Council Decision (CFSP) 2015/818 of 26 May 2015 amending Decision 2011/137/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Published date27 May 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 129, 27 May 2015
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27.5.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 129/13

DECISIONE (PESC) 2015/818 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2015

che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (1).
(2) Da allora, il Consiglio ha più volte espresso grave preoccupazione per il deterioramento della situazione in Libia e, in particolare, per la diffusa violenza e instabilità.
(3) Il 27 agosto 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2174 (2014) sulla scia delle precedenti UNSCR sulla Libia adottate a partire dall' UNSCR 1970 (2011). L' UNSCR 2174 (2014) condanna i combattimenti in corso tra gruppi armati e l'istigazione alla violenza in Libia e introduce ulteriori misure restrittive nei confronti di persone ed entità che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica.
(4) Il 6 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/382 (2), che estende l'applicazione delle restrizioni di viaggio e delle misure di congelamento dei beni nei confronti delle persone ed entità elencate negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC alle persone ed entità che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica.
(5) Il 16 marzo 2015 il Consiglio ha concluso che la Libia si trova a un crocevia. Ha ricordato che solo una soluzione politica può offrire un percorso sostenibile e contribuire alla pace e alla stabilità in Libia e ha fatto riferimento, tra l'altro, all'importanza di astenersi da azioni che possono inasprire le attuali divisioni.
(6) Il Consiglio ha inoltre condannato le azioni contro il patrimonio nazionale, le istituzioni finanziarie e le risorse naturali della Libia, che rischiano di privare il popolo libico dei benefici dello sviluppo sostenibile del loro paese.
(7) Il 27 marzo 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2213 (2015), che prevede, tra l'altro, una serie di modifiche ai criteri per l'inserimento nell'elenco in relazione alle restrizioni di viaggio e alle misure di congelamento dei beni.
(8) Il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma dell'UNSCR 1970 (2011) ha aggiornato l'elenco delle persone ed entità soggette a restrizioni di viaggio e a misure di congelamento dei beni.
(9) I criteri per l'applicazione delle restrizioni di viaggio e delle misure di congelamento dei beni contenuti nell'UNSCR 2213 (2015) dovrebbero altresì essere estesi a talune altre persone ed entità che non figurano negli allegati I o III della decisione 2011/137/PESC.
(10) La pace, la stabilità o la sicurezza della Libia e il positivo completamento della transizione politica in Libia continuano a essere minacciati, tra l'altro, dall'inasprimento delle attuali divisioni a opera di persone ed entità di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar GHEDDAFI in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e in conseguenza del fatto che la maggior parte di tali persone o entità non sia stata chiamata a rispondere delle sue azioni.
(11) Costituiscono altresì una minaccia le persone ed entità che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar GHEDDAFI in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica.
(12) Data la gravità della situazione in Libia e tenendo particolare conto dei rischi summenzionati, è opportuno modificare i criteri per l'applicazione delle restrizioni di viaggio e delle misure di congelamento dei beni nei confronti delle persone ed entità elencate negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC.
(13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC.
(14) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune di queste modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/137/PESC è così modificata:

1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) e al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), elencate nell'allegato I. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone:
a) che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione;
b) di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar GHEDDAFI in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della sua transizione politica;
c) che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite:
i) la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;
ii) attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;
iii) la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;
iv) minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;
v) violazioni o aiuto nell'elusione delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all'articolo 1 della presente decisione;
vi) l'azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco;
d) che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar GHEDDAFI in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica;
elencate nell'allegato II. 3. I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini. 4. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce che:
a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o
b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Libia e di stabilità nella regione.
5. Il paragrafo 1 non si applica se:
a) l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario; o
b) è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro 48 ore dalla decisione in questione.
6. Il paragrafo 2 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di tale organizzazione;
c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
7. Si considera che le disposizioni del paragrafo 6 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 8. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 6 o 7. 9. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 2 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse o ospitate dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si
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