Council Decision (CFSP) 2016/475 of 31 March 2016 amending Decision 2013/183/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Published date | 01 April 2016 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 85, 1 April 2016 |
1.4.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 85/34 |
DECISIONE (PESC) 2016/475 DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2016
che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) | Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC). |
(2) | È opportuno inserire la Korea National Insurance Corporation (KNIC) nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC. |
(3) | Dovrebbero essere aggiunte deroghe limitate riguardo alla KNIC, esclusivamente per pagamenti da parte di persone o entità dell'UE alla KNIC necessari per ricevere servizi di assicurazione per le loro attività nella RPDC. Alle persone o entità dell'UE dovrebbe altresì essere permesso di ricevere pagamenti dalla KNIC per l'assolvimento degli adempimenti derivanti da tali servizi o per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'UE. Si dovrebbe inoltre aggiungere una disposizione che permetta alla KNIC di effettuare i pagamenti dovuti in base a un contratto anteriore alla sua designazione. |
(4) | Le voci relative a sei persone elencate nell'allegato II dovrebbero essere modificate. |
(5) | La voce nell'allegato II relativa a un'entità dovrebbe essere soppressa. |
(6) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/183/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/183/PESC del Consiglio è così modificata:
1) | all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. Per quanto riguarda la Korea National Insurance Corporation (KNIC):
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