Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 1 December 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:953
Date01 December 2022
Celex Number62020CC0660
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 1º dicembre 2022 (1)

Causa C-660/20

MK

contro

Lufthansa CityLine GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale – Piloti – Principio “pro rata temporis” – Retribuzione maggiorata per le ore straordinarie di servizio in volo oltre una soglia mensile – Soglia identica per piloti a tempo pieno e a tempo parziale»






I. Introduzione

1. MK è un pilota assunto a tempo parziale (90% dell’orario di lavoro a tempo pieno) dalla Lufthansa City Line Gmbh. Data la natura della professione, il suo impiego a tempo parziale è caratterizzato dalla concessione di giorni di ferie supplementari su base annua. Tuttavia, non vi è alcuna riduzione del numero di ore di servizio in volo durante i giorni lavorativi, nei quali egli lavora come un pilota a tempo pieno. Per quanto riguarda la retribuzione di tali ore di servizio in volo, si applicano tre tariffe salariali maggiorate per le ore di lavoro prestate oltre tre soglie progressive di ore di servizio in volo mensili. Queste stesse soglie si applicano uniformemente a tutti i piloti impiegati dalla convenuta, indipendentemente dal fatto che il loro impiego sia a tempo pieno o a tempo parziale.

2. MK ha ritenuto che l’applicazione di tali soglie comporti un trattamento meno favorevole rispetto a un lavoratore a tempo pieno comparabile ai sensi della normativa tedesca che ha recepito l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (in prosieguo: l’«accordo quadro») (2). Pertanto, egli ha intentato un’azione contro la convenuta per ottenere la differenza tra la retribuzione percepita e quella che, a suo dire, avrebbe dovuto percepire se le soglie in questione fossero state ridotte proporzionalmente in relazione al suo impiego a tempo parziale.

3. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Tuttavia, esso è stato successivamente respinto in appello. Il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), investito del ricorso per cassazione (Revision) proposto da MK, si chiede se le soglie uniformi di cui trattasi comportino effettivamente che MK sia trattato in modo meno favorevole ai sensi dell’accordo quadro. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte, e in considerazione dei dubbi emersi al riguardo nella giurisprudenza nazionale, il giudice del rinvio si interroga sul criterio da considerare adeguato a stabilire se sussista una disparità di trattamento per un lavoratore a tempo parziale come MK. Qualora la normativa di cui trattasi dovesse effettivamente comportare un trattamento meno favorevole di MK, il giudice del rinvio si chiede altresì se un tale trattamento sia giustificato dalla finalità perseguita da detta normativa, vale a dire la compensazione di un particolare carico di lavoro.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

4. La clausola 4 dell’accordo quadro riguarda il principio di non discriminazione. Gli articoli 1 e 2 recitano come segue:

«1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

2. Dove opportuno, si applica il principio “pro rata temporis”».

B. Normativa tedesca

5. L’articolo 134 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB») stabilisce che ogni atto giuridico in contrasto con un divieto legislativo è nullo.

6. L’articolo 4, paragrafo 1, del Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (legge sul lavoro a tempo parziale e sui contratti di lavoro a tempo determinato; in prosieguo il «TzBfG») prevede che «i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che esistano ragioni obiettive atte a giustificare un trattamento differente. Il lavoratore a tempo parziale deve ricevere una retribuzione o un’altra prestazione a titolo oneroso divisibile la cui entità deve per lo meno corrispondere alla quota parte delle sue ore di lavoro prestate rispetto a quelle di un lavoratore a tempo pieno comparabile».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

7. Dal 2001 MK è alle dipendenze della convenuta in qualità di pilota e primo ufficiale. A partire dal 2010, egli lavora a tempo parziale, con un orario di lavoro ridotto al 90% dell’orario di lavoro a tempo pieno. Di conseguenza, la sua retribuzione di base è stata ridotta del 10%.

8. In termini pratici, l’impiego a tempo parziale di MK prevede la concessione di 37 giorni di giorni supplementari di congedo all’anno. Tuttavia, non vi è alcuna riduzione del numero di ore di servizio in volo durante i giorni lavorativi.

9. In base ai contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro del personale tecnico di bordo della convenuta, il tempo di servizio in volo è un elemento dell’orario di lavoro (3). Un lavoratore percepisce una remunerazione aggiuntiva alla retribuzione di base per le ore straordinarie di servizio in volo (Mehrflugdienstundenvergütung), se effettua un numero determinato di ore di servizio in volo mensili, superando in tal modo le soglie previste per la retribuzione maggiorata (comportandone l’applicazione). A tal fine, i contratti collettivi stabiliscono tre diverse tariffe orarie. Esse sono prese in considerazione per il calcolo della retribuzione se il lavoratore ha prestato rispettivamente 106, 121 e 136 ore di volo mensili sulle tratte a corto raggio. Nel caso di tratte a lungo raggio si applicano soglie inferiori, di 93, 106 e 120 ore di servizio in volo mensili. Il contratto collettivo non prevede, per i lavoratori a tempo parziale, la riduzione di tali limiti in proporzione alla percentuale di riduzione del loro tempo di lavoro.

10. Per determinare la remunerazione mensile di MK per le ore straordinarie di servizio in volo, la convenuta calcola una soglia individuale, che tiene conto del lavoro a tempo parziale di MK. Per le ore straordinarie di servizio in volo prestate da MK oltre la sua soglia individuale, egli percepisce la tariffa oraria determinata sulla base della retribuzione di base. Egli percepisce una retribuzione maggiorata solo quando il suo periodo di servizio in volo supera le soglie.

11. MK ha intentato un’azione legale contro la convenuta, chiedendo la corresponsione della differenza tra la remunerazione già percepita e la retribuzione maggiorata per le ore straordinarie di servizio in volo sulla base di soglie più basse, corrispondenti alla percentuale di tempo di lavoro prevista nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale.

12. Sebbene l’Arbeitsgericht München (Tribunale del lavoro, Monaco di Baviera, Germania) abbia accolto tale ricorso, esso è stato successivamente respinto dal Landesarbeitsgericht München (Tribunale superiore del lavoro del Land, Monaco di Baviera, Germania).

13. Il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro), adito con ricorso per cassazione (Revision) proposto da MK, osserva che le soglie che fanno scattare una retribuzione maggiorata per le ore straordinarie di servizio in volo si applicano in modo uniforme ai lavoratori a tempo pieno e a quelli a tempo parziale. Detto giudice si chiede se tali circostanze comportino un trattamento meno favorevole per i lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del TzBfG. Qualora effettivamente sussistesse un trattamento meno favorevole in materia di retribuzione, lo stesso giudice osserva che sarebbe necessario esaminare se esso sia giustificato da ragioni obiettive che consentono di derogare al principio del pro rata temporis.

14. Osservando che l’articolo 4, paragrafo 1, del TzBfG recepisce le clausole 4.1 e 4.2 dell’accordo quadro nel diritto nazionale, il giudice del rinvio non è sicuro del criterio corretto per determinare se vi sia una disparità di trattamento. Più specificamente, tale giudice è incerto se la valutazione debba basarsi sul metodo di cui alle sentenze Elsner‑Lakeberg (4) e Voß (5), che comporta, a suo avviso, un esame delle varie componenti della retribuzione, o se la valutazione debba piuttosto essere guidata dalla considerazione della retribuzione complessiva, come deciso, secondo il giudice del rinvio, nella sentenza Helmig (6). Il giudice del rinvio indica che l’utilizzo di quest’ultimo metodo porterà a concludere che le norme di cui trattasi non comportano alcuna differenza di trattamento. Tuttavia, se si applica il primo metodo, è vero il contrario. In base a tale approccio, le disposizioni di cui trattasi saranno confermate solo se la finalità da esse perseguite, vale a dire compensare un particolare carico di lavoro, può essere considerata un motivo oggettivo, ai sensi della clausola 4.1 dell’accordo quadro, in grado di giustificare un trattamento differente.

15. In tale contesto il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se una disposizione legislativa nazionale tratti i lavoratori a tempo parziale in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili ai sensi della clausola 4, punto 1, [dell’accordo quadro], qualora consenta di subordinare in modo uniforme una remunerazione aggiuntiva per i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno al superamento dello stesso numero di ore di lavoro, consentendo in tal modo di prendere come base la retribuzione complessiva e non l’elemento della retribuzione relativo alla retribuzione aggiuntiva.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2) Se sia compatibile con...

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