E. v Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:460
Date08 June 2023
Docket NumberC-322/22
Celex Number62022CJ0322
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

8 giugno 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Principio di leale cooperazione – Principio di effettività – Imposta riscossa da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Violazione constatata a seguito di una sentenza della Corte – Diritto al versamento di interessi sull’eccedenza – Normativa nazionale che riconosce il diritto al versamento di interessi solo sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea»

Nella causa C‑322/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), con decisione del 15 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2022, nel procedimento

E.

contro

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,

con l’intervento di:

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, F. Biltgen e J. Passer (relatore), giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per E., da M. Kułagowski e M. Niżnik, radcowie prawni, nonché da K. Trzópek-Piskorz, doradca podatkowy;

– per il Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, da K. Zygadło, radca prawny;

– per il Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, da P. Chrupek, radca prawny;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da K. Herrmann e W. Roels, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di alcuni principi del diritto dell’Unione, segnatamente dei principi di leale cooperazione, equivalenza ed effettività, nel contesto del diritto degli individui al versamento di interessi in occasione del rimborso, da parte di uno Stato membro, di un’imposta riscossa in violazione del diritto dell’Unione.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra E., un fondo di investimento con sede negli Stati Uniti d’America, e il Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (direttore dell’amministrazione tributaria di Breslavia, Polonia) (in prosieguo: il «direttore») riguardante una decisione dell’amministrazione finanziaria polacca di limitare e negare il versamento di interessi su eccedenze riscosse, a titolo di imposta, in violazione del diritto dell’Unione.

Contesto normativo

Normativa polacca

Updop

3 L’articolo 3 della ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (legge che disciplina l’imposta sul reddito delle persone giuridiche), del 15 febbraio 1992, nella sua versione consolidata (Dz. U. del 2011, n. 74, posizione 397), e successive modifiche (in prosieguo: l’«updop»), così dispone:

«1. I contribuenti, se hanno la loro sede sociale o la loro amministrazione centrale nel territorio della Repubblica di Polonia, sono soggetti all’imposta su tutti i loro redditi, indipendentemente dal luogo in cui essi sono maturati.

(...)

2. I contribuenti che non hanno la loro sede sociale o la loro amministrazione centrale nel territorio della Repubblica di Polonia sono soggetti all’imposta solo sui redditi percepiti nel territorio della Repubblica di Polonia.

(...)».

4 L’articolo 22 dell’updop così dispone:

«1. La tassazione dei dividendi e degli altri redditi derivanti dalla partecipazione agli utili di persone giuridiche aventi la sede o gli organi di direzione sul territorio della Repubblica di Polonia è stabilita in misura pari al 19% dei redditi percepiti, (…)

(...)».

5 L’articolo 26 dell’updop è del seguente tenore:

«1. Le persone giuridiche e le unità aziendali prive di personalità giuridica, nonché gli imprenditori persone fisiche, che procedono al versamento degli importi di cui agli articoli (…) e 22, paragrafo 1, sono tenuti, in qualità di sostituti d’imposta, a prelevare, il giorno di tale versamento (...), l’importo dovuto a titolo di imposta forfettaria sul reddito [delle società] a titolo di tali versamenti (...).

(...)

3. I sostituiti d’imposta di cui al paragrafo 1 versano gli importi dell’imposta entro il settimo giorno del mese successivo a quello di riscossione dell’imposta, ai sensi dei paragrafi 1 (…), sul conto intestato all’ufficio tributario gestito dal responsabile dell’amministrazione finanziaria competente in base alla sede del soggetto passivo (…). I sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare ai soggetti passivi di cui:

1) all’articolo 3, paragrafo 1 – le informazioni relative all’importo dell’imposta riscossa;

2) all’articolo 3, paragrafo 2, e all’ufficio tributario – le informazioni relative ai versamenti effettuati e alle imposte riscosse;

– presentate secondo un determinato modello.

(...)

3a. I sostituti d’imposta trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 3, punto 1, entro la data di versamento dell’imposta prelevata, e le informazioni di cui al paragrafo 3, punto 2, entro la fine del terzo mese dell’anno successivo all’anno fiscale in cui sono stati effettuati i versamenti di cui al paragrafo 1, anche se il sostituto d’imposta, nel corso dell’esercizio fiscale, ha redatto e trasmesso le informazioni conformemente al paragrafo 3b.

(...)».

Codice tributario

6 L’articolo 8 della ustawa – Ordynacja podatkowa (legge recante la disciplina tributaria), del 29 agosto 1997, nella sua versione consolidata (Dz. U. del 2012, posizione 749), e successive modifiche (in prosieguo: il «codice tributario»), così dispone:

«Il sostituto d’imposta è una persona fisica, una persona giuridica o un’unità aziendale priva di personalità giuridica, tenuta, ai sensi delle disposizioni del diritto tributario, a liquidare l’imposta dovuta dal soggetto passivo, a riscuoterla e a versarla entro un determinato termine all’amministrazione finanziaria».

7 L’articolo 30 del codice tributario dispone quanto segue:

«1. Il sostituto d’imposta che non abbia rispettato gli obblighi di cui all’articolo 8 è responsabile dell’imposta non riscossa o dell’imposta riscossa ma non versata.

(…)

3. Il sostituto d’imposta (...) è responsabile delle somme dovute di cui ai paragrafi 1 (...) con tutto il suo patrimonio.

(...)».

8 L’articolo 72 del codice tributario così recita:

«1. Per “eccedenza” si intende l’importo:

(…)

2) dell’imposta riscossa dal sostituto d’imposta indebitamente o in misura superiore a quella dovuta;

(...)».

9 L’articolo 73 del codice tributario così dispone:

«1. L’eccedenza sorge (…) a decorrere dal giorno:

(...)

2) della riscossione, da parte del sostituto d’imposta, dell’imposta non dovuta o dell’imposta in misura superiore a quella dovuta;

(...)».

10 L’articolo 74 del codice tributario dispone quanto segue:

«Se l’eccedenza risulta da una sentenza del Trybunal Konstytucyjny [Corte costituzionale (Polonia)] o da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, e il contribuente (...):

(...)

2) ha assolto [i propri obblighi tributari] tramite il sostituto d’imposta, l’importo dell’eccedenza è determinato dal contribuente nella domanda di rimborso di quest’ultima (...)

(...)».

11 L’articolo 75, paragrafo 1, del codice tributario prevede quanto segue:

«Il contribuente, qualora contesti la legittimità del prelievo del tributo da parte del sostituto d’imposta oppure l’importo del tributo prelevato, può presentare una domanda diretta a far constatare l’eccedenza».

12 L’articolo 77 del codice tributario così recita:

«1. L’eccedenza è rimborsata entro:

(...)

4) 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 74;

(...)».

13 L’articolo 78 del codice tributario dispone quanto segue:

«1. Il tasso di interesse applicato alle eccedenze è pari al tasso degli interessi di mora applicato agli arretrati d’imposta (...)

(...)

5. Nel caso previsto dall’articolo 77, paragrafo 1, punto 4, gli interessi sono dovuti per il periodo:

1) che va dalla data in cui l’eccedenza è sorta sino al giorno del suo rimborso - a condizione che il contribuente presenti la domanda di rimborso dell’eccedenza entro 30 giorni dalla data in cui la sentenza del Trybunal Konstytucyjny [Corte costituzionale] è divenuta vincolante o dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o dalla data in cui l’atto normativo è stato abrogato o modificato in tutto o in parte;

2) che va dalla data in cui l’eccedenza è sorta sino al trentesimo giorno dalla data in cui la sentenza del Trybunal Konstytucyjny [Corte costituzionale] è divenuta vincolante o dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea oppure dalla data in cui l’atto normativo è stato abrogato o modificato in tutto o in parte - se la domanda di rimborso dell’eccedenza è stata presentata dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla data in cui la sentenza del Trybunal Konstytucyjny [Corte costituzionale] è divenuta vincolante o dalla data di pubblicazione del...

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