Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 23 November 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:907
Date23 November 2023
Celex Number62022CC0351
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 23 novembre 2023 (1)

Causa C351/22

Neves 77 Solutions SRL

contro

Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Decisione 2014/512/PESC del Consiglio – Competenza della Corte di giustizia – Articoli 2, 6, 19 e 24 TUE – Articoli 267 e 275 TFUE – Divieto di servizi di intermediazione in relazione a beni militari – Attuazione da parte degli Stati membri – Ammenda amministrativa – Confisca delle somme percepite – Asserita violazione dei principi generali del diritto dell’Unione e dei diritti fondamentali – Principio della certezza del diritto – Principio nulla poena sine lege – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 1 del protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Diritto di proprietà»






I. Introduzione

1. Nel 2014, in risposta all’ingiustificata violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina da parte della Federazione russa, l’Unione europea ha adottato diverse misure restrittive nei confronti di tale paese. La presente causa riguarda misure restrittive introdotte dalla decisione 2014/512/PESC (2).

2. Il più importante tema posto dalla presente causa è se la Corte possa interpretare le disposizioni di tale decisione, tenuto conto delle limitazioni imposte alla sua competenza nel settore della politica estera e di sicurezza comune (in prosieguo: la «PESC») da parte dell’articolo 24, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 275 TFUE.

3. La presente causa viene esaminata dalla Corte parallelamente a due cause riunite, KS e KD/Consiglio e altri, da un lato, e Commissione/KS e altri, dall’altro (cause C‑29/22 P e C‑44/22 P; in prosieguo: le «cause KS e KD»), nelle quali le mie conclusioni sono presentate lo stesso giorno. Anche queste ultime cause sollevano la questione relativa alla portata delle limitazioni alla competenza della Corte nell’ambito della PESC. Farò quindi riferimento, se del caso, alle mie conclusioni in tali cause.

4. Il più ampio contesto delle due serie di cause è quello dei negoziati in corso in merito all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»). Tutti gli altri capitoli di negoziato, aperti in conseguenza del parere 2/13 (3), sembrano conclusi, ad eccezione di un’ultima questione: l’ambito della competenza dei giudici dell’Unione in materia di PESC.

II. Fatti all’origine del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

5. Neves 77 Solutions SRL (in prosieguo: la «Neves») è una società costituita nel 2014, la cui attività principale consiste nell’intermediazione nella vendita di prodotti nel settore dell’aviazione.

6. La Neves ha svolto attività di intermediazione in relazione a un’operazione negoziale tra la società ucraina SFTE Spetstechnoexport (in prosieguo: la «SFTE») e la società indiana Hindustan Aeronautics Limited (in prosieguo: la «Hindustan»).

7. Nel 2009 le due società di cui trattasi hanno stipulato un contratto in base al quale la SFTE si impegnava a fornire e riparare diversi aerei per la Hindustan, utilizzando componenti prodotti in Russia. Tuttavia, a seguito dell’invasione dell’Ucraina nell’area della Crimea da parte della Federazione russa nel 2014, la SFTE ha rinunciato a continuare ad acquistare direttamente dalla Russia i pezzi e le apparecchiature necessari per l’esecuzione del contratto.

8. Il 4 gennaio 2019 la SFTE ha stipulato un contratto con la Neves per la fornitura di 32 stazioni radio R-800L2E, che dovevano essere consegnate agli Emirati Arabi Uniti. L’8 gennaio 2019, la Neves ha, a sua volta, stipulato un contratto con una società portoghese per l’acquisto delle 32 stazioni radio R-800L2E, 20 delle quali sono state prodotte ed esportate dalla Russia negli Emirati Arabi Uniti. La Neves ha poi trasferito le 20 stazioni radio alla Hindustan in India, come richiesto dalla SFTE.

9. Con comunicazione del 26 luglio 2019, il Departamentul pentru Controlul Exporturilor (Dipartimento per il Controllo delle Esportazioni, Romania; in prosieguo: l’«ANCEX») ha informato la Neves che le stazioni radio R-800L2E rientravano nella categoria ML11 dell’elenco dei prodotti militari soggetti al regime di controllo delle esportazioni, delle importazioni e di altre operazioni di cui al decreto n. 901/2019 del Ministerul Afacerilor Externe (Ministero degli Affari esteri, Romania) (in prosieguo: il «decreto n. 901/2019») (4). La comunicazione di cui trattasi precisava altresì che le operazioni di commercio estero del prodotto summenzionato potevano essere effettuate, conformemente al diritto rumeno, solo sulla base della conferma di registrazione e delle licenze rilasciate dall’ANCEX.

10. Con comunicazione del 29 luglio 2019, l’ANCEX ha inoltre informato la Neves che l’operazione di intermediazione relativa alle stazioni radio R-800L2E rientrava nell’ambito di applicazione delle misure restrittive nei confronti della Russia introdotte dalla decisione 2014/512/PESC.

11. La Neves ha risposto alle due comunicazioni dell’ANCEX sostenendo che le stazioni radio in discussione erano destinate a usi civili e che il decreto n. 901/2019, il quale recepiva nell’ordinamento rumeno l’elenco dei prodotti militari dell’Unione europea e che l’ANCEX invocava, non era applicabile al momento della consegna di tali beni. Secondo la Neves, neppure l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512/PESC era applicabile, poiché tali stazioni radio non erano state vendute alla Russia.

12. Il 6 e il 9 agosto 2019 la Neves ha ricevuto dalla SFTE somme per un importo totale pari a EUR 2 984 961,40 a titolo di corrispettivo per le stazioni radio consegnate in forza del contratto del 4 gennaio 2019.

13. Il 12 maggio 2020 l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria – Direzione generale antifrode tributaria, Romania; in prosieguo: l’«ANAF») (5) ha emesso un verbale di contravvenzione nei confronti della Neves. L’ANAF contestava alla Neves una contravvenzione in forza dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del decreto-legge n. 202/2008, per aver violato l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 1, del medesimo decreto-legge, nonché l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512/PESC. Tale decreto-legge disciplina le modalità di attuazione a livello nazionale delle sanzioni internazionali, comprese quelle imposte dall’Unione europea. Le disposizioni del decreto-legge in esame invocate dall’ANAF prevedono che gli atti che impongono sanzioni internazionali (comprese le decisioni dell’Unione nell’ambito della PESC) vincolino le autorità pubbliche e tutte le persone fisiche o giuridiche ubicate in Romania. Esse introducono inoltre l’obbligo, per le persone fisiche o giuridiche, di informare le autorità competenti qualora abbiano instaurato un rapporto o si siano trovate in una relazione di fatto per quanto concerne operazioni oggetto di sanzioni internazionali.

14. Di conseguenza, alla Neves sono state inflitte un’ammenda pari a 30 000 lei rumeni (RON) (circa EUR 6 000) e la confisca della somma di RON 14 113 003 (EUR 2 984 961,40), rappresentante gli importi ricevuti il 6 e il 9 agosto 2019 dalla SFTE.

15. Nel verbale di contravvenzione l’ANAF precisava che, sebbene fosse stata informata dall’ANCEX del fatto che le stazioni radio modello R-800L2E rientravano nell’elenco dei prodotti militari soggetti al regime di controllo delle esportazioni, delle importazioni e di altre operazioni e che l’operazione di intermediazione concernente il prodotto summenzionato rientrava nell’ambito di applicazione della decisione 2014/512/PESC, la Neves aveva proseguito le operazioni relative alla vendita di tali prodotti, riscuotendo le somme ricevute su un conto bancario rumeno.

16. La Neves ha impugnato tale verbale di contravvenzione dinanzi alla Judecătoria Sectorului 1 București (Tribunale di primo grado del 1° distretto di Bucarest, Romania). Con sentenza del 2 novembre 2020, tale giudice ha respinto il reclamo della Neves in quanto infondato.

17. Avverso tale sentenza la Neves ha proposto appello dinanzi al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), giudice del rinvio nella presente causa.

18. Il giudice del rinvio spiega che, sulla base delle misure nazionali che attuano le misure restrittive dell’Unione, alla Neves è stata inflitta una sanzione amministrativa consistente in un’ammenda, nonché una sanzione accessoria consistente nella confisca delle somme ricevute dalla SFTE per l’operazione di intermediazione. Il giudice del rinvio osserva inoltre che la normativa nazionale ha introdotto un obbligo distinto di notifica alle autorità competenti relativamente a qualsiasi operazione rientrante nell’ambito di applicazione del divieto di prestare servizi di intermediazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512/PESC, pena la confisca automatica di ogni somma risultante dalla violazione di tale obbligo.

19. Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se, tenuto conto delle affermazioni della Neves in relazione alla mancata proporzionalità della sanzione, consistente nella confisca integrale, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») relativa al diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del protocollo n. 1 alla CEDU (6), le misure nazionali di attuazione siano in contrasto con taluni principi generali del diritto dell’Unione e con...

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