Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 13 July 2023.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2023:582 |
| Date | 13 July 2023 |
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
TAMARA ĆAPETA
presentate il 13 luglio 2023 (1)
Causa C‑261/22
GN
interveniente:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia)]
«Rinvio pregiudiziale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Rispetto della vita privata e familiare – Diritti del minore – Madre con figli minorenni conviventi – Motivi di non esecuzione o differimento della consegna»
I. Introduzione
1. Anche le madri vanno in carcere.
2. Infatti, una persona condannata può, talora, essere madre di figli minorenni. Per la prima volta dinanzi a questa Corte è sorta una situazione in cui un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: «MAE») è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva nei confronti di una madre con queste caratteristiche. Ci si chiede se l’interesse superiore del minore sia rilevante ai fini dell’esecuzione di un MAE di questo genere.
3. Il giudice del rinvio, la Corte suprema di cassazione (Italia) chiede quindi l’interpretazione della decisione quadro relativa al MAE (2): è possibile rifiutare o differire l’esecuzione di un MAE se la persona ricercata è una madre convivente con i suoi figli minorenni?
II. Fatti della causa, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
4. In data 26 giugno 2020, l’autorità giudiziaria belga ha emesso un MAE nei confronti di GN per l’esecuzione della pena di cinque anni di reclusione per i reati di tratta di essere umani e di agevolazione dell’immigrazione clandestina. GN era stata condannata in absentia e, conformemente al diritto belga, il procedimento le era stato debitamente notificato.
5. GN è stata arrestata a Bologna (Italia) il 2 settembre 2021. Al momento dell’arresto, il suo figlio minorenne, che sino ad allora aveva convissuto con lei, è stato affidato ai servizi sociali. Poiché GN non ha acconsentito alla sua consegna, è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, in seguito sostituita con gli arresti domiciliari, in occasione dei quali è stata ricongiunta con il figlio.
6. All’udienza del 17 settembre 2021, la Corte d’appello di Bologna (Italia) ha trasmesso all’autorità giudiziaria emittente una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al MAE. La richiesta concerneva le modalità di esecuzione della pena, in Belgio, per le madri conviventi con figli minorenni, il trattamento carcerario al quale GN sarebbe stata sottoposta, le misure che sarebbero state adottate nei confronti del figlio minorenne e la possibilità di rinnovazione del giudizio, in ragione del fatto che il processo conclusosi con la condanna di GN era stato condotto in absentia. L’ufficio del Procuratore del Re di Anversa ha risposto che i quesiti formulati erano di competenza del Servizio Pubblico Federale per la giustizia belga. A seguito di tale risposta, non vi è stata alcuna ulteriore comunicazione tra le due autorità giudiziarie.
7. Con sentenza emessa in data 15 ottobre 2021, la Corte d’appello di Bologna ha rifiutato la consegna di GN all’autorità giudiziaria emittente, poiché ella era madre di un figlio di età inferiore ai tre anni, che con lei aveva vissuto fino al momento dell’arresto, e ne ha disposto l’immediata rimessione in libertà. Secondo tale giudice, in mancanza di una risposta da parte dell’autorità giudiziaria emittente non vi era la certezza che nell’ordinamento belga fossero riconosciute modalità di detenzione assimilabili a quelle dello Stato italiano, che tutelassero il diritto della madre a non essere privata del rapporto con i figli e che assicurassero ai figli la necessaria assistenza materna e familiare, come garantito dalla Costituzione italiana, dall’articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (3) e dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
8. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna (Italia) e GN hanno proposto ricorsi distinti avverso tale sentenza. La Corte suprema di cassazione, investita dei ricorsi, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 3 e 4 della [decisione quadro relativa al MAE] debbano essere interpretati nel senso che non consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi;
2) se, in caso di positiva risposta a tale prima questione, l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 3 e 4 della [decisione quadro relativa al MAE] siano compatibili con gli articoli 7 e 24, paragrafo 3, della [Carta], anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di articolo 8 [della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950] e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono la consegna della madre recidendo i legami con i figli minori conviventi senza considerare il best interest of the child».
9. GN, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna, i governi italiano, ungherese e dei Paesi Bassi, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Il 28 marzo 2023 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale GN, i governi italiano e dei Paesi Bassi, il Consiglio e la Commissione hanno svolto difese orali.
III. Analisi
10. Al fine di assistere la Corte proponendo una risposta utile, suggerisco di riformulare le questioni proposte dal giudice del rinvio. Tale giudice chiede, in primo luogo, se esso sia legittimato a rifiutare l’esecuzione di un MAE qualora, disponendo la consegna, rischi di ledere i diritti fondamentali di una madre la cui consegna sia richiesta, così come i diritti fondamentali dei figli minorenni con lei conviventi. In subordine, il giudice del rinvio chiede se possa differire la consegna. In gioco vi sono il diritto alla vita familiare, garantito dall’articolo 7 della Carta, e l’interesse superiore del minore, garantito dall’articolo 24 di quest’ultima.
11. Con la seconda questione, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità della decisione quadro relativa al MAE con i due diritti fondamentali di cui trattasi, qualora essa debba essere interpretata nel senso che osta al rifiuto o al differimento dell’esecuzione di un MAE nelle circostanze di cui al procedimento principale. Tale questione diverrebbe quindi pertinente soltanto nel caso in cui la Corte negasse la possibilità di rifiutare l’esecuzione del MAE. Tenuto conto della risposta alla prima questione che proporrò alla Corte, non occorrerà rispondere alla seconda questione.
12. Il problema sollevato dal giudice del rinvio è al contempo comune e inedito. È comune perché si tratta di un altro problema che si aggiunge alla lista dei rinvii pregiudiziali mediante i quali si chiede se il rischio di violazione di un diritto fondamentale possa costituire un motivo per rifiutare l’esecuzione di un MAE al di fuori dei motivi obbligatori o facoltativi di non esecuzione espressamente previsti agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro relativa al MAE (4).
13. Tuttavia, si tratta anche di un problema del tutto inedito poiché, per la prima volta, la non esecuzione potrebbe essere fondata sull’eventuale violazione dei diritti fondamentali non (soltanto) della persona ricercata, ma (anche) di un terzo: il figlio minorenne della madre di cui è chiesta la consegna.
14. Occorre, a mio avviso, distinguere queste due questioni. Pertanto, esaminerò, anzitutto, le circostanze nelle quali il diritto della madre alla vita familiare, quale garantito dall’articolo 7 della Carta, può giustificare il rifiuto di consegna di quest’ultima. La risposta a tale questione può essere fornita sulla base della giurisprudenza già ben consolidata che interpreta l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro relativa al MAE. Analizzerò poi le conseguenze che derivano, per l’autorità dell’esecuzione, dall’obbligo di agire nell’interesse superiore del minore, come richiesto dall’articolo 24 della Carta. Sosterrò che i diritti del minore potrebbero giustificare il rifiuto della consegna. Infine, mi occuperò, separatamente, della possibilità di differire la consegna.
A. Rischio di violazione del diritto della madre alla vita familiare e «verifica in due fasi»
15. È soltanto con la sentenza nella causa Aranyosi e Căldăraru, del 2016, che la Corte ha riconosciuto la possibilità di rifiutare l’esecuzione di un MAE per un motivo non espressamente previsto nella decisione quadro relativa al MAE (5).
16. Nella suddetta causa, la Corte ha statuito che un grave rischio di violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, diritto fondamentale assoluto garantito dall’articolo 4 della Carta, può costituire un motivo di rifiuto della consegna. La Corte si è basata sull’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro relativa al MAE e ha statuito che il rifiuto è subordinato alla condizione che l’autorità dell’esecuzione confermi, da un lato, l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate quanto al rispetto dell’articolo 4 della Carta nello Stato membro emittente e, dall’altro, che il diritto della persona interessata corra il rischio di essere violato (6).
17. Si tratta della cosiddetta «verifica in due fasi» (7). Nelle diverse sentenze successive, nelle quali la Corte è stata invitata, per lo più, a precisare la portata dell’indagine spettante all’autorità giudiziaria dell’esecuzione in sede di svolgimento di tale verifica, la Corte ha confermato la sua posizione di cui alla sentenza nella causa Aranyosi e Căldăraru (8).
18. In un’altra serie di cause, fondate sulla stessa argomentazione di cui alla causa...
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Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 22 February 2024.
...supérieur de l’enfant dans mes conclusions dans l’affaire GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (C‑261/22, EU:C:2023:582, points 45 à 55). En outre, tous les États membres ont ratifié la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, signée le 20 novembre 1......