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22.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 76/56 |
DECISIONE 2011/168/PESC DEL CONSIGLIO,
del 21 marzo 2011,
sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) | Nella sua azione sulla scena internazionale l'Unione si prefigge di promuovere i principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, l'uguaglianza e la solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, come previsto dall'articolo 21 del trattato. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati, tra gli altri, con le organizzazioni internazionali che condividono tali principi. |
(2) | Uno degli obiettivi dell'Unione è quello di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite. |
(3) | Lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (lo «statuto di Roma») è entrato in vigore il 1o luglio 2002. |
(4) | Tutti gli Stati membri hanno ratificato lo statuto di Roma. |
(5) | I principi dello statuto di Roma e quelli che regolano il funzionamento della Corte penale internazionale (la «CPI») sono perfettamente in linea con i principi e gli obiettivi dell'Unione. I gravi crimini che rientrano nella giurisdizione della CPI sono motivo di allarme per tutta la comunità internazionale, nonché per l'Unione e i suoi Stati membri. |
(6) | L'Unione e i suoi Stati membri sono determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale per garantire la loro effettiva repressione. |
(7) | Il 10 aprile 2006, l'Unione e la CPI hanno firmato un accordo di cooperazione e assistenza che è entrato in vigore il 1o maggio 2006 (1). |
(8) | I principi e le norme del diritto penale internazionale sanciti nello statuto di Roma dovrebbero essere tenuti in considerazione in altri strumenti giuridici internazionali. |
(9) | L'Unione ritiene che l'adesione universale allo statuto di Roma sia essenziale per la piena efficacia della CPI e, a tal fine, considera che debbano essere incoraggiate le iniziative che incrementano l'accettazione dello statuto di Roma, a patto che siano coerenti con la lettera e lo spirito dello stesso. |
(10) | È di primaria importanza che siano mantenute l'integrità dello statuto di Roma e l'indipendenza della CPI. |
(11) | Con le conclusioni del 30 settembre 2002 sulla Corte penale internazionale il Consiglio ha elaborato una serie di principi, allegati a dette conclusioni, con funzione di orientamento per gli Stati membri nell'esame della necessità e dell'ambito di applicazione di eventuali accordi o di intese in risposta alle proposte sulle condizioni di consegna di persone alla CPI. |
(12) | Il 25 maggio 2010, il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla conferenza di revisione dello statuto di Roma della Corte penale internazionale (la «conferenza di revisione»), tenutasi a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010. |
(13) | La conferenza di revisione ha adottato modifiche dello statuto di Roma, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso, per definire il crimine di aggressione e stabilire le condizioni alle quali la CPI può esercitare la propria giurisdizione relativamente a tale crimine; ha altresì |
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