Council Decision 2012/322/CFSP of 20 June 2012 amending Decision 2011/782/CFSP concerning restrictive measures against Syria

Published date26 June 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 165, 26 June 2012
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26.6.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/45

DECISIONE 2012/322/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2012

che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1).
(2) È necessario sviluppare ulteriormente l’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 1 bis, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/782/PESC.
(3) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/782/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/782/PESC è così modificata:

1) all’articolo 1, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati.»;
2) all’articolo 1 bis, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1) GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.


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