Council Decision (CFSP) 2015/876 of 5 June 2015 amending Decision 2014/119/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine

Published date06 June 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 142, 6 June 2015
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6.6.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 142/30

DECISIONE (PESC) 2015/876 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2015

che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1).
(2) Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364 (2), la quale dispone che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC devono applicarsi fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone.
(3) È opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 ottobre 2015 nei confronti di una di tali quattro persone e aggiornare la relativa motivazione.
(4) È opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di due di tali quattro persone e aggiornare la relativa motivazione.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 della decisione 2014/119/PESC del Consiglio è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2016. Le misure di cui all'articolo 1 si applicano in relazione alla voce n. 10 dell'allegato fino al 6 ottobre 2015.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

L'allegato della decisione 2014/119/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1) Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66...

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