Council Decision 2014/125/CFSP of 10 March 2014 amending Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic

Published date11 March 2014
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 070, 11 March 2014
L_2014070IT.01002201.xml
11.3.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 70/22

DECISIONE 2014/125/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2014

recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (1).
(2) Il 28 gennaio 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2134 (2014).
(3) La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2134 (2014) richiede di adottare misure per l'applicazione delle restrizioni di viaggio e il congelamento dei fondi e dei beni delle persone ed entità designate dal Comitato istituito in virtù del punto 57 della UNSCR 2127 (2013), conformemente ai criteri fissati nella UNSCR 2134 (2014).
(4) L'UNSCR 2134 (2014) riconferma e proroga altresì l'embargo sulle armi stabilito dall'UNSCR 2127 (2013). L'UNSCR 2134 (2014) determina inoltre che l'embargo sulle armi non si applica alle forniture destinate unicamente al sostegno dell'operazione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) o all'uso da parte di questa.
(5) È inoltre necessario modificare l'ambito di applicazione della deroga in ordine a vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e di materiale connesso destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della Missione per il consolidamento della pace in Centrafrica (MICOPAX), della missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana (MISCA), dell'Ufficio integrato delle Nazioni Unite per la costruzione della pace nella Repubblica Centrafricana (BINUCA) e la sua unità di sorveglianza, la task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF), le forze francesi dispiegate nella Repubblica Centrafricana ed EUFOR RCA per includere la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria.
(6) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

(1) all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla relativa prestazione di assistenza tecnica, al relativo finanziamento o alla relativa prestazione di assistenza finanziaria destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della Missione per il consolidamento della pace in Centrafrica (MICOPAX), della missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana (MISCA), dell'Ufficio integrato delle Nazioni Unite per la costruzione della pace nella Repubblica Centrafricana (BINUCA) e la sua unità di sorveglianza, la task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF), le forze francesi dispiegate nella CAR e l'operazione dell'Unione europea nella CAR (EUFOR RCA).»;
(2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 bis 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal Comitato istituito in virtù del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) (“Comitato”) quali persone che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza, incluse le persone:
a) che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o che hanno fornito, venduto o trasferito direttamente o indirettamente a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR;
b) che sono implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e i
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