Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 2 de junio de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:433
Date02 June 2022
Celex Number62021CC0245
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 2 giugno 2022 (1)

Cause riunite C245/21 e C248/21

Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

contro

MA,

PB (C245/21)

e

LE (C248/21)

[domande di pronuncia pregiudiziale presentate dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Trasferimento dell’interessato verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda – Articoli 27 e 29 – Sospensione del trasferimento a causa della pandemia di COVID‑19 – Collegamento con la tutela giurisdizionale – Conseguenze sul termine di trasferimento»






I. Introduzione

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale deferite dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) ai sensi dell’articolo 267 TFUE hanno ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 4, e dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (2).

2. Tali domande di pronuncia pregiudiziale sono state presentate nell’ambito di controversie che oppongono tre cittadini di paesi terzi alla Repubblica federale di Germania, riguardo a decisioni adottate dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania; in prosieguo: l’«Ufficio») che ha dichiarato irricevibili le loro domande di asilo in seguito alla constatazione dell’assenza di motivi ostativi all’allontanamento, ha disposto il loro allontanamento verso l’Italia e pronunciato nei loro confronti divieti di ingresso e soggiorno. Le decisioni di trasferimento in Italia, Stato membro considerato dalle autorità tedesche competente per l’esame di tali domande di asilo, conformemente al regolamento Dublino III, sono state sospese dall’Ufficio stesso, sulla base dell’impossibilità materiale di eseguire dette decisioni a causa della pandemia di COVID‑19.

3. Le presenti cause offrono alla Corte l’occasione di pronunciarsi sulle conseguenze giuridiche di una decisione di sospensione del trasferimento adottata dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente di fronte alle sfide poste dalla pandemia quale fenomeno che ha turbato sensibilmente il corretto funzionamento del sistema europeo comune di asilo. Più concretamente, la Corte dovrà pronunciarsi sulla questione se una simile decisione di sospensione abbia l’effetto di interrompere il termine di trasferimento o, qualora il trasferimento non sia eseguito entro tale termine, se lo Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale sia liberato dall’obbligo di presa in carico della persona interessata, posto che la competenza ad esaminare la domanda di asilo di quest’ultima è allora trasferita allo Stato membro richiedente. Sotto tale profilo, e stante il perdurare della pandemia, le presenti cause rivestono grande importanza per la gestione del sistema europeo comune di asilo.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

4. Il regolamento Dublino III stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. I considerando 4, 5 e 19 del regolamento enunciano quanto segue in proposito:

«(4) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere [nella riunione straordinaria del 15 e 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(...)

(19) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

5. L’articolo 27, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento dispone quanto segue:

«3. Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a) che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c) che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4. Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione».

6. L’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trasferimento di tale persona dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente deve avvenire non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei settimane dall’accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l’interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3».

7. L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento è così formulato:

«1. Il trasferimento del richiedente (...) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene (...) non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o d[a]lla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

(...)

2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

B. Diritto tedesco

1. Legge in materia di asilo

8. L’articolo 29 dell’Asylgesetz (legge in materia di asilo) tratta delle domande di asilo irricevibili. Il suo paragrafo primo dispone in particolare quanto segue:

«Una domanda di asilo è irricevibile quando

1. un altro Stato sia competente per l’espletamento della procedura di asilo

a) ai sensi del [regolamento Dublino III] o

b) sulla base di altre disposizioni del diritto dell’Unione europea o di un trattato internazionale,

(...)».

9. L’articolo 34 bis della legge in materia di asilo, intitolato «Provvedimento di allontanamento», è così formulato (per estratto):

«(1) Se lo straniero deve essere allontanato verso un paese terzo sicuro (articolo 26 bis) oppure verso lo Stato competente per lo svolgimento della procedura di asilo (articolo 29, paragrafo 1, punto 1), l’[Ufficio] ne dispone l’allontanamento verso tale Stato non appena venga accertato che sia possibile eseguirlo. (...) Non sono necessari termini né notifiche preventive. Se un provvedimento di allontanamento non può essere emanato a norma della prima o della seconda frase, l’Ufficio avverte [la persona interessata] che il suo allontanamento verso lo Stato interessato è imminente.

(2) Le domande ex articolo 80, paragrafo 5, del [Verwaltungsgerichtsordnung (codice del processo amministrativo)], dirette contro il provvedimento di allontanamento, devono essere presentate entro una settimana dalla notifica. Nel caso di presentazione tempestiva della domanda, non può procedersi ad allontanamento prima della decisione giudiziaria».

2. Codice del processo amministrativo

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