Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/263 del Consejo, de 23 de febrero de 2022, relativo a medidas restrictivas en respuesta al reconocimiento de las zonas de las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk no controladas por el Gobierno y a la orden de entrada de fuerzas armadas rusas en dichas zonas (Diario Oficial de la Unión Europea L 42 I de 23 de febrero de 2022)

Published date01 March 2022
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 062, 1o marzo 2022,Diario Oficial de la Unión Europea, L 062, 1 de marzo de 2022
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1.3.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 62/26

Rettifica del regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42 I del 23 febbraio 2022 )

Pagina 77, il regolamento (UE) 2022/263 deve essere letto come segue:

«

REGOLAMENTO (UE) 2022/263 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2022

concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 febbraio 2022, in risposta alla firma da parte del presidente della Federazione russa di un decreto che riconosce “l'indipendenza e la sovranità” delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e ordina l'ingresso delle forze armate russe in tali zone, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/266.
(2) La decisione (PESC) 2022/266 impone restrizioni sulle merci originarie delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e sulla fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché di assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione di tali merci, ad eccezione delle merci per le quali il governo ucraino ha emesso un certificato d'origine.
(3) La decisione (PESC) 2022/266, limita gli scambi di beni e tecnologie destinati ad essere utilizzati in determinati settori nelle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e vieta i servizi nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia o dell'esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, nonché i servizi connessi alle attività turistiche nelle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo.
(4) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento.
(5) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
(6) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(7) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
(8) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) “servizi di intermediazione”:
i) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o
ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
b) “richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 24 febbraio 2022, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:
i) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
iv) una domanda riconvenzionale;
v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;
c) “contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;
d) “territori specificati”: le zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo;
e) “entità nei territori specificati”: qualsiasi entità che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nei territori specificati, sue consociate o affiliate sotto il suo controllo nei territori specificati, così come rami e altre entità che operano nei territori specificati;
f) “merci originarie dei territori specificati”: merci interamente ottenute nei territori specificati o che vi abbiano subito la loro ultima trasformazione sostanziale a norma, mutatis mutandis, dell'articolo 60 del regolamento (CEE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (2);
g) “servizi di investimento”: i servizi e le attività seguenti:
i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti,
iii) negoziazione per conto proprio,
iv) gestione del portafoglio,
v) consulenza in materia di investimenti,
vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
h) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende l'assistenza orale;
i) “territorio dell'Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
j) “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell'allegato I.

Articolo 2

1. È vietato:

a) importare nell'Unione europea merci originarie dei territori specificati;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a).

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:

a) all'esecuzione, fino al 24 maggio 2022, di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o;
b) a merci originarie dei territori specificati che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

Articolo 3

1. È vietato:

a) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà di immobili ubicati nei territori specificati;
b) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità nei territori specificati, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo in tali entità;
c) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, ad entità nei territori specificati, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;
d) creare imprese in partecipazione nei territori specificati o insieme ad entità nei territori specificati;
e) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle
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