REGOLAMENTO (UE) 2022/263 DEL CONSIGLIO
del 23 febbraio 2022
concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il 23 febbraio 2022, in risposta alla firma da parte del presidente della Federazione russa di un decreto che riconosce “l'indipendenza e la sovranità” delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e ordina l'ingresso delle forze armate russe in tali zone, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/266. |
(2) | La decisione (PESC) 2022/266 impone restrizioni sulle merci originarie delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e sulla fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché di assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione di tali merci, ad eccezione delle merci per le quali il governo ucraino ha emesso un certificato d'origine. |
(3) | La decisione (PESC) 2022/266, limita gli scambi di beni e tecnologie destinati ad essere utilizzati in determinati settori nelle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e vieta i servizi nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia o dell'esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, nonché i servizi connessi alle attività turistiche nelle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo. |
(4) | È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. |
(5) | Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento. |
(6) | Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(7) | Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione. |
(8) | È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) | “servizi di intermediazione”:
i) | la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o |
ii) | la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; | |
b) | “richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 24 febbraio 2022, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:
i) | una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata; |
ii) | una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; |
iii) | una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; |
iv) | una domanda riconvenzionale; |
v) | una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi; | |
c) | “contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata; |
d) | “territori specificati”: le zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo; |
e) | “entità nei territori specificati”: qualsiasi entità che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nei territori specificati, sue consociate o affiliate sotto il suo controllo nei territori specificati, così come rami e altre entità che operano nei territori specificati; |
f) | “merci originarie dei territori specificati”: merci interamente ottenute nei territori specificati o che vi abbiano subito la loro ultima trasformazione sostanziale a norma, mutatis mutandis, dell'articolo 60 del regolamento (CEE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (2); |
g) | “servizi di investimento”: i servizi e le attività seguenti:
i) | ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, |
ii) | esecuzione di ordini per conto dei clienti, |
iii) | negoziazione per conto proprio, |
iv) | gestione del portafoglio, |
v) | consulenza in materia di investimenti, |
vi) | assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, |
vii) | collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile; | |
h) | “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende l'assistenza orale; |
i) | “territorio dell'Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo; |
j) | “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell'allegato I. |
Articolo 2
1. È vietato:
a) | importare nell'Unione europea merci originarie dei territori specificati; |
b) | fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a). |
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:
a) | all'esecuzione, fino al 24 maggio 2022, di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o; |
b) | a merci originarie dei territori specificati che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina. |
Articolo 3
1. È vietato:
a) | acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà di immobili ubicati nei territori specificati; |
b) | acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità nei territori specificati, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo in tali entità; |
c) | concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, ad entità nei territori specificati, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità; |
d) | creare imprese in partecipazione nei territori specificati o insieme ad entità nei territori specificati; |
e) | prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle |
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