Council Decision (CFSP) 2015/739 of 7 May 2015 amending Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
Published date | 08 May 2015 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 117, 8 May 2015 |
8.5.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 117/49 |
DECISIONE (PESC) 2015/739 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
recante modifica della decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) | Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1) a seguito dell'adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013). |
(2) | Il 22 gennaio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2196 (2015). |
(3) | La UNSCR 2196 (2015) prevede alcune modifiche dei criteri per le restrizioni all'ammissione e il congelamento di fondi e risorse economiche per le persone o entità designate dal comitato istituito in virtù del punto 57 della UNSCR 2127 (2013). |
(4) | È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune modifiche. |
(5) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/798/PESC è così modificata:
1) | è inserito l' articolo seguente: «Articolo 1 bis Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano, registrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell'articolo 1.»; |
2) | all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
3) | all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal comitato istituito in virtù del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) (“comitato”) quali persone che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, ivi compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza, incluse le persone:
|
To continue reading
Request your trial