Council Decision 2012/237/CFSP of 3 May 2012 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies threatening the peace, security or stability of the Republic of Guinea-Bissau

Published date04 May 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 119, 4 May 2012
L_2012119IT.01004301.xml
4.5.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/43

DECISIONE 2012/237/PESC DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 2012

concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Data la gravità dell’attuale situazione nella Repubblica di Guinea-Bissau, il Consiglio ritiene necessario adottare misure nei confronti di coloro che cercano di ostacolare o di bloccare un processo politico pacifico o prendono iniziative volte a minare la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau, in particolare coloro che hanno avuto un ruolo di primo piano nell’ammutinamento del 1o aprile 2010 e nel colpo di stato del 12 aprile 2012 e che agiscono nell’intento di indebolire lo Stato di diritto, ridurre la preminenza del potere civile e diffondere l’impunità e l’instabilità nel paese.
(2) È necessario un ulteriore intervento dell’Unione al fine di attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone che intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e delle persone ad esse associate, di cui all’elenco in allegato.

2. Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3. Il paragrafo 1 fa salvi i casi in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione;
c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Città del Vaticano) e l’Italia.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Il Consiglio è debitamente informato di tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella Repubblica di Guinea-Bissau.

7. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e da...

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