Council Decision 2013/45/CFSP of 22 January 2013 amending Decision 2011/137/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Published date23 January 2013
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 020, 23 January 2013
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23.1.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 20/60

DECISIONE 2013/45/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (1).
(2) Per quanto riguarda le persone elencate nell'allegato IV della decisione 2011/137/PESC, allo scopo di facilitare la restituzione dei fondi distratti allo Stato libico è opportuno modificare le deroghe previste nella decisione 2011/137/PESC al fine di consentire lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati laddove siano necessari per ottemperare a una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o a una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro, prima o dopo la data di designazione delle persone, delle entità e degli organismi interessati.
(3) Il Consiglio ritiene che non vi sia più motivo di mantenere un'entità nell'elenco che figura nell'allegato IV della decisione 2011/137/PESC.
(4) È opportuno depennare la voce relativa a una persona dagli elenchi di cui agli allegati II e IV della decisione 2011/137PESC e inserirla negli elenchi di cui agli allegati I e III di tale decisione.
(5) È opportuno aggiornare le informazioni concernenti determinate persone elencate negli allegati I, II, III e IV della decisione 2011/137/PESC.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I, II, III e IV della decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/137/PESC è così modificata:

1) all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente: "5 ter Per quanto riguarda le persone ed entità elencate nell'allegato IV e in deroga al paragrafo 1, lettera b), le competenti autorità di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1, lettera b) nell'elenco figurante nell'allegato IV, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante negli allegati II e IV; nonché
d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.";
2) all'articolo 6, paragrafo 6, è inserita la lettera seguente:
"c) pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, in relazione a persone ed entità elencate nell'allegato IV,";
3) gli allegati I, II, III e IV della decisione 2011/137/PESC sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.


ALLEGATO

Gli allegati I, II, III e IV sono così modificati:

1) all'allegato I:
a) le voci 1, 4, 5, da 7 a 15 e 18 sono sostituite dalle seguenti:
"1. AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed Numero di passaporto: B010574. Data di nascita: 1.7.1950. Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari. I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti. Presunto status/luogo: in carcere in Tunisia. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011."
"4. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia. Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate. Presunto status/luogo: deceduto. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
5. MATUQ, Matuq Mohammed Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms, Libia. Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza. Presunto status/luogo: Sconosciuto, si presume catturato. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011."
"7. GHEDDAFI, Aisha Muammar Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Presunto status/luogo: Algeria. Data di designazione da parte
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