Council Decision 2014/484/CFSP of 22 July 2014 amending Common Position 2003/495/CFSP on Iraq

Published date23 July 2014
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 217, 23 July 2014
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23.7.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 217/38

DECISIONE 2014/484/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2014

che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC (1) che attua la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(2) È necessario chiarire talune disposizioni della posizione comune 2003/495/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella posizione comune 2003/495/PESC è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone e delle entità beneficiarie di cui all'articolo 2, lettera b).

Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

a) necessari per soddisfare i bisogni di base delle persone di cui all'articolo 2, lettera b), e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati; o
d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia comunicato i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1) Posizione comune 2003/495/PESC del Consiglio, del 7 luglio 2003, sull'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 96/741/PESC e 2002/599/PESC (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72).


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