Council Decision 2011/168/CFSP of 21 March 2011 on the International Criminal Court and repealing Common Position 2003/444/CFSP

Published date22 March 2011
Subject Matterpolítica exterior y de seguridad común
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 76, 22 de marzo de 2011
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22.3.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76/56

DECISIONE 2011/168/PESC DEL CONSIGLIO,

del 21 marzo 2011,

sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Nella sua azione sulla scena internazionale l'Unione si prefigge di promuovere i principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, l'uguaglianza e la solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, come previsto dall'articolo 21 del trattato. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati, tra gli altri, con le organizzazioni internazionali che condividono tali principi.
(2) Uno degli obiettivi dell'Unione è quello di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
(3) Lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (lo «statuto di Roma») è entrato in vigore il 1o luglio 2002.
(4) Tutti gli Stati membri hanno ratificato lo statuto di Roma.
(5) I principi dello statuto di Roma e quelli che regolano il funzionamento della Corte penale internazionale (la «CPI») sono perfettamente in linea con i principi e gli obiettivi dell'Unione. I gravi crimini che rientrano nella giurisdizione della CPI sono motivo di allarme per tutta la comunità internazionale, nonché per l'Unione e i suoi Stati membri.
(6) L'Unione e i suoi Stati membri sono determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale per garantire la loro effettiva repressione.
(7) Il 10 aprile 2006, l'Unione e la CPI hanno firmato un accordo di cooperazione e assistenza che è entrato in vigore il 1o maggio 2006 (1).
(8) I principi e le norme del diritto penale internazionale sanciti nello statuto di Roma dovrebbero essere tenuti in considerazione in altri strumenti giuridici internazionali.
(9) L'Unione ritiene che l'adesione universale allo statuto di Roma sia essenziale per la piena efficacia della CPI e, a tal fine, considera che debbano essere incoraggiate le iniziative che incrementano l'accettazione dello statuto di Roma, a patto che siano coerenti con la lettera e lo spirito dello stesso.
(10) È di primaria importanza che siano mantenute l'integrità dello statuto di Roma e l'indipendenza della CPI.
(11) Con le conclusioni del 30 settembre 2002 sulla Corte penale internazionale il Consiglio ha elaborato una serie di principi, allegati a dette conclusioni, con funzione di orientamento per gli Stati membri nell'esame della necessità e dell'ambito di applicazione di eventuali accordi o di intese in risposta alle proposte sulle condizioni di consegna di persone alla CPI.
(12) Il 25 maggio 2010, il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla conferenza di revisione dello statuto di Roma della Corte penale internazionale (la «conferenza di revisione»), tenutasi a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010.
(13) La conferenza di revisione ha adottato modifiche dello statuto di Roma, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso, per definire il crimine di aggressione e stabilire le condizioni alle quali la CPI può esercitare la propria giurisdizione relativamente a tale crimine; ha altresì
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