Council Decision 2014/380/CFSP of 23 June 2014 amending Decision 2011/137/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Published date24 June 2014
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 183, 24 June 2014
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24.6.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 183/52

DECISIONE 2014/380/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2014

che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1).
(2) Il 19 marzo 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2146 (2014) [UNSCR 2146 (2014)], che autorizza gli Stati membri delle Nazioni Unite a ispezionare in alto mare le navi designate dal comitato istituito conformemente al paragrafo 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («il comitato»).
(3) L'UNSCR 2146 (2014) prevede che gli Stati di bandiera delle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato, adottino le misure necessarie per ordinare a tali navi di non caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia, in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo libico.
(4) Inoltre, l'UNSCR 2146 (2014) dispone che gli Stati membri delle Nazioni Unite adottino, se la designazione del comitato ha così specificato, le misure necessarie per vietare alle navi designate l'ingresso nei loro porti, a meno che tale ingresso non sia necessario a fini di ispezione, in caso di emergenza o in caso di ritorno in Libia.
(5) In aggiunta, l'UNSCR 2146 (2014) prevede che, se la designazione del comitato ha così specificato, si debba vietare la prestazione alle navi designate di servizi di bunkeraggio, quali la fornitura di carburante o di provviste, o di altri servizi di assistenza, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria a scopi umanitari o o in caso di ritorno in Libia.
(6) L'UNSCR 2146 (2014) prevede altresì che, se la designazione del comitato ha così specificato, non si debbano eseguire transazioni finanziarie relative al petrolio greggio illecitamente esportato proveniente dalla Libia a bordo delle navi designate.
(7) A norma della decisione 2011/137/PESC, il Consiglio ha proceduto a un riesame completo degli elenchi di persone ed entità di cui agli allegati II e IV di tale decisione.
(8) Si dovrebbero aggiornare le informazioni identificative relative a un'entità figurante nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato IV della decisione 2011/137/PESC.
(9) Non ci sono più motivi per mantenere due entità nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato IV della decisione 2011/137/PESC.
(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/137/PESC è così modificata:

1) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 ter 1. Gli Stati membri possono, conformemente ai paragrafi da 5 a 9 dell'UNSCR
...

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