sono del parere che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 561/2006 si applichi a tali veicoli.
II. Contesto giuridico
A. Diritto dell’Unione
5. Il considerando 17 del regolamento n. 561/2006 recita:
«Il presente regolamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo (...)».
6. L’articolo 1 del regolamento n. 561/2006 stabilisce che il suo scopo è quello di «disciplina[re] periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza (...) nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale» così come quello di «ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri [e] promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada».
7. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006 dispone:
«Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:
(a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure
(b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine».
8. L’articolo 3 di tale regolamento stabilisce, nella parte pertinente:
«Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
(...)
(h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
(...)».
9. L’articolo 4 del regolamento n. 561/2006 dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) “trasporto su strada”: qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci;
[...]».
10. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014 prevede quanto segue:
«I tachigrafi sono installati e utilizzati sui veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci e a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006».
11. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014:
«I tachigrafi sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate. Ispezioni periodiche sono condotte almeno ogni due anni».
B. Diritto nazionale
12. Ai sensi della guida amministrativa non vincolante pubblicata dal Transportstyrelsen (Agenzia svedese per i trasporti), un camper può avere la forma di un autoveicolo adibito al trasporto di persone, di un autocarro o di un autobus registrati. Risulta manifestamente da tale documento che l’Agenzia svedese per i trasporti considera che tutti i camper registrati come autoveicolo adibito al trasporto di persone, autocarro o autobus sono disciplinati dalle norme riguardanti gli orari di guida e i periodi di riposo previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006 qualora la loro massa massima ammissibile sia superiore a 7,5 tonnellate, indipendentemente dalla natura «commerciale» o meno del trasporto.
III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali
13. Il 4 aprile 2019, AI è stato fermato dalla polizia svedese su una strada pubblica per eccesso di velocità. Durante il controllo di polizia, è stato accertato che il tachigrafo installato sul veicolo di AI non era stato ispezionato entro il periodo prescritto dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014. Inoltre, non conteneva un disco. AI ha dichiarato di avere due motoslitte nella parte posteriore del suo veicolo e che si stava recando a una gara di motoslitte.
14. Secondo il giudice del rinvio, il veicolo di AI è stato immatricolato presso il vägtrafikregistret (registro della circolazione stradale, Svezia) come un autocarro nella categoria di veicoli UE N3 (6), che ha ad oggetto i «veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci con una massa massima superiore a 12 tonnellate». Il veicolo ha spazio per sei passeggeri. È alto 3,6 metri, lungo 14,7 metri e ha una massa accertata di 17.680 kg. L’aspetto esterno è simile a quello di un autobus o di un pullman. La parte anteriore (interna) del veicolo è costituita da un’area abitabile per AI e la sua famiglia (che essi utilizzano quando viaggiano), mentre la parte posteriore è progettata come area di carico per il trasporto di motoslitte.
15. Con decisione del 7 settembre 2020, AI è stato condannato per eccesso di velocità dal Sundsvalls tingsrätt (Tribunale locale di Sundsvall, Svezia). Tuttavia, è stato successivamente assolto dall’accusa di aver violato il paragrafo 6 del capitolo 9 del Förordning (2004:865) om kör – och vilotider sam färdskrivare, m.m. (2004:865; regolamento sui periodi di guida, i periodi di riposo e i tachigrafi, ecc.). Tale disposizione prevede l’imposizione di una multa ai conducenti che, intenzionalmente o colpevolmente, utilizzano un tachigrafo non ispezionato conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014.
16. Sia AI che l’Ufficio del pubblico ministero hanno interposto appello avverso tale decisione dinanzi allo Hovrätten för Nedre Norrland (Corte d’appello di Sundsvall), ossia il giudice del rinvio nella presente causa.
17. Dinanzi al giudice del rinvio, il pubblico ministero sostiene che AI è obbligato a far installare un tachigrafo (debitamente ispezionato) nel suo veicolo, in quanto quest’ultimo è utilizzato per trasportare «merci» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 561/2006. AI contesta tale affermazione e sostiene di non essere soggetto a tale obbligo in quanto il suo veicolo non è utilizzato per il trasporto commerciale di merci, bensì come camper per uso privato.
18. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se il fatto che il veicolo di AI abbia come destinazione principale quella di fornire un’area abitabile temporanea (ad uso privato di AI) debba comportare la sua esclusione dal campo di applicazione del regolamento n. 561/2006.
19. A questo proposito, detto giudice osserva che non c’è nulla nel testo del regolamento n. 561/2006 che suggerisca che la destinazione principale o l’uso effettivo dei veicoli abbia un impatto diretto sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, a condizione che il veicolo possa essere utilizzato anche per il «trasporto su strada di merci». Inoltre, dal considerando 6 del regolamento n. 561/2006 risulterebbe che il campo di applicazione di tale regolamento è definito chiaramente con riferimento a «categorie di veicoli». Di conseguenza, sembra che la categoria sotto la quale il veicolo è registrato nel registro della circolazione stradale possa essere rilevante per stabilire se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 561/2006 si applichi a un determinato veicolo.
20....
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