Council Decision 2010/16/CFSP/JHA of 30 November 2009 on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of Financial Messaging Data from the European Union to the United States for purposes of the Terrorist Finance Tracking Program

Published date13 January 2010
Date of Signature29 January 2010
Subject MatterInformation and verification,Common foreign and security policy,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 8, 13 January 2010
13.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 8/9

DECISIONE 2010/16/PESC/GAI DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 luglio 2009 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi. Tali negoziati hanno avuto esito positivo ed è stato redatto un progetto di accordo (l’«accordo»).
(2) Il presente accordo è importante per garantire che i fornitori designati di servizi di messaggistica finanziaria internazionale mettano a disposizione del dipartimento del Tesoro statunitense i dati di messaggistica finanziaria conservati nel territorio dell’Unione europea necessari ai fini della prevenzione e della lotta al terrorismo e al suo finanziamento, nel rigoroso rispetto delle misure di salvaguardia in materia di vita privata e protezione dei dati personali.
(3) È opportuno firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(4) L’accordo dispone l’applicazione provvisoria dello stesso a decorrere dal 1o febbraio 2010. Gli Stati membri dovrebbero quindi dare effetto alle sue disposizioni a decorrere da tale data in conformità alla normativa nazionale vigente. Una dichiarazione a tal fine sarà resa all’atto della firma dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi è approvata a nome dell’Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

A norma dell’articolo 15 dell’accordo, le disposizioni di quest’ultimo si applicano su base provvisoria in conformità alla normativa nazionale vigente, a decorrere dal 1o febbraio 2010, in attesa della sua entrata in vigore. La dichiarazione allegata relativa all’applicazione provvisoria dev’essere resa all’atto della firma.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


ALLEGATO

Dichiarazione da fare a nome dell’Unione europea al momento della firma dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

«Il presente accordo, che non deroga alla legislazione dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, né la modifica, sarà attuato, in attesa della sua entrata in vigore, a titolo provvisorio in buona fede dagli Stati membri nel quadro delle loro vigenti legislazioni nazionali.»



13.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 8/9

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

L’UNIONE EUROPEA

da un lato, e

GLI STATI UNITI D’AMERICA

dall’altro

in seguito insieme denominati «le parti»,

DESIDEROSI di prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento, in particolare condividendo le informazioni, al fine di proteggere le rispettive società democratiche, i valori, i diritti e le libertà comuni,

NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti nello spirito del partenariato transatlantico,

RAMMENTANDO le convenzioni delle Nazioni Unite relative alla lotta al terrorismo e al suo finanziamento, nonché le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel settore della lotta al terrorismo, in particolare la risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

RICONOSCENDO che il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP — Terrorist Finance Tracking Program) del dipartimento del Tesoro statunitense è risultato essenziale per identificare e catturare terroristi e loro finanziatori e che ha offerto molti indizi di cui sono state messe al corrente le autorità competenti in tutto il mondo a fini di antiterrorismo, il che ha giovato in modo particolare agli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri»),

CONSTATANDO l’importanza del TFTP nella prevenzione e nella lotta al terrorismo e al suo finanziamento nell’Unione europea e altrove, nonché il ruolo dell’Unione europea nel garantire che i fornitori designati di servizi internazionali di messaggistica relativi ai pagamenti finanziari rendano disponibili i dati di messaggistica finanziaria conservati nel territorio dell’Unione europea che sono necessari per la prevenzione e la lotta al terrorismo e al suo finanziamento, nel rigoroso rispetto delle misure di salvaguardia in materia di vita privata e protezione dei dati personali,

TENENDO PRESENTE l’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali e i principi di proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, nonché gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

SOTTOLINEANDO i valori comuni che disciplinano la riservatezza della vita privata e la protezione dei dati personali nell’Unione europea e negli Stati Uniti d’America («Stati Uniti»), compresa l’importanza che entrambe le parti attribuiscono al giusto processo e al diritto ad un ricorso efficace contro azioni governative improprie,

PRENDENDO ATTO dei rigorosi controlli e misure di salvaguardia messi in atto dal dipartimento del Tesoro statunitense per la gestione, l’uso e la diffusione dei dati internazionali di messaggistica relativi ai pagamenti finanziari ai sensi del TFTP, quali descritti nei contributi del dipartimento del Tesoro statunitense pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 luglio 2007 e nel Registro federale degli Stati Uniti il 23 ottobre 2007, che riflettono la cooperazione in corso tra gli Stati Uniti e l’Unione europea nella lotta contro il terrorismo internazionale,

RICORDANDO che per assicurare l’effettivo esercizio dei propri diritti ogni persona, indipendentemente dalla nazionalità, può presentare reclamo dinanzi a un’autorità indipendente preposta alla protezione dei dati o altra autorità...

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