Council Decision 2010/53/CFSP of 30 November 2009 concerning the conclusion of the Agreement between Australia and the European Union on the security of classified information

Published date30 January 2010
Date of Signature30 April 2010
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 26, 30 January 2010
30.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 26/30

DECISIONE 2010/53/PESC DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Australia e l’Unione europea sulla sicurezza delle informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1) Nella riunione del 9 marzo 2009, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/Alto rappresentante (l’SG/AR) e associando pienamente la Commissione, ad avviare negoziati, a norma dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea, con l’Australia per concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni.
(2) A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dall’SG/AR, ha negoziato un accordo con l’Australia sulla sicurezza delle informazioni classificate.
(3) È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Australia e l’Unione europea sulla sicurezza delle informazioni classificate è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK



30.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 26/31

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Australia e l’Unione europea sulla sicurezza delle informazioni classificate

L’AUSTRALIA,

e

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»,

in seguito denominate «parti»,

CONSIDERANDO che le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza,

CONSIDERANDO che le parti convengono che è opportuno sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza,

CONSIDERANDO che, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti,

RICONOSCENDO che una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso ad informazioni classificate dell’Australia e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate fra le parti,

CONSAPEVOLI che tale accesso e tale scambio di informazioni classificate richiedono adeguate misure di sicurezza,

CONSIDERANDO che l’Australia e l’UE hanno lanciato un quadro di partenariato il 29 ottobre 2008 a sostegno di una serie di obiettivi comuni,

CONSIDERANDO che l’obiettivo primo di tale quadro di partenariato prevede specificamente l’apertura di negoziati per la conclusione di un accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Al fine di conseguire l’obiettivo del rafforzamento del dialogo e della cooperazione bilaterali e multilaterali per sostenere una politica estera di sicurezza e interessi di sicurezza condivisi, il presente accordo si applica alle informazioni classificate, come definite all’articolo 2, lettera a), fornite dalle parti o tra esse scambiate.

2. Ciascuna parte protegge le informazioni classificate ricevute dall’altra parte, in particolare dalla divulgazione non autorizzata.

3. Ciascuna parte attua gli obblighi che le derivano dal presente accordo conformemente alle sue disposizioni legislative, normative e regolamentari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) «informazioni classificate», tutte le informazioni oggetto di una classifica di sicurezza (ai sensi dell’articolo 4) attribuita da una delle parti e la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in vario grado gli interessi di ciascuna parte. Le informazioni possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o documentaria, o presentarsi sotto forma di materiale, comprese attrezzature o tecnologie e comprendono riproduzioni e traduzioni;
b) «UE», il Consiglio dell’Unione europea (il «Consiglio»), il segretario generale/Alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (la «Commissione europea»);
c) «parte fornitrice», la parte che fornisce informazioni classificate all’altra parte;
d) «parte ricevente», la parte che riceve informazioni classificate dalla parte fornitrice;
e) «classifica di sicurezza», la designazione attribuita alle informazioni dalla parte fornitrice per indicare il livello minimo di protezione che deve essere accordato alle informazioni per salvaguardarle da una divulgazione che potrebbe avere effetti negativi per la parte fornitrice. Le classifiche di sicurezza di ciascuna parte sono precisate nell’articolo 4;
f) «necessità di conoscere», il principio secondo cui l’accesso alle informazioni classificate dovrebbe essere limitato alle persone che necessitano di tali informazioni per lo svolgimento delle loro funzioni ufficiali;
g) «terzi», qualsiasi persona o soggetto diversi dalle parti;
h) «contraente», la persona fisica (diversa da quelle assunte dall’Australia o dall’UE mediante un contratto di lavoro) o giuridica avente la capacità giuridica di stipulare contratti per la fornitura di beni o servizi; questo termine si riferisce anche al subcontraente.

Articolo 3

Livello di protezione

Ciascuna parte e relativi organi ai sensi dell’articolo 2, lettera b), provvedono a predisporre un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza stabiliti nelle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari e di cui tengono conto nelle disposizioni di sicurezza stabilite a norma dell’articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate scambiate a norma del presente accordo sia applicato un livello di protezione...

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