Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 14 September 2023.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62022CC0115 |
ECLI | ECLI:EU:C:2023:676 |
Date | 14 September 2023 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
TAMARA ĆAPETA
presentate il 14 settembre 2023 (1)
Causa C‑115/22
SO
intervenienti:
Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA),
Österreichischer Leichtathletikverband (ÖLV),
World Anti-Doping Agency (WADA)
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Unabhängige Schiedskommission (commissione arbitrale indipendente, Austria)]
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Rinvio di un tribunale nazionale antidoping – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 – Articolo 6 – Liceità e necessità della pubblicazione online dei dati personali del trasgressore di disposizioni antidoping – Articolo 9 – Qualificazione o meno delle violazioni di disposizioni antidoping come “dati relativi alla salute” – Articolo 10 – Qualificazione o meno delle violazioni di disposizioni antidoping come “dati personali relativi a condanne penali” – Qualificazione o meno di un tribunale nazionale come “autorità pubblica”»
I. Introduzione
1. Citius, Altius, Fortius; più veloce, più in alto, più forte. Come pochi altri, il motto olimpico esprime il desiderio dell’uomo di avanzare verso nuovi traguardi. Tuttavia, la pressione di vincere può far nascere la tentazione di migliorare le prestazioni attraverso l’impiego di determinate sostanze proibite.
2. La presente causa sorge in un contesto del genere. La ricorrente è un’atleta professionista austriaca, dichiarata colpevole di aver agito in violazione di disposizioni antidoping. Di conseguenza, l’autorità nazionale antidoping austriaca ha pubblicato il suo nome, i dettagli della violazione in questione e il periodo di sospensione sul proprio sito Internet, accessibile al pubblico.
3. Ci si chiede se la suddetta prassi sia compatibile con il regolamento generale sulla protezione dei dati (in prosieguo: il «RGPD») (2). Questa, in sintesi, è la principale questione di merito sollevata dinanzi alla Corte. Tuttavia, poiché il rinvio pregiudiziale non proviene da un organo giurisdizionale «classico», inserito nell’organizzazione del sistema giudiziario austriaco, la presente causa solleva anche una questione di ricevibilità.
II. Fatti e questioni pregiudiziali
4. Se l’impiego di stimolanti per migliorare le prestazioni fisiche è presente nelle competizioni dell’uomo fin dagli albori della storia documentata (3), il sistema di controlli antidoping come oggi lo conosciamo risale soltanto al 1999, con la creazione della World Anti-Doping Agency (Agenzia mondiale antidoping, in prosieguo: la «WADA») e l’entrata in vigore, nel 2004, del World Anti-Doping Code (codice mondiale antidoping, in prosieguo: il «WADC» (4)). La sua ultima modifica risale al 2021.
5. Sebbene il WADC sia uno strumento giuridico di natura privata, la sua efficacia è garantita dalla Convenzione internazionale delle Nazioni Unite contro il doping nello sport, del 2005 (5). Tutti gli Stati membri sono firmatari di tale convenzione. Il suo articolo 4 stabilisce che le disposizioni del WADC non costituiscono parte integrante della convenzione e non hanno effetti diretti nel diritto nazionale. Tuttavia, mediante la stessa disposizione, gli Stati contraenti si sono impegnati a rispettare i principi sanciti dal WADC. Tale impegno, che comprende il requisito previsto dal WADC di pubblicare online le violazioni delle disposizioni antidoping, è trasposto negli ordinamenti giuridici degli Stati membri in diverse forme (6),.
6. La presente causa proviene dall’Austria, dove i controlli antidoping sono disciplinati dall’Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 (legge federale austriaca in materia di antidoping del 2021) (in prosieguo: l’«ADBG»).
7. Tra il 1998 e il 2015, SO (in prosieguo: la « ricorrente») è stata un’atleta professionista in Austria. Ha rappresentato il suo paese in occasione di competizioni internazionali quale membro della squadra della Federazione austriaca di atletica leggera. La ricorrente ha altresì ricoperto funzioni di direzione e di rappresentanza presso varie associazioni sportive austriache.
8. Nel 2021, in base agli esiti di un’indagine condotta dal Bundeskriminalamt (Ufficio federale di polizia criminale, Austria), l’Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung (Organismo indipendente per il controllo antidoping) (in prosieguo: la «NADA») ha presentato una richiesta di riesame dinanzi alla Österreichische Anti-Doping-Rechtskommission (commissione giuridica austriaca in materia di antidoping) (in prosieguo: la «ÖADR»).
9. Con decisione del 31 maggio 2021, l’ÖADR ha dichiarato la ricorrente colpevole di aver violato la regola 32.2, lettere b) e f), delle regole delle competizioni dell’International Association of Athletics Federations (associazione internazionale delle federazioni di atletica; in prosieguo: l’«IAAF») del 2015, nonché le regole 2.2 e 2.6 delle regole antidoping dell’IAAF del 2017. Tali norme vietano l’«uso o il tentato uso di una sostanza o di un metodo proibiti», nonché il «possesso di una sostanza o di un metodo proibiti» (7). In particolare, l’ÖADR ha dichiarato che, nel periodo compreso tra il maggio 2015 e l’aprile 2017, la ricorrente era in possesso delle sostanze eritropoietina (conosciuta anche come EPO), genotropina o somatropina e testosterone (sotto forma di Androgel) e che le aveva assunte, almeno in parte, nel 2015. Queste sostanze figuravano tutte nelle liste delle sostanze e dei metodi proibiti della WADA dal 2015 al 2017. Il loro uso da parte di atleti professionisti la cui attività è retta dalle regole delle competizioni della IAAF era quindi vietato.
10. A seguito di tale conclusione, nella decisionecontroversa, l’ÖADR ha dichiarato invalidi tutti i risultati conseguiti dalla ricorrente dal 10 maggio 2015 fino alla data di entrata in vigore di tale decisione e ha revocato tutti i diritti di partecipazione e/o i premi in denaro. Inoltre, essa ha inflitto alla ricorrente l’esclusione da qualsiasi tipo di competizione sportiva per un periodo di quattro anni, con effetto dal 31 maggio 2021.
11. Nel corso del procedimento dinanzi all’ÖADR, la ricorrente aveva chiesto che la decisione controversa non fosse divulgata al pubblico mediante una pubblicazione online liberamente accessibile. Tale richiesta è stata respinta dall’ÖADR nella decisione controversa.
12. La ricorrente ha presentato una richiesta di riesame della decisione controversa presso l’Unabhängige Schiedskommission (commissione arbitrale indipendente, Austria) (in prosieguo: l’«USK»).
13. Con decisione del 21 dicembre 2021, l’USK ha confermato le conclusioni di merito dell’ÖADR, le violazioni delle disposizioni antidoping commesse dalla ricorrente e la sanzione imposta.
14. Al contempo, l’USK si è riservata la decisione sulla richiesta della ricorrente di non pubblicare online la decisione controversa, divulgandola in tal modo al pubblico (8).
15. L’obbligo di pubblicazione di cui trattasi si fonda sugli articoli 21, paragrafo 3, e 23, paragrafo 14, dell’ADBG. Tali disposizioni stabiliscono che l’ÖADR e l’USK, rispettivamente, «informa[no] [l’organizzazione sportiva federale austriaca], le organizzazioni sportive, gli atleti, altre persone e gli organizzatori delle competizioni nonché il pubblico in generale delle proprie decisioni», indicando il nome dell’interessato, la durata dell’esclusione e i motivi della stessa, senza che sia possibile desumere i dati dell’interessato relativi alla salute.
16. La pubblicazione di tali informazioni è obbligatoria per gli atleti professionisti e, in alcuni casi, anche per gli atleti ricreazionali. In altri casi, se la violazione è stata commessa da atleti ricreazionali, minori o persone vulnerabili, la pubblicazione non è obbligatoria.
17. Anche se l’obbligo di informare il pubblico incombe agli organi decisionali, ossia all’ÖADR e all’USK, l’ADBG stabilisce che la NADA provvede a eseguire tale compito per conto dell’ÖADR e dell’USK (9). Al fine di adempiere a detto obbligo, la NADA pubblica sul proprio sito Internet una tabella accessibile al pubblico (10). Le pertinenti voci di detta tabella consistono nel nome e cognome della persona di cui trattasi; nel tipo di sport da essa praticato; nel tipo di violazione commessa; nel tipo di sospensione inflitta; nonché nelle date di inizio e fine della sospensione.
18. Prendo atto del fatto che tali informazioni sono consultabili sul sito Internet della NADA soltanto durante il periodo di vigenza della sospensione dell’atleta in questione.
19. L’USK nutre dubbi quanto alla compatibilità con il RGPD della prassi consistente nel divulgare al pubblico i dati personali della ricorrente mediante una pubblicazione online liberamente accessibile sul sito Internet della NADA. Al fine di potersi pronunciare sulla richiesta della ricorrente di non pubblicare i suoi dati personali su tale sito Internet, essa ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’informazione relativa al fatto che una specifica persona abbia commesso una determinata violazione della normativa antidoping e sia stata esclusa dalla partecipazione a competizioni (nazionali e internazionali) a motivo di detta violazione costituisca un “dato relativo alla salute” ai sensi dell’articolo 9 del [regolamento generale sulla protezione dei dati].
2) Se il regolamento generale sulla protezione dei dati – con particolare riguardo al suo articolo 6, paragrafo 3, secondo comma – osti a una normativa nazionale la quale prevede la pubblicazione del nome delle persone interessate dalla decisione della [USK], della durata dell’esclusione e dei motivi della stessa, senza che sia possibile desumerne i dati dell’interessato relativi alla salute. Se sia rilevante al riguardo il fatto che, secondo la normativa nazionale, la divulgazione di tali informazioni al pubblico può essere omessa solo se l’interessato è un atleta ricreazionale, un minore o una persona che ha contribuito in modo...
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