Council Decision 2012/812/CFSP of 20 December 2012 amending Common Position 2003/495/CFSP on Iraq

Published date21 December 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 352, 21 December 2012
L_2012352IT.01005401.xml
21.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/54

DECISIONE 2012/812/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq (1) in attuazione della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(2) Il 15 dicembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1956 (2010), con la quale ha deciso che i proventi del Fondo di sviluppo per l’Iraq siano trasferiti sul conto o sui conti del meccanismo che gli succederà a livello governativo e che il Fondo di sviluppo per l’Iraq cessi di esistere entro il 30 giugno 2011.
(3) La posizione comune 2003/495/PESC dovrebbe pertanto essere modificata al fine di permettere il trasferimento dei fondi congelati e degli altri mezzi finanziari o risorse economiche al meccanismo istituito dal governo dell’Iraq per succedere al Fondo di sviluppo per l’Iraq conformemente alle condizioni indicate nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2003/495/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 2 della posizione comune 2003/495/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Tutti i fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche:

a) appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, entità giuridiche o agenzie statali, situati al di fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza; o
b) che sono stati trasferiti dall’Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell’ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza,

sono congelati senza indugio e — salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente...

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