Council Decision 2009/599/CFSP of 4 August 2009 implementing Common Position 2006/795/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea

Published date05 August 2009
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 203, 05 August 2009
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5.8.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 203/81

DECISIONE 2009/599/PESC DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2009

che attua la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 novembre 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che ha attuato la risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [«UNSCR 1718 (2006)»].
(2) Il 27 luglio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/573/PESC (2) che ha modificato la posizione comune 2006/795/PESC ed ha attuato la risoluzione 1874 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(3) Il 24 aprile e il 16 luglio 2009 il Comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha designato le persone ed entità che sono oggetto di misure restrittive.
(4) Gli elenchi delle persone ed entità che sono oggetto di misure restrittive figuranti nell’allegato I della posizione comune 2006/795/PESC dovrebbero essere sostituiti di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

Gli elenchi delle persone ed entità figuranti nell’allegato I della posizione comune 2006/795/PESC sono sostituiti dagli elenchi riportati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1) GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.

(2) GU L 197 del 29.7.2009, pag. 111.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

a) Elenco delle persone di cui all’ articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Nome Pseudonimi Data di nascita Data della designazione Altre informazioni
1. Yun Ho-jin pseudonimo Yun Ho-chin 13.10.1944 16.7.2009 direttore della Namchongang Trading Corporation; controlla l’importazione di beni necessari per il programma di arricchimento dell’uranio
2. Ri Je-son pseudonimo Ri Che-son 1938 16.7.2009 direttore del General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l’energia atomica) (GBAE), l’agenzia centrale che dirige il programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; facilita varie azioni nel settore nucleare quali la gestione GBAE del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation
3. Hwang Sok-hwa 16.7.2009 direttore presso l’Ufficio generale per l’energia atomica (GBAE); impegnato nel programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; come capo dell’ufficio di orientamento scientifico del GBAE ha fatto parte del comitato scientifico all’interno dell’Istituto congiunto per la
...

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