Council Decision 2013/45/CFSP of 22 January 2013 amending Decision 2011/137/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Published date | 23 January 2013 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, R 020, 23 January 2013 |
23.1.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 20/60 |
DECISIONE 2013/45/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2013
che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) | Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (1). |
(2) | Per quanto riguarda le persone elencate nell'allegato IV della decisione 2011/137/PESC, allo scopo di facilitare la restituzione dei fondi distratti allo Stato libico è opportuno modificare le deroghe previste nella decisione 2011/137/PESC al fine di consentire lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati laddove siano necessari per ottemperare a una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o a una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro, prima o dopo la data di designazione delle persone, delle entità e degli organismi interessati. |
(3) | Il Consiglio ritiene che non vi sia più motivo di mantenere un'entità nell'elenco che figura nell'allegato IV della decisione 2011/137/PESC. |
(4) | È opportuno depennare la voce relativa a una persona dagli elenchi di cui agli allegati II e IV della decisione 2011/137PESC e inserirla negli elenchi di cui agli allegati I e III di tale decisione. |
(5) | È opportuno aggiornare le informazioni concernenti determinate persone elencate negli allegati I, II, III e IV della decisione 2011/137/PESC. |
(6) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I, II, III e IV della decisione 2011/137/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/137/PESC è così modificata:
1) | all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente: "5 ter Per quanto riguarda le persone ed entità elencate nell'allegato IV e in deroga al paragrafo 1, lettera b), le competenti autorità di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:
|
2) | all'articolo 6, paragrafo 6, è inserita la lettera seguente:
|
3) | gli allegati I, II, III e IV della decisione 2011/137/PESC sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.
ALLEGATO
Gli allegati I, II, III e IV sono così modificati:
1) | all'allegato I:
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