Council Decision 2008/298/CFSP of 7 April 2008 amending Decision 2001/80/CFSP on the establishment of the Military Staff of the European Union

Published date12 April 2008
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 102, 12 April 2008
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12.4.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 102/25

DECISIONE 2008/298/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2008

che modifica la decisione 2001/80/PESC che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 gennaio 2001 il Consiglio ha adottato la decisione 2001/80/PESC (1) («EUMS»), il cui mandato figurava nell'allegato.
(2) Il 19 novembre 2007 il Consiglio ha approvato una serie di quattro misure volte a migliorare la capacità dell'EUMS di effettuare una pianificazione militare precoce a livello strategico per le operazioni condotte dall'UE.
(3) Il mandato dell'EUMS dovrebbe essere modificato per attuare tali misure, in attesa di un riesame globale del mandato in seguito ad una valutazione dell'attuazione delle misure stesse.
(4) Il mandato dell'EUMS dovrebbe inoltre riflettere le modifiche introdotte nell'ambito delle strutture e delle procedure del Consiglio in materia di gestione delle crisi in seguito all'ultima modifica del mandato.
(5) La decisione 2001/80/PESC dovrebbe inoltre essere modificata per tener conto dell'adozione della decisione 2007/829/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2007, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/80/PESC è modificata come segue:

1) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 I membri dello Stato maggiore dell'Unione europea sono soggetti alle norme stabilite nella decisione 2007/829/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2007, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio (3).
2) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŽERJAV


(1) GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7. Decisione modificata dalla decisione 2005/395/PESC (GU L 132 del 26.5.2005, pag. 17).

(2) GU L 327 del 13.12.2007, pag. 10.

(3) GU L 327 del 13.12.2007, pag. 10.»;


ALLEGATO

MANDATO E ORGANIZZAZIONE DELLO STATO MAGGIORE DELL'UNIONE EUROPEA (EUMS) (1)

1. Introduzione

Ad Helsinki gli Stati membri dell'UE hanno deciso di istituire, nell'ambito del Consiglio, nuovi organi politici e militari permanenti che consentano all'UE di assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda la gamma completa delle attività di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi definiti nel TUE. Come previsto nella relazione di Helsinki, l'EUMS, «in seno alle strutture del Consiglio, fornirà consulenza e sostegno in campo militare alla PECSD, compresa l'esecuzione delle operazioni di gestione militare delle crisi sotto la guida dell'UE».

Nella riunione del 12 e 13 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione il documento intitolato «Difesa europea: consultazione NATO/UE, pianificazione e operazioni». Il 16 e 17 dicembre 2004 il Consiglio europeo ha approvato le proposte dettagliate per l'attuazione di tale documento.

Il 19 novembre 2007 Consiglio si è compiaciuto del rapporto del Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) sulla capacità dello Stato maggiore dell'UE di effettuare una pianificazione precoce a livello strategico per le operazioni a guida UE, come richiesto dallo stesso Consiglio nel maggio 2007, approvando le raccomandazioni sull'attuazione delle quattro misure come pacchetto unico, insieme alle azioni individuate nella consulenza militare.

Il mandato dell'EUMS è così definito:

2. Missione

Lo Stato maggiore assicurerà il tempestivo allarme, la valutazione della situazione e la pianificazione strategica delle missioni e delle attività di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese quelle indicate nella strategia europea in materia di sicurezza.

Tale missione comprende altresì l'identificazione delle forze europee nazionali e multinazionali e l'attuazione delle politiche e delle decisioni in base alle direttive dell'EUMC.

3. Ruolo

È la fonte di consulenza militare dell'UE;
assicura il collegamento fra l'EUMC, da un lato, e le risorse militari disponibili per l'UE, dall'altro, e fornisce consulenza militare agli organi dell'UE in base alle direttive dell'EUMC;
svolge tre principali funzioni operative: allarme tempestivo, valutazione della situazione e pianificazione strategica;
effettua una pianificazione precoce, tra l'altro per permettere agli Stati membri di valutare il loro potenziale contributo in termini di forze ed all'EUMS di mettere a disposizione competenze adeguate nell'arco di tutto il processo decisionale;
fornisce una capacità di allarme tempestivo; pianifica, valuta e formula raccomandazioni in merito al concetto di gestione delle crisi ed alla strategia militare generale; attua le decisioni e gli orientamenti dell'EUMC;
fornisce appoggio all'EUMC per quanto riguarda la valutazione della situazione e gli aspetti militari di pianificazione strategica (2), nell'intero ambito delle missioni e delle attività di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese quelle indicate nella strategia europea in materia di sicurezza, in tutti i casi di operazioni sotto la guida dell'UE, a prescindere dal fatto che quest'ultima ricorra o meno ai mezzi ed alle capacità della NATO;
fornisce appoggio (su richiesta dell'SG/AR o del CPS) a missioni temporanee in paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, allo scopo di fornire, se necessarie, la consulenza e l'assistenza richieste sugli aspetti militari delle attività di prevenzione dei conflitti, di gestione delle crisi e di stabilizzazione al termine dei conflitti;
contribuisce al processo di elaborazione, valutazione e revisione degli obiettivi di capacità, tenendo conto della necessità, per gli Stati membri interessati, di garantire la coerenza con il DPP della NATO e con il PARP del PFP secondo le procedure convenute;
opera in stretto coordinamento con l'Agenzia europea per la difesa;
ha la responsabilità di controllare, valutare e formulare raccomandazioni in materia di formazione, esercitazioni e interoperabilità in relazione alle forze e alle capacità che gli Stati membri mettono a disposizione dell'UE;
mantiene la capacità di rafforzare l'HQ nazionale designato per condurre un'operazione autonoma dell'UE;
ha la responsabilità di fornire le capacità necessarie per pianificare e condurre un'operazione militare autonoma dell'UE e, una volta che il Consiglio ha adottato, su parere dell'EUMC, una decisione su un'operazione specifica, mantiene la capacità, nell'ambito dell'EUMS, di istituire rapidamente un centro operativo per tale operazione, specie ove si renda necessaria una reazione di ordine sia civile che militare e quando non è stato individuato alcun HQ nazionale.

4. Compiti

Fornisce consulenza militare all'SG/AR e agli organi dell'UE sotto la direzione dell'EUMC;
controlla le crisi potenziali affidandosi ad adeguate capacità di intelligence nazionali e multinazionali;
collabora con il Centro di situazione congiunto nel settore dello scambio di informazioni conformemente all'accordo sulla capacità unica di analisi dell'intelligence;
attua la
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