Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 10 de marzo de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:185
Celex Number62021CC0007
Date10 March 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 10 marzo 2022 (1)

Causa C7/21

LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

contro

CB,

DF,

GH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg (Tribunale circoscrizionale di Bleiburg, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007Articolo 8Regolamento (UE) n. 1215/2012Articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e articolo 46 – Ordinanza emessa in uno Stato membro e comunicata in un altro Stato membro unicamente nella lingua del primo Stato membro – Normativa del primo Stato membro che prevede un termine di otto giorni per proporre opposizione avverso tale ordinanza – Diritto a un processo equo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»






I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg (Tribunale circoscrizionale di Bleiburg, Austria) ai sensi dell’articolo 267 TFUE ha per oggetto l’interpretazione dell’articolo 18, primo comma, TFUE, dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 (2) nonché degli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (3), in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la LKW Walter Internationale Transportorganisation AG (in prosieguo: la «ricorrente») e CB e a. (in prosieguo: i «convenuti»), tre soci di una società di avvocati austriaca che ha rappresentato la ricorrente in un procedimento di esecuzione forzata in Slovenia. Poiché questi ultimi non hanno proposto opposizione avverso un’ordinanza di esecuzione forzata, comunicata alla ricorrente, entro il termine di otto giorni previsto dalla legislazione slovena, tale ordinanza è divenuta definitiva ed esecutiva, cosicché la ricorrente ha dovuto pagare il debito accertato in detta ordinanza. In tali circostanze, la ricorrente ha proposto ricorso nei confronti dei convenuti dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che questi ultimi erano responsabili, in qualità di avvocati, del rigetto, da parte dei giudici sloveni, dell’opposizione da essi proposta tardivamente. Su tale fondamento, la ricorrente ha chiesto il rimborso dell’importo che essa ha dovuto pagare a seguito del procedimento di esecuzione. A sostegno della loro difesa, i convenuti affermano che la normativa slovena di cui trattasi non sarebbe conforme al diritto dell’Unione, in quanto non garantirebbe il rispetto effettivo dei diritti della difesa del destinatario di un atto giudiziario. Inoltre, essi ritengono che tale normativa sia discriminatoria, poiché consentirebbe, a loro avviso, alle parti stabilite in Slovenia di trarre indebitamente vantaggio dalle peculiarità di detta normativa rispetto alle parti stabilite in altri Stati membri.

3. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di sviluppare la propria giurisprudenza relativa alla cooperazione giudiziaria in materia civile e, in particolare, per quanto riguarda la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali che devono essere comunicati in un altro Stato membro. La Corte dovrà interpretare i regolamenti summenzionati in modo tale che siano raggiunti gli obiettivi da essi perseguiti, vale a dire migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari e garantire la buona amministrazione della giustizia, senza tuttavia indebolire il rispetto effettivo dei diritti della difesa dei destinatari degli atti giudiziari di cui trattasi (4). Poiché detti regolamenti non hanno lo scopo di uniformare il diritto processuale civile nella sua interezza, ma si basano sulle procedure già stabilite dagli Stati membri in virtù della loro autonomia procedurale al fine di garantire la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (5), la Corte è chiamata ad esaminare se la normativa slovena di cui trattasi sia conforme ai requisiti imposti dal diritto dell’Unione.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 1393/2007

4. L’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007, intitolato «Rifiuto di ricevere l’atto», così dispone:

«1. L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a) una lingua compresa dal destinatario; oppure

b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

2. Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l’organo mittente (...) e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

3. Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previsti alla sezione 2.

5. Ai fini del paragrafo 1, (...) l’autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell’articolo 14, [informa] il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto».

5. L’articolo 9 di tale regolamento, intitolato «Data della notificazione o della comunicazione», prevede quanto segue:

«1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 8, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell’articolo 7, è quella in cui l’atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.

2. Se tuttavia, a norma della legge di uno Stato membro, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2».

6. L’allegato I di detto regolamento comprende, in particolare, un certificato di avvenuta o mancata notificazione/comunicazione, il cui punto 12.3. è così formulato:

«Il destinatario dell’atto è stato informato per iscritto della sua facoltà di rifiutare di accettare l’atto se non è redatto o corredato di una traduzione in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione».

7. Il modulo standard, intitolato «Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere l’atto» e che figura nell’allegato II del medesimo regolamento, contiene la seguente indicazione all’attenzione del destinatario dell’atto:

«È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure può rispedire l’atto entro una settimana all’indirizzo sottoindicato, dichiarando il proprio rifiuto di riceverlo».

8. Tale modulo standard contiene altresì una «dichiarazione del destinatario» che quest’ultimo, nell’ipotesi in cui rifiuti di ricevere l’atto interessato, è invitato a firmare e che è così formulata:

«Rifiuto di ricevere l’atto allegato in quanto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione».

9. Infine, detto modulo standard prevede che, nella medesima ipotesi, il destinatario debba indicare la lingua o le lingue che egli comprende tra le lingue ufficiali dell’Unione.

10. Il regolamento n. 1393/2007 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2020/1784 (6), applicabile soltanto a partire dal 1° luglio 2022.

2. Regolamento n. 1215/2012

11. Nella sezione 1, intitolata «Riconoscimento», del capo III, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», l’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 è così formulato:

«La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare».

12. La sezione 2, intitolata «Esecuzione», del medesimo capo III contiene in particolare l’articolo 39, ai sensi del quale:

«La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli...

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