Council Decision (CFSP) 2015/876 of 5 June 2015 amending Decision 2014/119/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine
Published date | 06 June 2015 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 142, 6 June 2015 |
6.6.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 142/30 |
DECISIONE (PESC) 2015/876 DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2015
che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) | Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1). |
(2) | Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364 (2), la quale dispone che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC devono applicarsi fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone. |
(3) | È opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 ottobre 2015 nei confronti di una di tali quattro persone e aggiornare la relativa motivazione. |
(4) | È opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di due di tali quattro persone e aggiornare la relativa motivazione. |
(5) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 5 della decisione 2014/119/PESC del Consiglio è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2016. Le misure di cui all'articolo 1 si applicano in relazione alla voce n. 10 dell'allegato fino al 6 ottobre 2015.
La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Articolo 2
L'allegato della decisione 2014/119/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66...
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