Council Decision 2011/518/CFSP of 25 August 2011 appointing the European Union Special Representative for the South Caucasus and the crisis in Georgia

Published date27 August 2011
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 221, 27 August 2011
L_2011221IT.01000501.xml
27.8.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 221/5

DECISIONE 2011/518/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 agosto 2011

che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2 e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/121/PESC (1) che nomina il sig. Peter SEMNEBY quale rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale.- Il mandato del sig. Peter SEMNEBY è scaduto il 28 febbraio 2011.
(2) Il 25 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/760/PESC (2) relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell'Unione europea per la crisi in Georgia. Il mandato del sig. Pierre MOREL scade il 31 agosto 2011.
(3) È opportuno nominare un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia per il periodo dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2012.
(4) Il mandato dell’RSUE si svolgerà nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nomina

Il sig. Philippe LEFORT è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia per il periodo dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2012. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione per il Caucaso meridionale, inclusi gli obiettivi fissati nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1o settembre 2008 e nelle conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008. Tali obiettivi consistono, tra l’altro:

a) conformemente agli strumenti in vigore, inclusi l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il suo gruppo di Minsk, nel prevenire i conflitti nella regione, nel contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti nella regione, inclusa la crisi in Georgia e il conflitto nel Nagorno-Karabakh tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni e tramite altri mezzi appropriati, e nell'appoggiare l'attuazione di siffatta soluzione conformemente ai principi del diritto internazionale;
b) nel dialogare in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati relativamente alla regione;
c) nell'incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Armenia, Azerbaigian e Georgia e, se del caso, i paesi limitrofi;
d) nell'accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a) sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;
b) incoraggiare i paesi della regione a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;
c) contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti conformemente ai principi del diritto internazionale e facilitare l'attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l’OSCE e il suo gruppo di Minsk;
d) riguardo alla crisi in Georgia:
i) contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008 ("discussioni internazionali di Ginevra") e alle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008, incluse le modalità di sicurezza e stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni in base ai principi riconosciuti a livello internazionale e qualsiasi
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