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28.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 54/14 |
DECISIONE 2012/122/PESC DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2012
che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(2) | Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha ribadito la sua forte preoccupazione per il deterioramento della situazione in Siria e in particolare per le diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani. In linea con la dichiarazione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, il Consiglio ha inoltre confermato che, fino a quando persisterà la repressione, l’Unione proseguirà la sua politica di imposizione di ulteriori misure nei confronti del regime. |
(3) | In tale contesto, dovrebbero essere imposte misure restrittive nei confronti della Banca centrale della Siria. |
(4) | Inoltre, dovrebbero essere vietati la vendita, l’acquisto, il trasporto o l’intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti destinati, provenienti o in favore del governo della Siria. |
(5) | Inoltre, dovrebbe essere vietato l’accesso agli aeroporti degli Stati membri di aerei cargo effettuati da vettori siriani. |
(6) | Altre persone dovrebbero inoltre essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC. |
(7) | Tuttavia, non esistono più motivi per mantenere una persona nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/782/PESC è così modificata:
1) | è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis Sono vietati la vendita, l’acquisto, il trasporto o l’intermediazione, diretti o indiretti, di oro e metalli preziosi nonché di diamanti destinati, provenienti o a favore del governo della Siria, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici, della Banca centrale della Siria, nonché destinati, provenienti o a favore di persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da essi possedute o controllate. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.»; |
2) | è inserito il seguente capo: «CAPO 2 bis SETTORE DEI TRASPORTI Articolo 17 bis Gli Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l’aviazione civile |
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