Council Decision 2009/293/CFSP of 26 February 2009 concerning the Exchange of Letters between the European Union and the Government of Kenya on the conditions and modalities for the transfer of persons suspected of having committed acts of piracy and detained by the European Union-led naval force (EUNAVFOR), and seized property in the possession of EUNAVFOR, from EUNAVFOR to Kenya and for their treatment after such transferr

Published date25 March 2009
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 79, 25 March 2009
25.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 79/47

DECISIONE 2009/293/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2009

concernente lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1) Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1816 (2008) nella quale si chiede a tutti gli Stati di cooperare ai fini dell'individuazione della giurisdizione e ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria a carico delle persone responsabili di atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia. Dette disposizioni sono state ribadite dalla risoluzione 1846 (2008) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2008.
(2) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione «Atalanta»).
(3) L'azione comune 2008/851/PESC prevede che le persone che hanno commesso, o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia, che sono arrestate e fermate ai fini dell'esercizio di azioni giudiziarie nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, possono essere trasferiti ad uno Stato terzo che intende esercitare la propria giurisdizione nei confronti di tali persone e beni, a patto che le condizioni del trasferimento siano state convenute con quello Stato terzo in conformità al diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.
(4) A norma dell'articolo 24 del trattato, la presidenza, assistita dal Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR), ha negoziato uno scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla Forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.
(5) È opportuno approvare lo scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

Lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dall'EUNAVFOR, e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento, è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare la rispettiva lettera allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LANGER


(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.



25.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 79/49

TRADUZIONE

Scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento

Nairobi, 6 marzo 2009, 10:15

Signor,

con riferimento alla mia lettera datata 14 novembre 2008 e alla Sua lettera datata 5 dicembre 2008, mi pregio di confermare l'intenzione dell'Unione europea di concludere con il governo del Kenya uno scambio di lettere allo scopo di definire le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria in alto mare e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.

Questo scambio di lettere è concluso nel quadro dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione «Atalanta»).

Inoltre, il presente scambio di lettere lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei partecipanti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, nonché dal pertinente diritto interno ed è concluso nel pieno rispetto:

delle risoluzioni 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, in particolare degli articoli da 100 a 107,
del diritto internazionale dei diritti umani, inclusi il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984.

Di conseguenza, mi pregio di proporre le disposizioni, figuranti nell'allegato della presente lettera, che definiscono le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dall'EUNAVFOR, e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.

Le sarei grato se volesse confermarmi, a nome del governo del Kenya, di accettare tali disposizioni.

Il presente strumento sarà applicato in via provvisoria dalla data della sua firma ed entrerà in vigore quando ciascuno dei partecipanti avrà completato le proprie procedure interne. Il presente strumento continuerà ad avere effetto fino a sei mesi dopo che uno dei partecipanti abbia notificato per iscritto all'altro firmatario la decisione di porre fine allo strumento. Il presente strumento può essere modificato per accordo comune tra i firmatari. La cessazione del presente strumento non pregiudicherà i benefici o gli obblighi derivanti dall'applicazione dello strumento stesso prima della cessazione, inclusi i benefici per le persone trasferite, finché sono sottoposte a detenzione o ad una azione giudiziaria da parte del Kenya.

Dopo la fine dell'operazione, quale definita nell'allegato della presente lettera, tutti i benefici dell'EUNAVFOR, quali definiti in detto allegato, in virtù del presente strumento possono essere esercitati dalla persona o entità designata dallo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE. Una persona o entità designata può essere, tra l'altro, un agente diplomatico o funzionario consolare di tale Stato accreditato in Kenya. Dopo la fine dell'operazione, tutte le notifiche che dovevano essere fatte all'EUNAVFOR in virtù del presente strumento saranno fatte allo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE.

Voglia accettare, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

Per l'Unione europea

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DEL TRASFERIMENTO DI PRESUNTI PIRATI E DI BENI SEQUESTRATI DALLA FORZA NAVALE DIRETTA DALL'UE ALLA REPUBBLICA DEL KENYA

1. Definizioni.

Ai fini del presente scambio di lettere, valgono le seguenti definizioni:

a) «forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR)»: i comandi militari dell'UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all'operazione dell'UE «Atalanta», i loro mezzi navali, aeromobili e le loro risorse;
b) «operazione»: la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione militare istituita dall'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, e/o successive;
c) «comandante dell'operazione dell'UE»: il comandante dell'operazione;
d) «comandate della forza dell'UE»: il comandante dell'UE nel teatro delle operazioni quale definito all'articolo 1, paragrafo 2 dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio;
e) «contingenti nazionali»: le unità e i mezzi navali che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati che partecipano all'operazione;
f) «Stato d'origine»: lo Stato che mette a disposizione dell'EUNAVFOR un contingente nazionale;
g) «pirateria»:la pirateria quale definita all'articolo 101 dell'UNCLOS;
h) «persona trasferita»: qualsiasi persona sospettata di voler commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria e trasferita dall'EUNAVFOR al Kenya in virtù del presente scambio di lettere.

2. Principi generali

a) Il Kenya accetterà, su richiesta dell'EUNAVFOR, il trasferimento delle persone fermate dall'EUNAVFOR in connessione con la pirateria e dei relativi beni sequestrati dall'EUNAVFOR e sottoporrà tali persone e beni alle proprie autorità competenti ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria;
...

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