Council Decision 2011/871/CFSP of 19 December 2011 establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications (Athena)

Published date23 December 2011
Subject MatterCommon foreign and security policy,Financial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 343, 23 December 2011
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23.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343/35

DECISIONE 2011/871/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2 e l’articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 ha convenuto in particolare che «entro il 2003 gli Stati membri devono essere in grado, grazie a una cooperazione volontaria alle operazioni dirette dall’UE, di schierare nell’arco di sessanta giorni e mantenere per almeno un anno forze militari fino a 50 000-60 000 uomini capaci di svolgere l’insieme dei compiti di Petersberg».
(2) Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha approvato le modalità del finanziamento di operazioni di gestione delle crisi, condotte dall’UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
(3) Nelle conclusioni del 14 maggio 2003 il Consiglio ha confermato la necessità di una capacità di reazione rapida, in particolare per le missioni umanitarie e di soccorso.
(4) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 ha salutato con favore le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2003 che, segnatamente, confermavano la necessità di una capacità di reazione militare rapida dell’Unione europea.
(5) Il 22 settembre 2003 il Consiglio ha deciso che l’Unione europea dovrebbe acquisire la capacità di gestire in modo flessibile il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari di qualsiasi dimensione, complessità o urgenza in particolare creando, entro il 1o marzo 2004, un meccanismo di finanziamento permanente, cui imputare il finanziamento dei costi comuni delle future operazioni militari dell’UE.
(6) Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (1). La decisione è stata in seguito modificata e sostituita più volte, da ultimo dalla decisione 2008/975/PESC (2).
(7) L’Unione europea è capace di condurre operazioni di reazione militare rapida secondo il concetto definito dal Comitato militare dell’UE. L’Unione europea è capace di schierare gruppi tattici secondo il concetto definito dal Comitato militare dell’UE.
(8) Il sistema di prefinanziamento è riservato innanzi tutto alle operazioni di reazione rapida.
(9) Le esercitazioni a livello politico e strategico-militare delle strutture e procedure di comando e controllo nell’ambito di operazioni militari dell’UE, attraverso esercitazioni dei comandi UE approvate dal comitato politico e di sicurezza (CPS), contribuiscono a migliorare la prontezza operativa generale dell’Unione.
(10) Il Consiglio decide, caso per caso, se un’operazione ha implicazioni nel settore militare o della difesa, ai sensi l’articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea («TUE»).
(11) L’articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE prevede che gli Stati membri i cui rappresentanti in sede di Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al finanziamento dell’operazione in questione che ha implicazioni nel settore militare o della difesa.
(12) A norma dell’articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa alla presente decisione e non partecipa pertanto al finanziamento del meccanismo.
(13) In virtù dell’articolo 44 della decisione 2008/975/PESC, il Consiglio ha riveduto detta decisione e ha convenuto di apportarvi delle modifiche.
(14) A fini di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2008/975/PESC e sostituirla con una nuova decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «Stati membri partecipanti», gli Stati membri dell’Unione europea, eccetto la Danimarca;
b) «Stati contributori», gli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell’operazione militare in questione, in virtù dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE, e gli Stati terzi che contribuiscono al finanziamento dei costi comuni di detta operazione in virtù di accordi conclusi tra di essi e l’Unione europea;
c) «operazioni», le operazioni dell’UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa;
d) «azioni di sostegno militare», le operazioni dell’UE, o parte di esse, decise dal Consiglio a sostegno di uno Stato terzo o di un’organizzazione terza, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ma non sono sotto il comando dell’Unione europea.

CAPO 1

MECCANISMO

Articolo 2

Istituzione del meccanismo

1. È istituito un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni.

2. Il meccanismo è denominato ATHENA.

3. ATHENA opera per conto degli Stati membri partecipanti o, in funzione delle specifiche operazioni, degli Stati contributori.

Articolo 3

Capacità giuridica

Ai fini della gestione amministrativa del finanziamento delle operazioni dell’UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ATHENA dispone della capacità giuridica necessaria in particolare per detenere conti bancari, acquistare, detenere o alienare beni, concludere contratti o accordi amministrativi e stare in giudizio. ATHENA non ha scopo di lucro.

Articolo 4

Coordinamento con terzi

Nella misura necessaria all’assolvimento delle sue funzioni e nel rispetto degli obiettivi e delle politiche dell’Unione europea, ATHENA coordina le sue attività con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell’Unione e le organizzazioni internazionali.

CAPO 2

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 5

Organi di gestione e personale

1. ATHENA è gestito sotto l’autorità del comitato speciale:

a) dall’amministratore;
b) dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l’operazione affidatagli («comandante dell’operazione»);
c) dal contabile.

2. ATHENA utilizza per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell’Unione. ATHENA fa ricorso al personale messo a disposizione, ove necessario, dalle istituzioni dell’Unione o distaccato dagli Stati membri.

3. Il segretario generale del Consiglio può affiancare all’amministratore e al contabile il personale necessario all’esercizio delle loro funzioni, eventualmente su proposta di uno Stato membro partecipante.

4. Gli organi e il personale di ATHENA sono mobilitati in funzione delle esigenze operative.

Articolo 6

Comitato speciale

1. È istituito un comitato speciale composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante.

I rappresentanti del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato speciale senza prendere parte alle sue votazioni.

2. ATHENA è gestito sotto l’autorità del comitato speciale.

3. Quando il comitato speciale delibera in merito al finanziamento dei costi comuni di una determinata operazione:

a) il comitato speciale è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore;
b) i rappresentanti degli Stati terzi contributori partecipano ai lavori del comitato speciale. Essi non partecipano né assistono alle sue votazioni;
c) il comandante dell’operazione o il suo rappresentante partecipa ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

4. La presidenza del Consiglio convoca e presiede le riunioni del comitato speciale. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall’amministratore. Quest’ultimo elabora il verbale sull’esito delle deliberazioni del comitato. L’amministratore non partecipa alle votazioni del comitato.

5. Il contabile partecipa quando necessario ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

6. Su richiesta di uno Stato membro partecipante, dell’amministratore o del comandante dell’operazione, la presidenza convoca il comitato speciale entro un termine di 15 giorni.

7. L’amministratore informa adeguatamente il comitato speciale di ogni richiesta di indennizzo o contestazione relativa ad ATHENA.

8. Il comitato speciale delibera all’unanimità dei suoi membri tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 3. Le sue deliberazioni sono vincolanti.

9. Il comitato speciale approva tutti i bilanci, tenuto conto dei pertinenti importi di riferimento, e in generale esercita le competenze a norma della presente decisione.

10. Il comitato speciale è informato dall’amministratore, dal comandante dell’operazione e dal contabile a norma della presente decisione.

11. Il testo degli atti approvati dal comitato speciale a norma della presente decisione è firmato, all’atto della loro approvazione, dal presidente del comitato speciale in carica e dall’amministratore.

Articolo 7

Amministratore

1. Il segretario generale del Consiglio, dopo aver informato il comitato speciale, nomina l’amministratore e almeno un amministratore aggiunto per un periodo di tre anni.

2. L’amministratore esercita le sue attribuzioni a nome di ATHENA.

3. L’amministratore:

a) stabilisce e presenta al comitato speciale
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