Council Decision 2009/88/CFSP of 22 December 2008 concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Djibouti on the status of the European Union-led forces in the Republic of Djibouti in the framework of the EU military operation Atalanta

Published date03 February 2009
Date of Signature03 July 2009
Subject Matterpolítica exterior y de seguridad común,politica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune,relaciones exteriores,Acuerdo de Asociación,medio ambiente
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 33, 03 de febrero de 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 33, 03 febbraio 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 33, 03 février 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 277, 22 de octubre de 2009
3.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 33/41

DECISIONE 2009/88/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 maggio 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1814 (2008) nella quale si chiede agli Stati e alle organizzazioni regionali di adottare misure atte a proteggere le navi che partecipano al trasporto e all’inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite.
(2) Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1816 (2008) nella quale si autorizzano, per un periodo di sei mesi a decorrere dall’adozione di detta risoluzione, gli Stati che cooperano con il governo federale di transizione a entrare nelle acque territoriali della Somalia e a utilizzare tutti i mezzi necessari al fine di reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare, in conformità al diritto internazionale applicabile. Dette disposizioni sono state prorogate per altri dodici mesi dalla risoluzione 1846 (2008) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2008.
(3) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione «Atalanta»).
(4) In base all’articolo 11 di detta azione comune, lo status delle forze dirette dall’Unione europea e del loro personale che stazionano o sono presenti nel territorio terrestre di Stati terzi, o operano nelle acque territoriali di Stati terzi o nelle loro acque interne, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. Con lettera al Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) datata 1o dicembre 2008, il governo della Repubblica di Gibuti ha comunicato il suo accordo sullo schieramento di una forza europea nel proprio territorio e l’intenzione di concludere in tal senso un accordo sullo status delle forze.
(5) In seguito all’autorizzazione data dal Consiglio il 18 settembre 2007, a norma dell’articolo 24 del trattato, la presidenza, assistita dal SG/AR, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti.
(6) È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.



3.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 33/43

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta

L’UNIONE EUROPEA (UE),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI GIBUTI, di seguito «Stato ospitante»,

dall’altra,

di seguito insieme denominate «le parti»,

preoccupate per l’intensificarsi degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata contro navi che trasportano aiuti umanitari e navi che navigano al largo della Somalia,

CONSIDERANDO:

delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1814 (2008), 1838 (2008) e 1846 (2008),

della lettera della Repubblica di Gibuti, datata 1o dicembre 2008, con la quale si accetta in particolare la presenza di elementi della forza navale dell’UE nel proprio territorio,

dell’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell’Unione europea, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione «Atalanta»),

che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo Statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d’applicazione e definizioni

1. Il presente accordo si applica alle forze dirette dall’Unione europea e al relativo personale.

2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante, con l’inclusione delle acque interne, del mare territoriale e dello spazio aereo.

3. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a) «forze dirette dall’Unione europea» (EUNAVFOR): i comandi militari dell’UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all’operazione, i loro mezzi navali, aeromobili, attrezzature e mezzi di trasporto;
b) «operazione»: la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto della missione militare a seguito del mandato derivante dalle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) e da tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottate successivamente, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata il 10 dicembre 1982;
c) «comandante dell’operazione»: il comandante dell’operazione;
d) «comandante della forza dell’UE»: il comandante nel teatro delle operazioni;
e) «comandi militari dell’UE»: i comandi militari e i loro elementi, a prescindere dalla loro ubicazione, posti sotto l’autorità di comandanti militari dell’UE che esercitano il comando e il controllo militari dell’operazione;
f) «contingenti nazionali»: le unità, i mezzi navali, gli aeromobili e gli elementi, segnatamente pattuglie di protezione e elementi militari imbarcati sulle navi mercantili, che appartengono agli Stati membri dell’Unione europea e agli altri Stati che partecipano all’operazione;
g) «personale EUNAVFOR»: il personale civile e militare assegnato all’EUNAVFOR, nonché il personale schierato per la preparazione dell’operazione e il personale in missione, il personale di polizia che accompagna persone arrestate dall’EUNAVFOR, per uno Stato d’origine o un’istituzione dell’UE nel quadro dell’operazione, in servizio, salvo disposizioni diverse del presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante, con l’eccezione del personale assunto in loco e del personale assunto da fornitori commerciali internazionali;
h)
...

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