Council Decision 2011/640/CFSP of 12 July 2011 on the signing and conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius on the conditions of transfer of suspected pirates and associated seized property from the European Union-led naval force to the Republic of Mauritius and on the conditions of suspected pirates after transfer

Published date30 September 2011
Subject MatterStati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP),relazioni esterne,Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP),relaciones exteriores,Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP),relations extérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 254, 30 settembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 254, 30 de septiembre de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 254, 30 septembre 2011
30.9.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 254/1

DECISIONE 2011/640/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 5 e 6,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»),

considerando quanto segue:

(1) Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 1816 (2008) nella quale si chiede a tutti gli Stati di cooperare ai fini dell’individuazione della giurisdizione e ai fini delle indagini e dell’azione giudiziaria a carico delle persone responsabili di atti di pirateria e rapine a mano armata al largo delle coste somale. Tali disposizioni sono state ribadite nelle risoluzioni successive dell’UNSC.
(2) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione «Atalanta»).
(3) L’articolo 12 dell’azione comune 2008/851/PESC prevede che le persone sospettate di avere l’intenzione di commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia, che sono arrestate e fermate al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, possano essere trasferiti ad uno Stato terzo che intende esercitare la propria giurisdizione nei confronti di tali persone e beni, a patto che le condizioni del trasferimento siano state stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire, in particolare, che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.
(4) A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, il 22 marzo 2010, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’AR ha negoziato, a norma dell’articolo 37 TUE, un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento («l’accordo»).
(5) È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento («l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 1, dell’accordo (2).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2) La data dell’entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.



30.9.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 254/3

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati dalla forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento

L’UNIONE EUROPEA (UE),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

in appresso «Mauritius»,

dall’altra,

in seguito insieme denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

delle risoluzioni 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR),

della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, in particolare gli articoli da 100 a 107 e l’articolo 110,

dell’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell’UE, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione EUNAVFOR Atalanta), modificata dalla decisione 2009/907/PESC del Consiglio dell’8 dicembre 2009 (2),

del diritto internazionale in materia di diritti umani, inclusi il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984,

che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi e da altri strumenti internazionali che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo definisce le condizioni e le modalità

a) del trasferimento delle persone fermate dall’EUNAVFOR che sono sospettate di tentare di commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria nel teatro di operazione dall’EUNAVFOR, in alto mare al largo delle acque territoriali di Mauritius, del Madagascar, delle Isole Comore, delle Seychelles e dell’Isola della Riunione;
b) del trasferimento dei relativi beni sequestrati dall’EUNAVFOR, da quest’ultima a Mauritius, e
c) del trattamento delle persone trasferite.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) «forza navale diretta dall’Unione europea (EUNAVFOR)», i comandi militari dell’UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all’operazione dell’UE «Atalanta», i loro mezzi navali, aeromobili e le loro risorse;
b) «operazione», la preparazione, la
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