Council Decision 2007/384/CFSP of 14 May 2007 establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications (Athena) (codified version)

Published date13 June 2007
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 152, 13 June 2007
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13.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 152/14

DECISIONE 2007/384/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2007

relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena)

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 ha convenuto in particolare che, entro il 2003, gli Stati membri devono essere in grado, grazie ad una cooperazione volontaria alle operazioni dirette dall'UE, di schierare nell'arco di 60 giorni e mantenere per almeno un anno forze militari fino a 50 000-60 000 uomini capaci di svolgere l'insieme dei compiti di Petersberg.
(3) Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha approvato il documento 10155/02 relativo al finanziamento di operazioni di gestione delle crisi, condotte dall'UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
(4) Nelle conclusioni del 14 maggio 2003 il Consiglio ha confermato la necessità di una capacità di reazione rapida, in particolare per le missioni umanitarie e di soccorso.
(5) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 ha salutato con favore le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2003 che, segnatamente, confermavano la necessità di una capacità di reazione militare rapida dell'Unione europea.
(6) Il 22 settembre 2003 il Consiglio ha deciso che l'UE dovrebbe acquisire la capacità flessibile di gestire il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari di qualsiasi dimensione, complessità o urgenza in particolare creando, entro il 1o marzo 2004, un meccanismo di finanziamento permanente, cui imputare il finanziamento dei costi comuni delle future operazioni militari dell'UE.
(7) Il Comitato militare dell'UE ha definito dettagliatamente il concetto di risposta militare rapida dell'UE nella relazione del 3 marzo 2004. Ha successivamente definito il concetto di gruppi tattici dell'UE il 14 giugno 2004.
(8) Il 17 giugno 2004 il Consiglio europeo ha approvato una relazione sulla PESD che sottolineava la necessità di proseguire i lavori concernenti le capacità di reazione rapida dell'UE in vista della costituzione di una capacità operativa iniziale all'inizio del 2005.
(9) Tenuto conto di tali sviluppi, il prefinanziamento delle operazioni militari dell'UE dovrebbe essere migliorato, in particolare ai fini delle operazioni di reazione rapida. Il nuovo sistema di prefinanziamento è pertanto riservato innanzi tutto alle operazioni di reazione rapida. Tuttavia, in circostanze specifiche, un contributo versato in anticipo può essere utilizzato per il prefinanziamento di un'operazione regolare, in particolare di un'operazione per la quale intercorre un breve lasso di tempo tra l'adozione dell'azione comune finalizzata all'intervento e la decisione di avviare l'operazione.
(10) Il Consiglio decide, caso per caso, se un'operazione ha implicazioni nel settore militare o della difesa, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato.
(11) Il trattato sull'Unione europea prevede, all'articolo 28, paragrafo 3, che gli Stati membri i cui rappresentanti in sede di Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al finanziamento dell'operazione in questione che ha implicazioni nel settore militare o della difesa.
(12) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa, e la Danimarca non partecipa al finanziamento del meccanismo,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto la Danimarca;
b) «Stati contributori»: gli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell'operazione militare in questione, in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e gli Stati terzi che contribuiscono al finanziamento dei costi comuni di detta operazione in virtù di accordi conclusi tra di essi e l'Unione europea;
c) «operazioni»: operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa;
d) «azioni di sostegno militare»: le operazioni dell'Unione europea, o parte di esse, decise dal Consiglio a sostegno di uno Stato terzo o di un'organizzazione terza, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ma non sono sotto il comando dell'Unione europea.

CAPO 1

MECCANISMO

Articolo 2

Istituzione del meccanismo

1. È istituito un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni.

2. Il meccanismo è denominato Athena.

3. Athena opera per conto degli Stati membri partecipanti o, in funzione delle specifiche operazioni, degli Stati contributori definiti all'articolo 1.

Articolo 3

Capacità giuridica

Ai fini della gestione amministrativa del finanziamento delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, Athena dispone della capacità giuridica necessaria in particolare per detenere un conto bancario, acquistare, detenere o alienare beni, concludere contratti o accordi amministrativi e stare in giudizio. Athena non ha scopo di lucro.

Articolo 4

Coordinamento con terzi

Nella misura necessaria all'assolvimento delle sue funzioni e nel rispetto degli obiettivi e delle politiche dell'Unione europea, Athena coordina le sue attività con gli Stati membri, le istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali.

CAPO 2

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 5

Organi di gestione e personale

1. Athena è gestito sotto l'autorità del comitato speciale:

a) dall'amministratore;
b) dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l'operazione affidatagli (in appresso denominato «comandante dell'operazione»);
c) dal contabile.

2. Athena utilizza per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione europea. Athena fa ricorso al personale messo a disposizione, ove necessario, dalle istituzioni dell'UE o distaccato dagli Stati membri.

3. Il segretario generale del Consiglio può affiancare all'amministratore o al contabile il personale necessario all'esercizio delle loro funzioni, eventualmente su proposta di uno Stato membro partecipante.

4. Gli organi e il personale di Athena sono attivati in funzione delle esigenze operative.

Articolo 6

Comitato speciale

1. È istituito un comitato speciale composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante (il comitato speciale). La Commissione partecipa alle riunioni del comitato speciale senza prendere parte alle sue votazioni.

2. Athena è gestito sotto l'autorità del comitato speciale.

3. Quando il comitato speciale delibera in merito al finanziamento dei costi comuni di una determinata operazione:

a) il comitato speciale è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore;
b) i rappresentanti degli Stati terzi contributori partecipano ai lavori del comitato speciale. Essi non partecipano né assistono alle sue votazioni;
c) il comandante dell'operazione o il suo rappresentante partecipa ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

4. La presidenza del Consiglio dell'Unione europea convoca e presiede le riunioni del comitato speciale. L'amministratore assicura il segretariato del comitato ed elabora il verbale sull'esito delle deliberazioni del comitato. Non partecipa alle votazioni di quest'ultimo.

5. Il contabile partecipa quando necessario ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

6. Su richiesta di uno Stato membro partecipante, dell'amministratore o del comandante dell'operazione, la presidenza convoca il comitato speciale entro un termine di 15 giorni.

7. L'amministratore informa debitamente il comitato speciale di ogni richiesta di indennizzo o contestazione rivolta ad Athena.

8. Il comitato speciale delibera all'unanimità dei suoi membri tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 3. Le sue deliberazioni sono vincolanti.

9. Il comitato speciale approva tutti i bilanci, tenuto conto dei pertinenti importi di riferimento, e in generale esercita le competenze previste agli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 38, 39, 40 e 41.

10. Il comitato speciale è informato dall'amministratore, dal comandante dell'operazione e dal contabile secondo le disposizioni della presente decisione.

11. Il testo degli atti approvati dal comitato speciale ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 34, 39, 40 e 41 è firmato dal presidente del comitato speciale in carica all'atto della loro approvazione e dall'amministratore.

Articolo 7

Amministratore

1. Il segretario generale del Consiglio, dopo aver informato il comitato speciale, nomina l'amministratore e almeno un...

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