Council Decision 2012/33/CFSP of 23 January 2012 appointing the European Union Special Representative for the Middle East peace process

Published date24 January 2012
Date of Signature10 February 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 19, 24 January 2012
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24.1.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 19/17

DECISIONE 2012/33/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 21 luglio 2003 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2003/537/PESC (1), che nomina il sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per il processo di pace in Medio Oriente.
(2) È opportuno che il sig. Andreas REINICKE sia nominato RSUE per il processo di pace in Medio Oriente per il periodo dal 1o febbraio 2012 al 30 giugno 2013.
(3) L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione definiti all’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il sig. Andreas REINICKE è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per il processo di pace in Medio Oriente («processo di pace») per il periodo dal 1o febbraio 2012 al 30 giugno 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).

Articolo 2

Obiettivi politici

1. Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione con riguardo al processo di pace.

2. Tali obiettivi includono, tra l’altro:

a) una pace globale raggiunta in base alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («ONU»), ai principi di Madrid, alla tabella di marcia, agli accordi conclusi precedentemente dalle parti e all’iniziativa di pace araba;
b) una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all’interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) e 1402 (2002) del Consiglio di sicurezza ONU e ai principi di Madrid;
c) una soluzione dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese;
d) una soluzione che definisca lo status di Gerusalemme quale futura capitale di due Stati, nonché una soluzione giusta, realizzabile e concordata al problema dei profughi palestinesi;
e) il seguito del processo di pace per un accordo sullo status definitivo e verso la creazione di uno Stato palestinese, compreso il rafforzamento del ruolo del Quartetto del Medio Oriente («Quartetto») quale custode della tabella di marcia, in particolare ai fini del controllo dell’attuazione degli obblighi cui sono tenute le due parti in virtù della tabella di marcia e in linea con gli sforzi internazionali per giungere a una pace arabo-israeliana globale.

3. Tali obiettivi sono basati sull’impegno dell’Unione a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, soprattutto nell’ambito del Quartetto, per cogliere ogni opportunità che porti la pace e un futuro dignitoso per tutti i popoli della regione;

4. L’RSUE sostiene le attività dell’AR nella regione, anche nell’ambito del Quartetto.

Articolo 3

Mandato

Al fine di conseguire gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a) fornire il contributo attivo ed efficace dell’Unione ad azioni e iniziative che conducano a una soluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese e dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese;
b) facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con gli altri paesi della regione, coi membri del Quartetto e con altri paesi interessati, nonché con l’ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;
c) assicurare la continuità della presenza dell’Unione nelle pertinenti sedi internazionali e contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi;
d) seguire e sostenere i negoziati di pace tra le parti e presentare proposte dell’Unione, a nome di questa, nel contesto di tali negoziati;
e) contribuire, ove richiesto, all’attuazione degli accordi internazionali conclusi
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