Council Decision 2011/318/CFSP of 31 March 2011 on the signing and conclusion of the Framework Agreement between the United States of America and the European Union on the participation of the United States of America in European Union crisis management operations
Published date | 31 May 2011 |
Subject Matter | politica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 143, 31 maggio 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 143, 31 de mayo de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 143, 31 mai 2011 |
31.5.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 143/1 |
DECISIONE 2011/318/PESC DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2011
relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo quadro tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 5 e 6,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»),
considerando quanto segue:
(1) | Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione interessata. |
(2) | A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, in data 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’AR ha negoziato un accordo quadro tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (l’«accordo»). |
(3) | È opportuno approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo quadro tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.
Articolo 3
L’accordo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione (1).
Articolo 4
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
VÖLNER P.
(1) La data della firma dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
31.5.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 143/1 |
TRADUZIONE
ACCORDO QUADRO
tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi
GLI STATI UNITI D’AMERICA («STATI UNITI»)
e
L’UNIONE EUROPEA («UE» O «UNIONE EUROPEA»)
in appresso denominati collettivamente «le parti»,
Considerando che:
L’Unione europea può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.
Si è assistito negli ultimi vent’anni a un aumento degli sforzi da parte di governi e organizzazioni multilaterali per usare strumenti allo scopo di ridurre l’incidenza dei conflitti nel mondo.
Gli Stati Uniti e l’UE condividono il desiderio di promuovere la riconciliazione pacifica e di agevolare la ricostruzione e la stabilizzazione mediante condivisione degli oneri nelle operazioni di gestione delle crisi e sono del parere che tali operazioni dell’UE messe a punto con il contributo di esperti degli Stati Uniti abbiano maggiori possibilità di successo.
Gli Stati Uniti e l’UE desiderano definire le condizioni generali per la partecipazione degli Stati Uniti alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi in un accordo che istituisca un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché definire tali condizioni caso per caso per ciascuna operazione interessata,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Decisioni relative alla partecipazione
1. In seguito alla decisione dell’Unione europea di invitare gli Stati Uniti a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi e una volta che gli Stati Uniti abbiano deciso di partecipare, gli Stati Uniti informano l’Unione europea in merito al contributo che essi propongono all’operazione. La decisione da parte degli Stati Uniti di partecipare a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi implica la volontà di rispettare i termini della decisione del Consiglio in virtù della quale l’UE ha deciso di condurre l’operazione pertinente (la «decisione del Consiglio»).
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