Council Decision 2009/1003/CFSP of 22 December 2009 amending Common Position 2009/788/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea

Published date23 December 2009
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 346, 23 December 2009
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23.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 346/51

DECISIONE 2009/1003/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che modifica la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1), in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.
(2) Tenuto conto della gravità della situazione nella Repubblica di Guinea, dovrebbero essere imposte ulteriori misure restrittive contro i singoli membri del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDS) e le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associate, responsabili della repressione violenta o della situazione di stallo politico in cui versa il paese.
(3) Nell'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della posizione comune 2009/788/PESC dovrebbero inoltre essere inserite altre persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati al CNDS.
(4) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2009/788/PESC è così modificata:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Repubblica di Guinea di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di detto territorio. 2. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea, o destinati ad essere ivi utilizzati;
b) concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o prestare assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea, o destinati ad essere ivi utilizzati;
c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).»;
2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. L'articolo 1 non si applica:
a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'UE, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;
b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’UE e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea;
c) alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;
d) alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni,
purché le esportazioni e l'assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente. 2. L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica di Guinea da personale dell'ONU, da personale dell’UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.»;
3) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei singoli membri del CNDS e delle persone ad essi associate, elencati nell'allegato.»;
4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai singoli membri del CNDS e dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, elencati nell'allegato. 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato. 3. Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alla prestazione di servizi giuridici;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo. 4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria,
...

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