Council Decision 2010/801/CFSP of 22 December 2010 amending Council Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d'Ivoire

Published date23 December 2010
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 341, 23 December 2010
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23.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341/45

DECISIONE 2010/801/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2010

recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1).
(2) Il 13 dicembre il Consiglio ha sottolineato l'importanza delle elezioni presidenziali del 31 ottobre e 28 novembre 2010 per il ritorno della Costa d'Avorio alla pace e alla stabilità e ha affermato che la volontà espressa sovranamente dal popolo ivoriano deve imperativamente essere rispettata.
(3) Il Consiglio ha inoltre deciso di adottare misure restrittive nei confronti di quanti ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/656/PESC è così modificata:

1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:
a) delle persone di cui all'allegato I, indicate dal comitato delle sanzioni, che costituiscono una minaccia per i processi di pace e di riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio, in particolare quelle che impediscono l’attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III, nonché di qualunque altra persona di cui, sulla base di informazioni pertinenti, sia stabilita la responsabilità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d’Avorio, così come di ogni altra persona che inciti pubblicamente all’odio e alla violenza e di tutti coloro che violano le misure imposte dal punto 7 dell’UNSCR 1572 (2004), secondo quanto stabilito dal comitato delle sanzioni;
b) delle persone di cui all'allegato II, non incluse nell'elenco contenuto nell'allegato I, che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale.
2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio. 3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che:
a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti, inclusi obblighi religiosi;
b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio e di stabilità nella regione fissati nelle risoluzioni dell’UNSCR.
4. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi i casi in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
i) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione;
iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;
iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Città del Vaticano) e l'Italia.
5. Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 6. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 4 o 5. 7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettera b), quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o a riunioni ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si sviluppa un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella Costa d'Avorio. 8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica in questione, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a
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