Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 24 de febrero de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:137
Celex Number62021CC0099
Date24 February 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 24 febbraio 2022 (1)

Causa C99/21 P

Danske Slagtermestre

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime di contributi per la raccolta delle acque reflue – Denuncia – Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Incidenza diretta»






I. Introduzione

1. Con la propria impugnazione, la Danske Slagtermestre chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 1° dicembre 2020, Danske Slagtermestre/Commissione (T‑486/18, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2020:576), con cui quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2018) 2259 final della Commissione europea, del 19 aprile 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.37433 (2017/FC) – Danimarca (in prosieguo: la «decisione controversa»), la quale, al termine della fase di esame preliminare, dichiara che il contributo istituito dalla lov nr. 902/2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.) [legge n. 902/2013 recante modifica della legge che stabilisce le regole relative ai contributi dovuti agli operatori del trattamento delle acque reflue (struttura dei contributi per l’eliminazione delle acque reflue, che autorizza l’istituzione di contributi particolari per il trattamento di acque reflue particolarmente inquinate, etc.)], del 4 luglio 2013 (in prosieguo: la «misura controversa») non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2. La presente causa offre alla Corte l’occasione per precisare le condizioni di ricevibilità di un ricorso proposto da concorrenti dei beneficiari di misure di aiuto nel contesto della terza ipotesi contemplata all’articolo 263, quarto comma, TFUE, e, più specificamente, le nozioni di «incidenza diretta» e di «misure di esecuzione», come interpretate dalla Corte nella sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (2).

II. Fatti

3. La Danske Slagtermestre è un’associazione professionale che rappresenta piccole macellerie, mattatoi, grossisti e imprese di trasformazione danesi. Il 26 settembre 2013 ha depositato una denuncia presso la Commissione, per il motivo che il Regno di Danimarca, con l’adozione della misura controversa, avrebbe concesso un aiuto di Stato a favore di grandi mattatoi sotto forma di una riduzione dei contributi per la raccolta delle acque reflue.

4. Tale misura ha modificato il sistema dei contributi per la raccolta delle acque reflue (3) e ha istituito un modello regressivo «a scala» che prevede una tariffa al metro cubo di acque reflue in relazione al volume di acque reflue scaricato in tre scaglioni (in prosieguo: il «modello a scala»), dei quali il primo corrisponde ad un consumo di acqua inferiore o pari a 500 m³ all’anno per bene immobile, il secondo corrisponde ad una quota di consumo di acqua compresa tra 500 m³ e 20 000 m³ all’anno per bene immobile e prevede una tariffa al metro cubo inferiore del 20% a quella del primo scaglione, e il terzo corrisponde ad una quota di consumo di acqua superiore a 20 000 m³ all’anno per bene immobile e prevede una tariffa al metro cubo inferiore del 60% a quella del primo scaglione (4).

5. Al termine della fase preliminare del procedimento, la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha ritenuto che la nuova tariffa istituita dalla misura controversa non costituisse un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

6. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 agosto 2018, la ricorrente ha proposto un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento della decisione controversa.

7. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile, per il motivo che la ricorrente non era legittimata ad agire, né in nome proprio né in qualità di rappresentante degli interessi dei suoi membri. Più specificamente, il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non era legittimata ad agire in forza del suo status di parte interessata (non avendo dedotto, nel suo ricorso, la violazione dei propri diritti procedurali) né in forza dell’incidenza diretta e individuale nei confronti dei suoi membri.

8. Per quanto attiene, più specificamente, alla ricevibilità di tale ricorso, ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE (5), il Tribunale, pur riconoscendo che la decisione controversa costituiva un «atto regolamentare» ai sensi della disposizione in parola (punti da 94 a 96 dell’ordinanza impugnata), ha dichiarato che tale decisione non riguardava direttamente la ricorrente (punti da 97 a 104 di tale ordinanza), cosicché il ricorso proposto da quest’ultima era irricevibile, senza che occorresse stabilire se detta decisione comportasse misure di esecuzione (punto 105 di detta ordinanza).

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

9. Il 17 febbraio 2021 la Danske Slagtermestre ha impugnato l’ordinanza impugnata. Essa chiede che la Corte voglia annullare tale ordinanza (6).

10. La Commissione, sostenuta dal Regno di Danimarca, chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.

11. Le parti hanno inoltre risposto per iscritto ai quesiti formulati dalla Corte. Quest’ultima ha deciso di statuire senza udienza di discussione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura.

V. Analisi

12. A sostegno della propria impugnazione, la Danske Slagtermestre deduce cinque motivi vertenti, in sostanza, sull’errata interpretazione e applicazione, da parte del Tribunale, della condizione relativa all’«incidenza diretta», ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, come interpretata dalla Corte nella sentenza Montessori.

13. La Commissione, in via preliminare, esprime dubbi in ordine alla ricevibilità dell’impugnazione, per il motivo che le conclusioni formulate dalla ricorrente riguardano soltanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, mentre, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, le conclusioni dell’impugnazione devono tendere all’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado. Nel merito, la Commissione, sostenuta dal governo danese, chiede, in via principale, di respingere l’impugnazione e, in subordine, nell’ipotesi in cui la Corte ritenga che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto per quanto concerne la valutazione dell’incidenza diretta nei confronti della ricorrente, di respingere l’impugnazione per il motivo che la decisione controversa è un atto regolamentare che comporta misure di esecuzione ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, sostituendo la motivazione dell’ordinanza impugnata.

14. Per quanto attiene, in via preliminare, alla ricevibilità dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, vero è che, sebbene la ricorrente non chieda espressamente che siano accolte le domande presentate in primo grado, o meglio che la decisione controversa sia annullata (7), ritengo che le sue conclusioni possano essere considerate unicamente come volte, in sostanza, al medesimo risultato, salvo dar prova di un formalismo eccessivo (8). Ritengo dunque che l’impugnazione sia ricevibile.

15. Nel prosieguo, analizzerò anzitutto i cinque motivi di impugnazione, concernenti la valutazione del Tribunale in ordine all’incidenza diretta nei confronti della ricorrente (sezione A). Successivamente, prenderò in esame la ricevibilità del ricorso in primo grado nell’ipotesi in cui la Corte, seguendo il ragionamento da me proposto, pronunci l’annullamento dell’ordinanza impugnata (sezione B), per quanto concerne, da un lato, l’incidenza diretta nei confronti della ricorrente (sezione B.1) e, dall’altro lato, la questione dell’eventuale assenza di misure di esecuzione, che non è stata esaminata dal Tribunale nell’ordinanza impugnata (sezione B.2).

A. Sull’impugnazione

16. I cinque motivi di impugnazione, che occorre trattare congiuntamente, vertono, il primo, sull’errata applicazione della nozione di «incidenza diretta», il secondo, sul fatto che il Tribunale ha confuso la valutazione dell’incidenza diretta con quella dell’incidenza individuale, il terzo, sul fatto che i criteri elaborati dalla sentenza Montessori relativi all’incidenza diretta sono soddisfatti nel caso di specie, il quarto, sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando che la ricorrente non avesse dimostrato che i suoi membri subivano una concorrenza falsata e, il quinto, sul fatto che il Tribunale ha interpretato scorrettamente i criteri relativi all’incidenza individuale, supponendo che essi siano pertinenti ai fini della valutazione di quest’ultima.

1. Sul criterio dell’incidenza diretta come interpretato dalla giurisprudenza della Corte

17. In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 263, quarto comma, TFUE stabilisce che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti (prima ipotesi) o che la riguardano direttamente e individualmente (seconda ipotesi) (9), e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione (terza ipotesi) (10).

18. Inoltre...

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