Council Decision 2012/812/CFSP of 20 December 2012 amending Common Position 2003/495/CFSP on Iraq
Published date | 21 December 2012 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 352, 21 December 2012 |
21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 352/54 |
DECISIONE 2012/812/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2012
che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) | Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq (1) in attuazione della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(2) | Il 15 dicembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1956 (2010), con la quale ha deciso che i proventi del Fondo di sviluppo per l’Iraq siano trasferiti sul conto o sui conti del meccanismo che gli succederà a livello governativo e che il Fondo di sviluppo per l’Iraq cessi di esistere entro il 30 giugno 2011. |
(3) | La posizione comune 2003/495/PESC dovrebbe pertanto essere modificata al fine di permettere il trasferimento dei fondi congelati e degli altri mezzi finanziari o risorse economiche al meccanismo istituito dal governo dell’Iraq per succedere al Fondo di sviluppo per l’Iraq conformemente alle condizioni indicate nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza. |
(4) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2003/495/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 2 della posizione comune 2003/495/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Tutti i fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche:
a) | appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, entità giuridiche o agenzie statali, situati al di fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza; o |
b) | che sono stati trasferiti dall’Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell’ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, |
sono congelati senza indugio e — salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente...
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