Council Decision 2012/122/CFSP of 27 February 2012 amending Decision 2011/782/CFSP concerning restrictive measures against Syria

Published date28 February 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 54, 28 February 2012
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28.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 54/14

DECISIONE 2012/122/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2012

che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC (1).
(2) Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha ribadito la sua forte preoccupazione per il deterioramento della situazione in Siria e in particolare per le diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani. In linea con la dichiarazione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, il Consiglio ha inoltre confermato che, fino a quando persisterà la repressione, l’Unione proseguirà la sua politica di imposizione di ulteriori misure nei confronti del regime.
(3) In tale contesto, dovrebbero essere imposte misure restrittive nei confronti della Banca centrale della Siria.
(4) Inoltre, dovrebbero essere vietati la vendita, l’acquisto, il trasporto o l’intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti destinati, provenienti o in favore del governo della Siria.
(5) Inoltre, dovrebbe essere vietato l’accesso agli aeroporti degli Stati membri di aerei cargo effettuati da vettori siriani.
(6) Altre persone dovrebbero inoltre essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.
(7) Tuttavia, non esistono più motivi per mantenere una persona nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.
(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/782/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/782/PESC è così modificata:

1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis Sono vietati la vendita, l’acquisto, il trasporto o l’intermediazione, diretti o indiretti, di oro e metalli preziosi nonché di diamanti destinati, provenienti o a favore del governo della Siria, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici, della Banca centrale della Siria, nonché destinati, provenienti o a favore di persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da essi possedute o controllate. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.»;
2) è inserito il seguente capo: «CAPO 2 bis SETTORE DEI TRASPORTI Articolo 17 bis Gli Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l’aviazione civile
...

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