Council Decision (CFSP) 2016/475 of 31 March 2016 amending Decision 2013/183/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea

Published date01 April 2016
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 85, 1 April 2016
L_2016085IT.01003401.xml
1.4.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 85/34

DECISIONE (PESC) 2016/475 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2016

che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC).
(2) È opportuno inserire la Korea National Insurance Corporation (KNIC) nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC.
(3) Dovrebbero essere aggiunte deroghe limitate riguardo alla KNIC, esclusivamente per pagamenti da parte di persone o entità dell'UE alla KNIC necessari per ricevere servizi di assicurazione per le loro attività nella RPDC. Alle persone o entità dell'UE dovrebbe altresì essere permesso di ricevere pagamenti dalla KNIC per l'assolvimento degli adempimenti derivanti da tali servizi o per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'UE. Si dovrebbe inoltre aggiungere una disposizione che permetta alla KNIC di effettuare i pagamenti dovuti in base a un contratto anteriore alla sua designazione.
(4) Le voci relative a sei persone elencate nell'allegato II dovrebbero essere modificate.
(5) La voce nell'allegato II relativa a un'entità dovrebbe essere soppressa.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/183/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/183/PESC del Consiglio è così modificata:

1) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. Per quanto riguarda la Korea National Insurance Corporation (KNIC):
a) gli Stati membri interessati possono autorizzare il ricevimento di pagamenti della KNIC da parte di persone ed entità dell'UE alle seguenti condizioni:
i) il pagamento sia dovuto:
conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC necessari per le attività svolte dalla persona o dall'entità dell'UE nella RPDC; oppure
conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'UE da una delle parti di tale contratto;
ii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1; e
iii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate ai sensi della presente decisione;
b) gli Stati membri interessati possono autorizzare persone ed entità dell'UE a effettuare pagamenti alla KNIC esclusivamente allo scopo di ricevere servizi di assicurazione necessari per le attività svolte da tali persone o entità nella RDPC, a condizione che tali attività non siano vietate ai sensi della presente decisione;
c) tale autorizzazione non è necessaria per i pagamenti da o verso la KNIC
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